Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio in cassazione ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma primo, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori.
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L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …
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L'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia configura una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e non già assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza in appello incombe l'onere di accertare l'eventuale sussistenza di nullità a regime intermedio e che tale onere non muta a seconda che il difensore a conoscenza della data di udienza scelga di comparire oppure di non comparire alla stessa, esclusa in ogni caso l'interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo. Quanto al mancato avviso della data di udienza pubblica in cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2015, n. 21631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21631 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 04/02/2015
Dott. GALLO EN - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 296
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 51222/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP SE SQ, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, n. 285-P/14 R.T.L., pronunciata in data 15 luglio 2014;
Sentita la relazione del Dott. Giovanni Diotallevi;
Sentita la richiesta del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. SP SE SQ propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, n. 285-P/14 R.T.L., pronunciata in data 15 luglio 2014 e depositata il 16 luglio 2014.
Il provvedimento impugnato ha confermato la precedente ordinanza emessa in data 28 gennaio 2014, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca e, in subordine, di sostituzione con una misura meno afflittiva della custodia cautelare disposta nei confronti dell'odierno ricorrente, in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. 2. Il ricorso si articola in due distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, viene dedotta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione degli artt. 125 e 273 c.p.p. e dell'art. 416 bis c.p., nonché l'illogicità della motivazione, in merito alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Più precisamente, si sostiene che non sarebbe stata sufficientemente dimostrata l'esistenza di un vincolo associativo stabile tra il prevenuto ed il clan di 'ndrangheta "Borghetto-Caridi-Zindato"; in particolare, viene rilevata l'assenza di indizi gravi e concordanti dai quali potesse inferirsi la permanente partecipazione alle attivita' del gruppo criminale, tale da implicare non un semplice "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico ed attivo. Inoltre, si afferma che il provvedimento oggetto di censura si sarebbe limitato a passare in rassegna gli elementi di fatto acquisiti al procedimento cautelare, senza sottoporre gli stessi ad alcuna valutazione critica.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3. Nel dettaglio, si argomenta che il giudice del riesame non avrebbe adeguatamente motivato circa l'effettiva persistenza dei pericula libertatis posti a fondamento della misura cautelare detentiva e che l'obbligatorietà di detta misura, a norma dell'art. 275 c.p.p., comma 3, riguarderebbe il provvedimento genetico, ma non anche le vicende successive relative alla revoca ed al ripristino della misura stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione del ricorso in esame, ex artt. 127 e 610 c.p.p., è stata effettuata nei confronti di uno soltanto dei due difensori del ricorrente. Tuttavia, il vizio procedurale de quo deve ritenersi sanato, a seguito della mancata comparizione in udienza di alcuno dei difensori stessi. A questa conclusione si addiviene rilevando, innanzitutto, che l'omissione della comunicazione anzidetta, in ossequio ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, non da luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., bensì ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 (v. Cass. pen., Sez. un., 16 luglio 2009, 8 ottobre 2009, Aprea, n. 39060, rv. 244187, nonché, recentior, Cass. pen., Sez. un., 27 gennaio 2011, dep. 1 giugno 2011, Scibè, n. 22242, rv. 249651).
Da tale osservazione discende che alla nullità in discorso è applicabile la sanatoria prevista dall'art. 184 c.p.p., comma 1, che dispone quanto segue: "La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire". Ora, la mancata comparizione del difensore regolarmente avvisato e del difensore al quale l'avviso non è stato comunicato configura una rinuncia della parte da questi rappresentata a comparire all'udienza camerale. Deve infatti ritenersi che la "rinuncia" di cui parla la previsione normativa poc'anzi riportata possa essere manifestata anche per facta concludentia. Tale assunto trova conforto nel raffronto tra la lettera del precitato art. 184, comma 1, ed il testo dell'art. 183 c.p.p., lett. a), dove invece si richiede che la parte abbia "...rinunciato espressamente..."; la circostanza che l'avverbio "espressamente" sia stato impiegato soltanto nella seconda delle statuizioni legislative ora menzionate induce a ritenere che con la prima di esse il legislatore delegato abbia inteso ammettere anche rinunce tacite, non manifestate mediante una esplicita dichiarazione di volontà.
