Sentenza 6 giugno 2007
Massime • 1
In tema di successione di leggi penali, la più favorevole disciplina del cod. pen. militare di pace deve essere applicata al personale militare che partecipa alle missioni di cui alla L. 4 agosto 2006, n 247 anche in relazione ai fatti commessi nel vigore della disciplina - anteriore a tale legge - che rinviava al cod. pen. militare di guerra (In motivazione, la S.C. ha statuito che l'art. 2, comma 26, L. 247 del 2006 ha determinato, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la sopravvenuta inapplicabilità dell'art. 47 c.p.m.g.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2007, n. 25811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25811 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/06/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 834
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 037510/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE MILITARE di ROMA;
nei confronti di:
1) IA VA N. IL 15/01/1981;
2) ZO NI N. IL 24/06/1979;
avverso SENTENZA del 09/02/2006 TRIBUNALE MILITARE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO NI;
Udito il Procuratore Generale Militare, in persona del Dott. GENTILE che ha concluso per rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Vista la sentenza in epigrafe, che, ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p., comma 2, ha dichiarato n.d.p. nei confronti dei caporali E.I. EL LE e RZ IO, all'epoca del fatto in missione in Irak, in ordine al reato di appropriazione di cosa smarrita di cui all'art.236 c.p.m.p. per mancanza di richiesta di procedimento da parte del comandante di corpo;
visto il ricorso con cui P.M. militare denuncia violazione dell'art.47 c.p.m.g., comma 1, applicabile nella specie, sul rilievo che lo stesso non prevede una circostanza aggravante ma qualifica come autonome fattispecie di reato, aumentandone la pena edittale, le previsioni incriminatrici del codice penale militare di pace, con conseguente inapplicabilità dell'art. 260 c.p.m.p., comma 2, per il superamento del limite di pena ivi stabilito;
ritenuta la fondatezza della censura, dovendosi alla previsione di cui all'art. 47 c.p.m.g. attribuire non già natura di circostanza aggravante dei reati previsti dal c.p.m.p. ma, come sostenuto dal ricorrente, con il conforto della dottrina e di un sia pur lontano precedente, di una generalizzata integrazione della figura-base del reato contemplato dal c.p.m.p.;
considerato che in tal senso orientano anche i lavori preparatori del c.p.m.g., secondo cui l'art. 47 cit. introduce un inasprimento "obbligatorio" della sanzione (Relazione commissione reale ai progetti preliminari dei codici penali militari), donde la sua sottrazione al giudizio di comparazione con eventuali circostanze di opposto segno;
rilevato, peraltro, che con la sopravvenuta L. 4 agosto 2006, n. 247 (art. 2, comma 26) è stata disposta l'applicabilità al personale militare partecipante alla missione in Irak del codice penale militare di pace, con conseguente inapplicabilità del citato art. 47 c.p.m.g., comma 1, e che, pertanto, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, tale più favorevole disciplina è estensibile anche al caso di specie, con conseguente riduzione del regime sanzionatorio entro il limite per cui la punibilità è subordinata alla richiesta del comandante di corpo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007