Articolo 26 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 25Articolo 27
Versione
5 giugno 1986
Art. 26.
L' articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 49. - Su tutte le unita' da diporto di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiofonia, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
Tutte le imbarcazioni da diporto pari o inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione senza alcun limite devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiofonico in VHF/FM".
La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come sopra modificato, entra in vigore entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986