Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giuduce di appello o di rinvio che, in applicazione della disciplina più favorevole in tema di "droghe leggere", determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui era partita la sentenza di primo grado, fatto salvo il limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice, ove abbia applicato il minimo della pena in ragione della ridotta offensività del fatto e sempre che tale valutazione non sia stata incentrata sulla tipologia della sostanza stupefacente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2017, n. 39448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39448 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
39448 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Dott. ALDO CAVALLO Presidente Sent. 31 Consigliere rel UP 10/1/2017 Dott. DONATELLA GALTERIO Consigliere R.G.N. 13184/16 Dott. GASTONE ANDREAZZA Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI Dott. ANTONELLA DI STASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI AN, nato a San Giorgio a [...] il [...] avverso la sentenza in data 25.2.2015 della Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Liana Nesta che concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunciata in data 17.7.2014 la Corte di Cassazione ha annullato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia in data 19.11.2013 con cui la Corte di Appello di Napoli aveva condannato ON OL per il reato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente tipo marijuana di cui all'art. 73 DPR 309/1990 alla pena di quattro anni di reclusione ed € 20.000 di multa, sul rilievo del mutato trattamento sanzionatorio conseguente alla sentenza n.32/2014 della Corte Costituzionale che nel dichiarare l'incostituzionalità del D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 49 del 2006, aveva reintrodotto l'anteriore disciplina contenuta nell'art. 73, imperniata sulla centrale distinzione qualitativa e - per l'effetto punitiva indotta dalla natura "pesante" o "leggera" di stupefacenti, con - la conseguenza che i fatti di reato concernenti le droghe leggere fossero nuovamente disciplinati dal preesistente comma 4, art. 73, L.S. che prevede una pena detentiva da due e sei anni di reclusione, oltre alla multa inferiore e dunque più favorevole per l'imputato, rispetto a quella prevista dalla norma dichiarata incostituzionale che prevedeva un arco edittale da sei a venti anni di reclusione, oltre alla multa. La Corte d'Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha con sentenza pronunciata in data 25.2.2015 ridotto la pena inflitta all'imputato a tre anni e sei mesi di reclusione ed € 20.000 di multa, partendo dalla pena-base di cinque anni e tre mesi di reclusione ed € 30.000 di multa ed applicato la riduzione conseguente alla scelta del rito, tenendo conto della dichiarata equivalenza tra le circostanze attenuanti e la recidiva. Avverso la suddetta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge per avere il giudice del rinvio, determinando una pena prossima al massimo edittale della vigente normativa, incomparabilmente meno onerosa della precedente, operato un'illegittima reformatio in peius del trattamento sanzionatorio rispetto alla precedente condanna che aveva invece contenuto nel minimo edittale della previgente disciplina la pena inflittagli ed al contempo effettuato una serie di valutazioni sul fatto di reato irreversibilmente precluse dal principio di diritto dettato dalla Cassazione cui avrebbe dovuto uniformarsi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può essere ritenuto meritevole di accoglimento. La censura svolta si appunta sul fatto che, pur essendo la pena complessivamente inflitta all'imputato dal giudice del rinvio (tre anni e sei mesi di reclusione ed € 20.000 di multa) inferiore a quella determinata dalla sentenza in precedenza annullata da questa Corte (quattro anni di reclusione ed € 20.000 di multa), la sentenza impugnata sia partita da una pena base (cinque anni e tre mesi di reclusione ed € 30.000 di multa) incomparabilmente più afflittiva, in quanto prossima al massimo edittale della vigente disciplina, che prevede un arco edittale da due a sei anni di reclusione e da € 26.000 ad € 260.000 di multa, rispetto a quella determinata in precedenza dalla stessa Corte d'Appello che, nella vigenza della disciplina divenuta poi incostituzionale che prevedeva sanzioni ben più elevate andando da sei a venti anni di reclusione e da € 25.822 ad € 