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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/12/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049 2051.2052
Promossa da:
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Adriano Alimento
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore con l'Avv. Gaspare Nolasco
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO in via principale: - accertare e dichiarare che le lesioni subite dalla sig.ra Parte_1 per i fatti di cui è causa sono imputabili alla convenuta per le ragioni esposte in narrativa con conseguente condanna al risarcimento del danno. La domanda attorea merita di essere accolta e, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria al fine di disporre CTU medico legale sulla persona dell'attrice”.
CONVENUTA disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'atto introduttivo del giudizio e comunque carente di prova;
- per l'effetto, rigettare la domanda attrice con qualsivoglia legale formula;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 comma 2° codice civile da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Assume che in data 8 maggio 2017, si trovava come turista Parte_1 a Lentini insieme ad altre persone e decideva di visitare la Chiesa di
Sant'Alfio Tra i locali accessibili ai turisti, vi Controparte_1 era la parte sottostante la Chiesa che decideva di visitare utilizzando la scalinata ivi presente e posizionata alla fine della navata laterale di sinistra. Anche altre persone decidevano di visitare detta cripta.
Sostiene l'attrice che un visitatore dietro l'altro veniva indirizzato dal sacerdote della Chiesa a scendere dall'unica scala. L'attrice, dietro ad altro fedele iniziava la discesa, ma a causa della sconnessione dei gradini ed usura degli stessi, scivolava dalla scalinata cadendo violentemente a terra;
caduta derivata anche dall'impossibilità di sorreggersi da qualche parte in quanto non vi era lungo la scala un corrimano o altro presidio che potesse permetterle di aggrapparvisi.
Trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lentini, le veniva diagnosticata la frattura pluriframmentaria ingranata testa omero sinistro con frattura scafoide sinistro con concessione di prognosi di 30 giorni.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento, oggi è causa al fine di ottenere il ristoro dei danni fisici subiti.
Si è costituita la che ha rigettato ogni Controparte_2 addebito ed attribuita la responsabilità dell'evento lesivo, alla stessa danneggiata.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prova orale, all'esito della quale, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, all'udienza del 2.10.2025 è stato trattenuto in decisione ed evaso allo spirare dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso.
Oggetto del presente procedimento è il risarcimento del danno subìto dall'attrice presso la cripta sita nella Chiesa di S. Alfio nell'atto di scendere per visitare la stessa.
dunque agisce contro la odierna convenuta, quale Parte_1 custode del sito teatro dell'evento lesivo e dunque il contenzioso va scrutinato ai sensi dell'art. 2051 cpc che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nessun dubbio che purtroppo sia caduta riportando i Parte_1 danni lamentati, poiché provati dalla documentazione medica allegata agli atti.
Occorre tuttavia accertare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e lo stato dei luoghi dove lo stesso è avvenuto.
Sul punto la Corte di cassazione rileva infatti che un sito, non perfettamente ben tenuto, è indice di cattiva manutenzione e non può costituire un'esimente per il proprietario/custode, in quanto il comportamento disattento e incauto dell'utente, non è certo un fatto imprevedibile.
Tuttavia, occorre ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una “insidia” quale che sia e la responsabilità del custode.
Come sempre, infatti, il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa del custode -dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.- quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Perché la “cosa” sia intesa come insidia, deve trattarsi di un ostacolo oggettivamente non visibile e non evitabile, neanche nel caso in cui si sia stati molto prudenti.
Infatti, se il pericolo è ben visibile, il soggetto può notare l'ostacolo e avere il tempo di modificare il proprio comportamento ed evitare il danno, se ciò nonostante poi quest'ultimo tuttavia si verifica, non rileva la colpa del custode.
La condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno.
Nel caso specifico l'attrice assume essere caduta a causa dei gradini di accesso sconnessi ed usurati e per l'assenza di un passamano a cui aggrapparsi.
Occorre rilevare visionando le foto della cripta prodotte da entrambe le parti (cfr. 6/7), che l'ingresso alla stessa era agevolato dalla esistenza di gradini di metallo a cui è saldata una “ringhiera” - per finire poi con gli ultimi tre gradini di pietra naturale preesistenti.
Appare scontato che i gradini in pietra si presentassero usurati dal tempo e dall'uso.
Ciò che rileva ai fini di legge è che ad una cripta - essendo un ipogeo sotterraneo- vi si accede normalmente a mezzo di scalini che declinano verso il basso e che per questo non è mai agevole l'ingresso, ciò significa che non può considerarsi un “pericolo occulto” e dunque non visibile, non percettibile, non evitabile.