Tra i fatti concludenti che sottendono una simile "rinuncia tacita" può farsi rientrare pure la mancata comparizione nell'udienza cui l'avviso faccia riferimento, a condizione però che essa sia frutto di una scelta libera e volontaria. Affinché una siffatta condizione possa dirsi sussistente, occorre che la parte rinunciante abbia avuto tempestiva conoscenza della data dell'udienza stessa, secondo le forme stabilite dalla legge processuale per le notifiche, le comunicazioni e gli avvisi di cui parla il suindicato art. 184 c.p.p., comma 1. Nel caso di specie, non può negarsi che tale formale conoscenza sia stata in effetti acquisita dalla parte che ha proposto impugnazione in sede di legittimità, dal momento che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale è stato comunque regolarmente comunicato ad uno dei due difensori dai quali la medesima parte risulta essere rappresentata ai fini del presente giudizio. Come giustamente rilevato dalle Sezioni unite (si vedano le sentt. n. 39060 del 2009 e n. 22242 del 2011, citate supra), la nozione tecnica di "parte processuale" individua un soggetto unitario, anche laddove alla suddetta "parte" sia riconducibile una pluralità di persone fisiche. Lo stesso discorso vale altresì per la "difesa tecnica", ancorché essa sia rappresentata da due distinti legali;
essi non svolgono la propria attività, all'interno del processo, separatamente, bensì formano un unico "collegio difensivo", nell'ambito del quale deve esservi un'adeguata trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini processuali ed un'elaborazione condivisa delle scelte e delle strategie processuali. D'altra parte, la giurisprudenza della Corte E.D.U. pone in capo al difensore dei precisi obblighi informativi nei confronti del proprio assistito (si vedano, in particolare, Grande camera, Hermi c. Italia, 18 ottobre 2006, e Demebukov c. Bulgaria, 28 febbraio 2008); tali obblighi debbono quindi valere, a fortiori, tra i difensori che facciano parte di un unico collegio difensivo (in tal senso si esprime la sent. n. 22242 del 2011, sopra citata). Ciò significa che la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, se fatta nei confronti di uno solo dei difensori, nel pieno rispetto delle forme per essa previste dal combinato disposto degli artt. 610 e 127 c.p.p., consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell'udienza stessa ad opera della difesa, e quindi anche della "parte" globalmente considerata, e, di conseguenza, permette a questo unitario soggetto processuale di compiere un scelta in merito all'esercizio o meno della facoltà di comparire in udienza. Perciò, la mancata comparizione di entrambi i difensori, anche solo allo scopo di far rilevare l'omessa comunicazione dell'avviso ad uno di essi, così come espressamente consentito dall'art. 184, comma 2, implica una volontaria e consapevole rinuncia della parte, presa nel suo complesso, alla facoltà anzidetta, con conseguente sanatoria del vizio processuale sopra ricordato, ex art. 184 c.p.p., comma 1. 2. Ciò posto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
2.1. Per quanto concerne il primo motivo, va anzitutto evidenziato che, con riferimento alla motivazione con cui, nell'ambito di un procedimento cautelare, sia stata affermata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare che il giudice di merito abbia dato conto in maniera adeguata delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e che la motivazione anzidetta risulti congrua, alla stregua dei canoni della logica e delle regole di diritto che presiedono alla formazione della prova indiziaria (si vedano, ex plurimis, Cass. pen., Sez. 4, 29 maggio 2013, dep. 20 giugno 2013, Tiana, n. 26992, rv. 255460 e Cass. pen., Sez. 4, 3 maggio 2007, dep. 8 giugno 2007, Terranova, n. 22500, rv. 237012).