258.228 di multa, l'aveva contenuta nel minimo (sei anni di reclusione ed € 2 30.000 di multa). L'annullamento della sentenza sul punto relativo al trattamento sanzionatorio consente al giudice del rinvio, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato l'annullamento, di valutare, nell'esercizio del potere discrezionale demandatogli al riguardo, la pena da infliggere in concreto senza alcuna limitazione, purchè la sua valutazione rimanga circoscritta esclusivamente a tale profilo. Secondo l'univoco orientamento di questa Corte la determinazione della pena è infatti oggetto di un giudizio di fatto che in quanto rimesso alla discrezionalità del giudicante ha quale unico limite quello motivazionale, nel senso che deve essere supportato dall'esplicitazione delle ragioni della valutazione effettuata circa l'adeguamento della pena alla gravità del reato ed alla personalità del reo con la conseguenza che la conclusione raggiunta non è passibile di sindacato in sede di legittimità se non quando sia il frutto di ragionamento illogico od arbitrario. Il divieto di reformatio in peius non è, quindi, utilmente invocabile rispetto ad un punto della prima decisione attinto da annullamento che, essendo stato integralmente travolto dalla pronuncia della Corte regolatrice, non comporta alcun vincolo di asservimento in sede di rinvio alla valutazione in precedenza effettuata a tale riguardo, dovendo il giudice del rinvio esclusivamente attenersi al principio sancito in sede di legittimità, nella specie costituito dall'obbligo di parametrarsi al mutato arco edittale della fattispecie incriminatrice violata, nel cui ambito può tuttavia esercitare la sua piena discrezionalità. Va infatti sottolineato che, a differenza del principio affermato da questa Corte in ordine al divieto per giudice dell'impugnazione (cui va assimilato quello del rinvio) di intervenire sulle componenti intermedie del calcolo della pena, il quale riguarda le diverse ipotesi in cui a seguito dell'impugnazione sia stata pronunciata l'assoluzione dell'imputato da uno o più capi della sentenza ovvero sia stata esclusa una circostanza aggravante, così approdandosi ad un trattamento sanzionatorio finale più mite rispetto a quello irrogato dal primo giudice, la peculiarità del caso in esame è data dal fatto che nella fattispecie la pena-base, costituente una delle componenti del calcolo, è venuta irreversibilmente meno: invero il mutato assetto normativo che in materia di sostanze stupefacenti, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.32 del 2014, si è tradotto nella caducazione della disciplina introdotta dalla 1.49/2006 la quale accomunava in un'unica cornice edittale le fattispecie delittuose delineate dall'art. 73, comma 1 DPR 309/1990 indipendentemente dalla tipologia della sostanza stupefacente, con l'effetto di reintrodurre la distinzione in punto di trattamento sanzionatorio tra droghe pesanti e droghe leggere. Conseguentemente, il giudice, nell'applicazione dello jus superveniens ha plena cognitio nella determinazione della pena, non sussistendo alcun obbligo di adeguarsi ai criteri in precedenza utilizzati dal giudice di merito per determinare la pena in base al previgente 3 quadro sanzionatorio. Diversamente opinando e cioè ritenendosi, così come assume l'odierno ricorrente, che il compito demandato al giudice del rinvio come a quello dell'impugnazione sia solo quello di effettuare una mera operazione matematica al fine di riprodurre nell'ambito del mutato arco edittale la medesima proporzione stabilita nella sentenza impugnata o annullata in riferimento alla previgente normativa con conseguente esclusione di qualsivoglia potere discrezionale, renderebbe privo di ragion d'essere il rinvio effettuato dalla Corte di Cassazione a seguito della pronuncia di annullamento, fondata, per l'appunto, sullo jus superveniens. E' invece evidente che se la scelta è stata quella di rimettere tale valutazione nelle mani del giudice di merito, non possa ad essa seguire alcun vincolo derivante dalla pena precedentemente irrogata se non quello, nell'ipotesi in cui la sentenza sia stata impugnata dall'imputato, di nel qual caso il divieto di reformatio in peius può ritenersi determinazione - correttamente invocato di una pena complessivamente superiore rispetto a quella irrogata dal primo giudice. Siffatta conclusione appare del resto, pur nella consapevolezza di un orientamento difforme (Sez. 6, n. 6067 del 25/11/2014 Ud. - dep. 10/02/2015 - Graviano Rv. 262339), in