In sintesi, la giurisprudenza tende a escludere la responsabilità del custode (es. Parrocchia o ente cimiteriale) se il visitatore non utilizza l'ordinaria diligenza in un luogo dove è prevedibile la presenza di scale o dislivelli.
Parte attrice dunque volontariamente, si è posta in una situazione di pericolo affrontando una discesa certamente ed apertamente non agevole.
In ogni caso, anche a voler opinare diversamente, dalle prove orali è rimasto provato che l'attrice avesse difficoltà a deambulare (cfr.teste
)sul punto attendibile avendo riferito un dato oggettivo, tant'è Tes_1 che gli stessi familiari le consigliarono di rinunciare alla visita della cripta, circostanza tra l'altro, rimasta incontestata.
Dunque, l'imprudenza della stessa danneggiata che volontariamente decise di scendere nella cripta nonostante le sue difficoltà nel deambulare, elide il nesso di casualità, prova principe ai sensi dell'art. 2051 cpc., imprudenza della danneggiata che rende infondata la domanda anche ai sensi dell'art. 2043 atteso che – per stessa ammissione della danneggiata, all'ingresso della cripta vi era un volontario che si presume verosimilmente attenzionasse l'ingresso dei visitatori.
Dunque nessun comportamento colposo o a maggiore ragione doloso, si può attribuire alla convenuta CP_1
Pertanto, la domanda va rigettata perché infondata in fatto e in diritto.
Rigettata la domanda, le spese seguono il principio della soccombenza e in applicazione del DM 55/14 Dm 147/22, scaglione da 52.001 - 260.000, valore minimo per tutte le fasi, in euro 7.052,00 oltre le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, da distrarre a favore dell'Avv. Nolasco Gaspare quale difensore antistatario di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo
reictis adversis
Rigetta la domanda Condanna alle spese di lite che si liquidano come in parte Pt_1 motiva in euro 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA se dovuti, da distrarre a favore dell'Avv. Nolasco Gaspare quale difensore antistatario di parte convenuta
Cosi deciso
Siracusa 27.12.2025
IL G.I.
Dr.ssa P. Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049 2051.2052
Promossa da:
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Adriano Alimento
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore con l'Avv. Gaspare Nolasco
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO in via principale: - accertare e dichiarare che le lesioni subite dalla sig.ra Parte_1 per i fatti di cui è causa sono imputabili alla convenuta per le ragioni esposte in narrativa con conseguente condanna al risarcimento del danno. La domanda attorea merita di essere accolta e, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria al fine di disporre CTU medico legale sulla persona dell'attrice”.
CONVENUTA disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'atto introduttivo del giudizio e comunque carente di prova;
- per l'effetto, rigettare la domanda attrice con qualsivoglia legale formula;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 comma 2° codice civile da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Assume che in data 8 maggio 2017, si trovava come turista Parte_1 a Lentini insieme ad altre persone e decideva di visitare la Chiesa di
Sant'Alfio Tra i locali accessibili ai turisti, vi Controparte_1 era la parte sottostante la Chiesa che decideva di visitare utilizzando la scalinata ivi presente e posizionata alla fine della navata laterale di sinistra. Anche altre persone decidevano di visitare detta cripta.
Sostiene l'attrice che un visitatore dietro l'altro veniva indirizzato dal sacerdote della Chiesa a scendere dall'unica scala. L'attrice, dietro ad altro fedele iniziava la discesa, ma a causa della sconnessione dei gradini ed usura degli stessi, scivolava dalla scalinata cadendo violentemente a terra;
caduta derivata anche dall'impossibilità di sorreggersi da qualche parte in quanto non vi era lungo la scala un corrimano o altro presidio che potesse permetterle di aggrapparvisi.
Trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lentini, le veniva diagnosticata la frattura pluriframmentaria ingranata testa omero sinistro con frattura scafoide sinistro con concessione di prognosi di 30 giorni.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento, oggi è causa al fine di ottenere il ristoro dei danni fisici subiti.
Si è costituita la che ha rigettato ogni Controparte_2 addebito ed attribuita la responsabilità dell'evento lesivo, alla stessa danneggiata.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prova orale, all'esito della quale, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, all'udienza del 2.10.2025 è stato trattenuto in decisione ed evaso allo spirare dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso.
