Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Il principio secondo cui è nulla la sentenza resa nel giudizio d'opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, ove sia stata omessa, nell'udienza di discussione della causa, l'immediata lettura del dispositivo, è applicabile anche al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace (nel limitato periodo in cui il Legislatore ha previsto la sua competenza in materia). All'applicazione di tale principio non osta che il procedimento dinanzi a quel giudice (introdotto dalla legge n. 374 del 1991) non preveda la lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio d'opposizione ad ordinanza - ingiunzione trova la sua compiuta disciplina nell'art. 23 della legge n. 689 del 1981.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo PROTO - Presidente -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
AR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso l'avvocato DOMENICO D'AMATI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO GUARISO, GILBERTO VITALE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 225/95 del Giudice di pace di GENOVA, depositata l'11/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/98 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per i ricorrenti l'Avvocato dello Stato Rago che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN TT proponeva impugnazione dinanzi al giudice di pace di EN avverso l' ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Ministro per la Funzione Pubblica, con la quale gli era stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria, al sensi dell' art.9 comma 1 della legge n. 146 del 1990, per aver violato le disposizioni contenute nell' ordinanza ministeriale del 2 giugno 1992 n. 3 , riguardante misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale e di esami nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, deducendone sotto vani profili l' illegittimità e chiedendo che il giudice dichiarasse, previa disapplicazione dell' ordinanza predetta, la nullità e comunque l' invalidità per violazione di legge e / o per eccesso di potere del decreto - ingiunzione impugnato. Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - per resistere alla domanda. Con sentenza del 7 - 11 dicembre 1995 il giudice di pace dichiarava non punibile il fatto commesso dal ricorrente ed accoglieva l'opposizione, annullando il provvedimento opposto. Osservava in motivazione il giudice di merito che il TT aveva agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto , non negato dalla legge n. 146 del 1990, mettendo in atto modalità tali da non arrecare pregiudizio al diritto delle persone allo studio , e che negli illeciti sanzionati con pena pecuniaria di natura amministrativa opera l' esimente dell' esercizio di una facoltà, anche in forma putativa, di cui all' art. 51 c.p., applicabile in via analogica.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ed il Ministero della Pubblica Istruzione.
Il TT ha resistito con controricorso.
Disposta dal Primo Presidente l' assegnazione della causa alle Sezioni Unite per la decisione della sola questione di giurisdizione prospettata nel secondo motivo , con sentenza n. 4167 / 98 dette Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione dell' autorità giudiziaria ordinaria rimettendo la causa a questa sezione per l'ulteriore corso.
Il TT ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso , denunciando violazione dell' art. 23 della legge n. 689 del 1981 in relazione all' art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. , si deduce che il giudice di pace ha omesso di dare lettura del dispositivo in udienza , in violazione della norma imperativa posta dall' art. 23 suindicato , e che tale omissione ha determinato la nullità della sentenza.
Il motivo è fondato.
Deve considerarsi principio acquisito nella giurisprudenza di questa Suprema Corte , dopo la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 1457 del 1992 che ha risolto il preesistente contrasto , che sussiste nullità della sentenza resa nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa ove sia stata omessa, nell' udienza di discussione della causa, l' immediata lettura del dispositivo.
Si è osservato nella richiamata decisione che la formulazione letterale dell' art. 23 comma 7 , con l' inciso " subito dopo ", con riferimento alla fase di discussione della causa, denunzia in termini ancor più netti della corrispondente norma dell' art. 429 c.p.c. sul rito del lavoro il carattere indefettibile della lettura immediata del dispositivo;
si è altresì posto m evidenza il particolare significato ermeneutico che detta espressione assume in quanto successiva al formarsi in tema di processo del lavoro di un "diritto vivente" chiaramente recepito dal legislatore nella disciplina del giudizio di opposizione all' ordinanza ingiunzione;
si è infine segnalata la stretta analogia di tale giudizio con il processo penale, in relazione alla materia che ne costituisce l' oggetto ed alla tipica funzione di accertamento e repressione di violazioni di precetti pubblicistici .( V. altresì in senso conforme Cass. 1994 n. 2060 ). Nè può indurre a diverse conclusioni la circostanza che il procedimento dinanzi al giudice di pace introdotto dalla legge n. 374 del 1991 non prevede la lettura del dispositivo in udienza , atteso che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione trova la sua compiuta disciplina nell' art. 23 della legge n. 689 del 1981 , applicabile anche dinanzi al giudice di pace nel limitato periodo di tempo in cui il legislatore ha previsto la sua competenza in materia. Tanto ritenuto mi diritto, va rilevato che nella specie l' omessa lettura del dispositivo in udienza - neppure contestata dalla parte resistente - risulta chiaramente dagli atti processuali , cui questa Corte può direttamente accedere, trattandosi di error in procedendo. Ed invero all' udienza del 22 novembre 1995 il giudice di pace si riservò la decisione, mentre la sentenza venne deliberata il 7 dicembre 1995 , secondo quanto risulta dalla data apposta nella sentenza stessa , e depositata in cancelleria l' 11 dicembre successivo . L' accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri.
Spetterà al giudice del rinvio , che si designa nel RE di EN ( v. sul punto Cass. 1997 n. 12841 ; 1997 n. 9412 ) , procedere a nuovo esame dei motivi di opposizione all' ordinanza ingiunzione. Lo stesso giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbiti gli altri .
Cassa e rinvia anche per le spese al RE di EN. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile il 3 novembre 1998 . Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999