Fissate queste coordinate generali, appare manifesta l'inidoneità del ricorso in esame ad individuare un vizio logico ovvero giuridico del provvedimento contestato. La parte impugnante si è limitata, infatti, a sostenere che gli elementi indiziari presi in considerazione dal giudice a quo sarebbero insufficienti a sostenere un giudizio prognostico di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., ma, così facendo, non ha enunciato un vizio di legittimità, bensì ha finito per richiedere una nuova valutazione del materiale indiziario, come tale preclusa a questo Collegio.
Deve infatti osservarsi che il Tribunale di Reggio Calabria ha compiutamente motivato circa la persistenza della gravità indiziaria anche dopo la deposizione, resa in dibattimento, del teste EM EN, esponente di punta del clan di 'ndrangheta al quale l'odierno ricorrente sarebbe affiliato, sulla scorta della quale era stata presentata l'istanza di revoca o comunque di riforma della misura custodiale. In particolare, il giudice a quo ha messo in rilievo il fatto che il teste in parola aveva confermato la partecipazione dell'SP ad azioni criminali rientranti nel programma delinquenziale dell'associazione di stampo mafioso, circostanza questa che di per se' sarebbe sufficiente a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza (cfr. Cass. pen., Sez 6, 10 novembre 2009, dep. 10 dicembre 2009, Plastino, n. 47048, rv. 245448). Inoltre, siffatto rilievo consente di riconoscere al prevenuto proprio quel "ruolo attivo" nell'ambito della societas sceleris che, secondo quanto riportato nel ricorso, non sarebbe stato dimostrato. Il dato indiziante la cui rilevanza si è poc'anzi rimarcata trova poi ulteriori riscontri nell'assidua frequentazione con lo stesso EM, nonché nella condivisione di notizie riservate agli appartenenti al gruppo e nella possibilità di disporre di basi e strumenti logistici, elementi a loro volta forniti dalla testimonianza in questione.
2.2. Riguardo al secondo motivo, va ribadito il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui la presunzione di pericolosità sociale degli indagati o degli imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., prevista dal combinato disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 3, e art. 51 c.p.p., comma 3 bis, può essere superata, in presenza dei gravi elementi indiziari, soltanto laddove si dimostri che l'associato abbia, in maniera stabile e definitiva, rescisso i propri legami con l'organizzazione criminale (v., ex multis, Cass. pen., Sez. 2, 10 dicembre 2014, dep. 23 dicembre 2014, Costantino, n. 53675, rv. 261621 e Cass. pen., Sez. 6, 14 novembre 2008, dep. 12 dicembre 2008, Verolla, n. 46060, rv. 242041) ovvero che l'organizzazione stessa sia stata sciolta (v. Cass. pen., Sez. 2, 20 ottobre 2005, dep. 15 dicembre 2005, Russo, n. 45525, rv. 232781). Laddove una simile prova non venga fornita o, comunque, non emerga dagli atti acquisiti al procedimento cautelare, il giudice di merito non può far altro che applicare la misura della custodia in carcere. Contrariamente a quanto asserito dalla parte impugnante, la massima ora enunciata vale altresì nei giudizi instaurati a seguito di presentazione di istanza di revoca o di riforma della misura precedentemente applicata;
in particolare, sarà onere dell'instante fornire elementi, sopravvenuti al "giudicato cautelare", atti a dimostrare la propria dissociazione dalla societas sceleris o lo scioglimento di quest'ultima.
La giurisprudenza di legittimità citata e contrario dal ricorrente appare ormai superata dall'intervento chiarificatore delle Sezioni unite, le quali hanno definitivamente precisato che la presunzione assoluta di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, opera non soltanto al momento dell'adozione del provvedimento genetico, ma, altresì, nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (v. Cass. pen., Sez. un., 19 luglio 2012, dep. 10 settembre 2012, Lipari, n. 34473, rv. 253186).
Pertanto il motivo di ricorso qui esaminato, non avendo dato atto della avvenuta allegazione, nelle precedenti fasi di merito, degli elementi anzidetti, si rivela manifestamente infondato.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da determinarsi nella misura di Euro 1.000, stanti i rilevanti profili di colpa emersi dall'esame del ricorso qui trattato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende;
manda alla cancelleria perché provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2015