Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
042 27 /0 2 Aula 'A' REPUB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 15552/99 - Consigliere Cron. 9893 Dott. Michele DE LUCA Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. DO VIDIRI Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AR, elettivamente domiciliata in ROMA D'ONOFRIO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO GRELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 9 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 475/99 del Tribunale di SANTA AR CAPUA VETERE, depositata il 08/03/99 R.G.N. : 374/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO RE di Santa RI Capua Con ricorso al in data 7 aprile 1994, RI Vetere, depositato D'IO chiedeva la condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di maternità, oltre gli interessi legali e vittoria di spese. A sostegno della sua domanda la ricorrente riferiva che dopo il parto avvenuto il 18 agosto 1993 si era vista rigettata la suddetta domanda nonostante che avesse espletato attività in agricoltura di lavoro subordinato a titolo oneroso per il numero minimo di giornate richiesto e nonostante che fosse anche VI ER iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il RE rigettava il ricorso e, a seguito di gravame dell'assicurata, il Tribunale di Santa RI sentenza dell'8 marzo 1999Capua Vetere con rigettava l'appello e confermava l'impugnata sentenza. Nel pervenire а tale conclusione il Tribunale Osservava che dalla prova espletata non era risultato accertato lo svolgimento di lavoro subordinato da parte dell'assicurata in quanto il teste NZ IO, suocero dalla ricorrente ed indicato dalla stessa come suo datore di lavoro, aveva smentito quanto dalla D'IO riferito in 1 sede di libero interrogatorio. Ed invero, mentre la aveva dichiarato di avere lavorato come D'IO bracciante agricola sui fondi siti in Vairano alla località "Scafa vecchia" e di avere prestato dall'aprile al giugno dell'anno 1993 la sua attività coltivando il tabacco ed accudendo il bestiame, il teste IO aveva invece dichiarato che la D'IO aveva lavorato alle sue dipendenze e sotto il suo controllo in Vairano sui fondi in località "Ferrara" e "Colle finocchio", venendo impegnata nella cura della vigna, nella pulitura dei fossi e nel governo degli animali, e specificando anche che GU VI in quell'anno non era stato piantato il tabacco e che nei mesi di novembre e dicembre dello stesso aveva provveduto ad accudire gli anno la D'IO pertanto, condividersi 1'assunto animali. Doveva del primo giudice che, stante la gravi contraddizioni emerse tra della l'interrogatorio D'IO e la testimonianza del IO, aveva ritenuto più corretto configurare nel caso di specie una collaborazione familiare non a titolo oneroso, affinitàsia rapporto diin ragione del intercorrente tra la D'IO ed il IO sia in ragione delle dichiarazioni della stessa D'IO, che in sede di interrogatorio aveva ammesso la dell'orario di lavoro, rimarcando flessibilità altresì il carattere familiare dell'azienda del suocero. Non poteva, infine, tenersi conto di quanto detto in sede di gravame, e cioè che la D'IO aveva in ogni caso maturato il diritto alla richiesta indennità per avere regolarmente svolto attività lavorativa nell'anno 1992 con vincolo di subordinazione ed a titolo oneroso, in quanto detta circostanza era stata dedotta per la prima volta in grado di appello. Avverso tale sentenza RI D'IO propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. DO KE L'INPS si è costituito con sola procura. La D'IO ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va premesso che non possono essere esaminate le questioni sollevate nella nota difensiva della D'IO (in relazione a termini decadenziali e di prescrizione) in quanto le memorie illustrative, consentite dall'art. 378 c.p.c., non hanno altra funzione che quella di chiarire le ragioni а sostengo dei motivi enunciati nel ricorso sicchè non 3 è consentito proporre in esse nuovi motivi o nuovi profili di diritto che, richiedendo accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità, non avrebbero potuto essere dedotti per la prima volta neppure con il ricorso (cfr. riguardo tra le al tante: Cass. 15 giugno 1995 n. 6756; Cass. 11 novembre 1986 n. 6567). Con il primo motivo la ricorrente denunzia 2. violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204. In