Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2017, n. 39448
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Sentenza 10 gennaio 2017

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giuduce di appello o di rinvio che, in applicazione della disciplina più favorevole in tema di "droghe leggere", determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui era partita la sentenza di primo grado, fatto salvo il limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice, ove abbia applicato il minimo della pena in ragione della ridotta offensività del fatto e sempre che tale valutazione non sia stata incentrata sulla tipologia della sostanza stupefacente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2017, n. 39448
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39448
    Data del deposito : 10 gennaio 2017

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