linea con la prevalente interpretazione seguita da questa Corte secondo la quale, sempre in materia di stupefacenti relativa al mutato trattamento più favorevole previsto per le droghe cd. "leggere" non viola il principio del divieto di "reformatio in pejus" previsto dall'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. la sentenza di secondo grado che, nell'ipotesi di successione di legge più favorevole, nel riformare la pronuncia di primo grado - impugnata dal solo imputato che aveva determinato la pena partendo dal minimo edittale, abbia ridotto la pena in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui si era mosso il giudice di primo grado Sez. 3, n. 13223 del 3.12.2015, Boy, Rv. 266767; Sez. 4, n. 46973 del 06/10/2015 - dep. 26/11/2015, Mentonis, Rv. 265209; Sez. 6, n.6850 del 9.2.2016, L'Astorina, Rv. 266105). Viene tuttavia precisato dalle ultime due sentenze citate che al potere discrezionale del giudice di rimodulare la pena nell'ambito della nuova cornice edittale deve ritenersi immanente un unico limite, costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice, ritenendosi che se questi ha reputato di applicare il minimo della pena spiegando in modo logico e adeguato come la condotta dell'imputato non rivestisse alcun carattere di gravità per ragioni specificamente indicate in sentenza, non potrà il giudice di appello, o quello del rinvio, discostarsi significativamente dai limiti edittali minimi perché ciò è imposto non solo dal mutamento normativo ma dal precedente accertamento valutativo del giudice di merito. Principio quest'ultimo che si ritiene di poter condividere con la precisazione, tuttavia, che in tanto il giudizio di disvalore può ritenersi limitante 4 in quanto la minima offensività che ha portato a contenere la pena nei limiti edittali non si incentri sulla tipologia della sostanza stupefacente, come avrebbe potuto astrattamente accadere ove si consideri che sussistendo nella previgente disciplina un'unica cornice edittale indipendente dalla tipologia dello stupefacente, il giudice potrebbe aver ancorato la pena fissata nei minimi alla natura cd. "leggera" della droga al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio al reale disvalore dell'illecito, nel qual caso non troverebbe più alcuna giustificazione il limite individuato all'esercizio del potere discrezionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie in cui il ricorrente ha sottolineato come la sentenza oggetto di annullamento con rinvio avesse motivato la concessione delle attenuanti generiche ritenendo che "il numero degli scambi e la qualità della sostanza oggetto di vendita" imponessero "un riequilibrio della sanzione al fine di meglio adeguarla alla reale offensività della condotta attraverso la concessione delle attenuanti generiche anche motivate dalla giovane età del prevenuto e del contesto socio-culturale nel quale si era trovato ad operare le proprie scelte di vita". A prescindere dal rilievo che la concessione del beneficio di cui all'art.62-bis c.p. presuppone una valutazione ben diversa dalla determinazione della pena, punto al quale la sentenza suddetta non ha dedicato alcuna specifica motivazione, non sussistendo un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni quantunque entrambe implichino il riferimento ai criteri dettati dall'art.133 c.p. (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009 - dep. 29/03/2010, Migliazza, Rv. 246887), in ogni caso emerge da tale stralcio di motivazione che è stata proprio la natura dello stupefacente, rientrante nel novero delle droghe leggere, ad orientare, per la parte non relativa alla persona dell'imputato, la valutazione del giudicante. Conseguentemente in nessuna antinomia si pone la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato, nel discostarsi dal minimo edittale, la gravità e la rilevante offensività del fatto rivelatore di un'attività illecita espletata stabilmente unitamente alla personalità dell'imputato sia per i precedenti penali specifici, sia per la condotta tenuta durante il reato avendo consentito al suo complice di scappare con la droga. E questa valutazione, per le ragioni indicate, si sottrae alle censure proposte perché conforme ai principi in precedenza enunciati ed esente da alcuna illogicità o contradditorietà. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.1.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Aldo Cavallo Дело Селес DEPOSITATA IN CANCELLERIA] 28 AGO 2017 IL CANCELITERE Luana Mamani 6