particolare sostiene che, ai fini del diritto alle indennità giornaliere di maternità per il periodo di facoltativa, al requisito dell'esistenza di un Junds VIn astensione obbligatoria e per quello di astensione si sostituisce il rapporto di lavoro in atto lavoratrice agricola, possesso della qualifica di che va comprovata (per ciascuna delle due indennità con riferimento all'inizio del periodo di astensione obbligatoria e all'esercizio del diritto di astensione facoltativa) con l'iscrizione negli agricoli о conelenchi nominativi dei braccianti l'apposito certificato di cui all'art. 4, comma quarto, del d. lgs. luogotenenziale del 9 aprile 1946 n. 212, a prescindere rispettivamente dalla data di pubblicazione dei primi o del rilascio del secondo (art. 13 del d.p.r. 25 novembre 1976 n. 1026). Gli atti di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli configurano atti amministrativi a contenuto interamente vincolato aventi natura di diretti al riscontro accertamento costitutivo, discrezionalità che sia senza margini di semplicemente tecnica dei requisiti previsti dalla legge sicchè tali atti, in quanto provenienti dalla pubblica amministrazione, sono assistiti da una presunzione di legittimità. La prova rigorosa del Garisto Valen rapporto di lavoro subordinato deve ritenersi, pertanto, necessaria nel caso in cui la lavoratrice, essendo stata cancellata dagli elenchi anagrafici con provvedimento pubblicato elenchi negli suppletivi, richieda 1'indennità prevista dalla legge n. 1204 del 1971 e non invece nei casi come quello in oggetto in cui la lavoratrice risulti regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per i lavoratori agricoli e non venga posto in discussione da parte dell'INPS il rapporto di lavoro. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. 5 5 In particolare sostiene la ricorrente che aveva svolto regolare attività lavorativa in agricoltura a carattere subordinato e a titolo oneroso per almeno 51 giorni nel periodo precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro ex decreto luogotenenziale n. 212 del 9 aprile 1946 art. 3, emergeva chiaramente dall'istruttoria svolta. come Precisava ancora che il Tribunale nell'escludere, nella fattispecie in esame, la subordinazione non aveva tenuto conto che nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni DO Volu stagionali, la subordinazione è configurabile anche in mancanza di direzione e controllo costante del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario rigidamente prestabilito. Inoltre non era caso di in alcun modo configurabile l'esistenza nel specie di una impresa familiare per avere questo istituto carattere residuale o suppletivo e per non essere quindi invocabile allorquando il rapporto tra i componenti della famiglia sia riconducibile ad uno specifico rapporto di lavoro subordinato.
2.1. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per importare la soluzione di questioni giuridiche tra loro strettamente connesse, vanno rigettati 6 perchè infondati. Questa Corte ha più volte affermato che ai fini della fruizione dell'indennità di maternità prevista dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sufficiente l'iscrizione neglinon è elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato die dello status lavoratrice agricola (cfr. tra le altre: Cass. 20 maggio 2000 n. 7093; Cass. 27 luglio 1999 n. 8132); ed ha anche statuito che nel giudizio promosso da lavoratrice, iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti DO Vide agricoli tenuti dallo contributi SCAU (Servizio agricoli unificati) contro l'INPS per far valere il suo diritto alla suddetta indennità di maternità, l'Istituto assicuratore può far valere, ai fini della sua disapplicazione, l'illegittimità dell'atto relativo all'iscrizione della lavoratrice negli elenchi suindicati dovuta all'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato (cfr. in tali sensi Cass. 24 giugno 1999 n. 6491). Orbene, il Tribunale di Santa RI Capua Vetere ha applicazione degli enunciati fatto una puntuale evidenziando al riguardo come alla principi 7 D'IO non potesse riconoscersi la indennità di maternità durante il periodo di interdizione dal lavoro sulla base della sola iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli, occorrendo al riguardo la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Prova che il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita dalla D'IO stante la contraddizione tra la deposizione del teste IO e le dichiarazioni rese dall'attuale ricorrente nel giudizio di merito, e stante la configurabilità di un mera collaborazione (autonoma e gratuita) intercorsa tra la D'IO ed il proprio suocero GE to VIn nell'ambito dell'azienda familiare facente саро a quest'ultimo. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il giudice d'appello ha fatto nel pervenire a tale conclusione corretta applicazione dei criteri di individuazione del rapporto di lavoro subordinato in quanto ha evidenziato la mancanza nell'attività prestata dalla D'IO di qualsiasi dipendenza gerarchica e di un corrispettivo, configuranti dati caratterizzanti anche del lavoro del bracciante agricolo. 0 8 0 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d. lgs. n. 212 del 1946 in quanto condizione necessaria per il riconoscimento delle indennità previste dalla legge n. 1204 del 1971 è lo svolgimento in agricoltura di lavoro subordinato a per il minimo di 51 giornate titolo oneroso lavorative per le braccianti agricole mentre il Tribunale di Santa RI Capua Vetere aveva ritenuto di rigettare l'eccezione sollevata, in sede d'appello, in merito alla nullità dell'istruttoria espletata dal primo giudice su di un anno ininfluente ai fini della decisione. violazione e falsa applicazione degli artt. ER VIn Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la 112, 113 e 132 c.p.c. in quanto il Tribunale non ha formulato alcun provvedimento in merito alla pronunzia di primo grado che aveva fatto riferimento al periodo di astensione facoltativa al lavoro mentre essa ricorrente aveva chiesto l'indennità per il periodo di interdizione obbligatoria al lavoro che era cessato il 18 novembre 1993 (per essere il parto avvenuto il 18 agosto 1993).
3.1. Anche questi due motivi, da esaminarsi 9 unitariamente in ragione della interdipendenza questioni con essi sollevate, vanno delle rigettati. A tal fine è sufficiente sottolineare che con detti motivi la ricorrente introduce temi di indagine nuovi perchè non prospettati in precedenza nel giudizio di merito. Per di più, allo scopo di dimostrare la sussistenza del numero di 51 giornate lavorative necessarie per il riconoscimento della chiesta indennità di maternità, la ricorrente deduce che il Tribunale non ha valutato l'attività delGender Verluer lavorativa svolta nel 1992 con vincolo di censure si subordinazione ed a titolo oneroso. Tali concretizzano, però, in motivi, che risultano stato indicato il nome del tutto generici (non è datore di lavoro per il periodo lavorativo del 1992 nè sono state specificate le modalità caratterizzanti detto lavoro, al fine di rendere possibile la sua qualificazione in termini di lavoro subordinato) e che non possono trovare ingresso in - come è più volte ribadito dai questa sede perchè giudici di legittimità qualora con il ricorso per cassazione venga addebitata alla impugnata sentenza la mancata valutazione di risultanze processuali (un 10 testimoniali, dichiarazioni documento, deposizioni del c.t.u., ecc.) è di parti, accertamenti necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della valutata (o insufficientemente risultanza non valutata) che il ricorrente precisi ove, ricorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la circostanza che egli asserisce decisiva e non valutata (o insufficientemente valutata), dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione, sulla base delle deduzioni lacune noncontenute nell'atto, alle cui possibile sopperire con indagini integrative (cfr. ex plurimis: Cass. 15 giugno 199 n. 5945; Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161).
4. Nessuna statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione atteso che 1'INPS si è costituito con sola procura e non ha spiegato alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del 11 presente giudizio di cassazione. 1'8 gennaio 2002. Così deciso in Roma IL CONSIGLIERE ESTENSORE о коли 3IL PRESIDENTE Gшл Вагино ресу вікні 3 5 . N 0 1 3 . 7 T - R 8 - A A 1 ' S L 1 S L A E E T HI D , I G I A D S G S , E E N O E L P S L S L I I A O N A L B G L I O O E T D D T A I A D R T I E S , D O O P O IL CANCELLIERE R T M S I I Depositato in Cancelleria G A E D R E T N oggi, 25 MAR. 2002 E S E IL CANCELLIERE 12