Oggetto del presente procedimento è il risarcimento del danno subìto dall'attrice presso la cripta sita nella Chiesa di S. Alfio nell'atto di scendere per visitare la stessa.
dunque agisce contro la odierna convenuta, quale Parte_1 custode del sito teatro dell'evento lesivo e dunque il contenzioso va scrutinato ai sensi dell'art. 2051 cpc che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nessun dubbio che purtroppo sia caduta riportando i Parte_1 danni lamentati, poiché provati dalla documentazione medica allegata agli atti.
Occorre tuttavia accertare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e lo stato dei luoghi dove lo stesso è avvenuto.
Sul punto la Corte di cassazione rileva infatti che un sito, non perfettamente ben tenuto, è indice di cattiva manutenzione e non può costituire un'esimente per il proprietario/custode, in quanto il comportamento disattento e incauto dell'utente, non è certo un fatto imprevedibile.
Tuttavia, occorre ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una “insidia” quale che sia e la responsabilità del custode.
Come sempre, infatti, il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa del custode -dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.- quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Perché la “cosa” sia intesa come insidia, deve trattarsi di un ostacolo oggettivamente non visibile e non evitabile, neanche nel caso in cui si sia stati molto prudenti.
Infatti, se il pericolo è ben visibile, il soggetto può notare l'ostacolo e avere il tempo di modificare il proprio comportamento ed evitare il danno, se ciò nonostante poi quest'ultimo tuttavia si verifica, non rileva la colpa del custode.
La condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno.
Nel caso specifico l'attrice assume essere caduta a causa dei gradini di accesso sconnessi ed usurati e per l'assenza di un passamano a cui aggrapparsi.
Occorre rilevare visionando le foto della cripta prodotte da entrambe le parti (cfr. 6/7), che l'ingresso alla stessa era agevolato dalla esistenza di gradini di metallo a cui è saldata una “ringhiera” - per finire poi con gli ultimi tre gradini di pietra naturale preesistenti.
Appare scontato che i gradini in pietra si presentassero usurati dal tempo e dall'uso.
Ciò che rileva ai fini di legge è che ad una cripta - essendo un ipogeo sotterraneo- vi si accede normalmente a mezzo di scalini che declinano verso il basso e che per questo non è mai agevole l'ingresso, ciò significa che non può considerarsi un “pericolo occulto” e dunque non visibile, non percettibile, non evitabile.
In sintesi, la giurisprudenza tende a escludere la responsabilità del custode (es. Parrocchia o ente cimiteriale) se il visitatore non utilizza l'ordinaria diligenza in un luogo dove è prevedibile la presenza di scale o dislivelli.
Parte attrice dunque volontariamente, si è posta in una situazione di pericolo affrontando una discesa certamente ed apertamente non agevole.
In ogni caso, anche a voler opinare diversamente, dalle prove orali è rimasto provato che l'attrice avesse difficoltà a deambulare (cfr.teste
)sul punto attendibile avendo riferito un dato oggettivo, tant'è Tes_1 che gli stessi familiari le consigliarono di rinunciare alla visita della cripta, circostanza tra l'altro, rimasta incontestata.
Dunque, l'imprudenza della stessa danneggiata che volontariamente decise di scendere nella cripta nonostante le sue difficoltà nel deambulare, elide il nesso di casualità, prova principe ai sensi dell'art. 2051 cpc., imprudenza della danneggiata che rende infondata la domanda anche ai sensi dell'art. 2043 atteso che – per stessa ammissione della danneggiata, all'ingresso della cripta vi era un volontario che si presume verosimilmente attenzionasse l'ingresso dei visitatori.
Dunque nessun comportamento colposo o a maggiore ragione doloso, si può attribuire alla convenuta CP_1
Pertanto, la domanda va rigettata perché infondata in fatto e in diritto.
Rigettata la domanda, le spese seguono il principio della soccombenza e in applicazione del DM 55/14 Dm 147/22, scaglione da 52.001 - 260.000, valore minimo per tutte le fasi, in euro 7.052,00 oltre le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, da distrarre a favore dell'Avv. Nolasco Gaspare quale difensore antistatario di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo
reictis adversis
Rigetta la domanda Condanna alle spese di lite che si liquidano come in parte Pt_1 motiva in euro 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA se dovuti, da distrarre a favore dell'Avv. Nolasco Gaspare quale difensore antistatario di parte convenuta
Cosi deciso
Siracusa 27.12.2025
IL G.I.
Dr.ssa P. Fugallo