Sentenza 20 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere, disposta per gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, la cessazione delle esigenze cautelari deve essere desunta o dal fatto dell'avvenuto scioglimento del gruppo associativo criminale o dal fatto dell'avvenuto recesso dal gruppo del soggetto sottoposto ad indagine, non essendo conforme a canoni logici la deduzione del loro venir meno, sotto il profilo dell'eliminazione del pericolo di reiterazione criminosa, dall'avvenuto sequestro preventivo di aziende, appartenenti ad altri soggetti sottoposti ad indagine, che erano utilizzate dal gruppo associativo per la realizzazione delle finalità delittuose, quali la fabbricazione di prodotti con marchi falsi e commercializzati in territorio estero. (La Corte ha chiarito che l'avvenuto sequestro non scongiura il rischio dell'allestimento, ad opera del sodalizio ancora esistente, di ulteriori analoghe aziende e, comunque, della commissione di future attività illecite, comprese nei fini associativi, da parte degli affiliati rimessi in libertà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2005, n. 45525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45525 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 20/10/2005
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1573
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 26732/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli - Sezione per il Riesame - in data 14 giugno 2005;
nei confronti di:
SO HI, nato in [...] l'[...];
udita la relazione del Consigliere Dr. Podo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dr. Vittorio Martusciello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avv. STRAZZULLO Vincenzo, sostituto processuale dell'avvocato Andrea Martire, che ha dichiarato di associarsi;
RILEVATO
Con ordinanza del Tribunale di Napoli - Sezione per il Riesame - in data 14 giugno 2005, è stato accolto l'appello proposto da SS HI contro il provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 10 maggio 2005, reiettivo dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, imposta all'indagato in ordine al delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., per avere fatto parte del "clan IA (sodalizio di stampo camorristico) quale imprenditore addetto alla commercializzazione e distribuzione, in territorio britannico, di prodotti con marchio contraffatto, esportati dall'associazione illecita.
È stata conseguentemente disposta la scarcerazione di SS, previa revoca dell'ordinanza custodiale genetica e previo annullamento di quella impugnata.
Contro il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, che ha eccepito la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in riferimento all'art. 275 c.p.p., comma 3, per manifesta illogicità della motivazione a sostegno della sopravvenuta insussistenza di esigenze cautelari.
Si è, in particolare, dedotto che, secondo precedente ordinanza del Tribunale del Riesame - confermativa di quella genetica - era da escludere che SS avesse rivestito un ruolo secondario nel sodalizio e nella commercializzazione, in Gran Bretagna, di prodotti con marchi contraffatti, per conto del "clan" Licciardi, posto che egli era stato ritenuto invece braccio operativo del capo ed addetto anche alla spedizione in Italia dei proventi dell'attività delittuosa.
Si è aggiunto: che l'operato sequestro preventivo di aziende, appartenenti a coindagati e nelle quali si erano fabbricati i prodotti con marchi falsi, non rivestiva alcun rilievo agli effetti delle esigenze cautelari nei confronti di SS;
che la contraria interpretazione del Tribunale era illogica ed in conflitto con la pregressa ordinanza, oltre che con il disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 3. RITENUTO
Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.
Affetti da evidenti illogicità e carenze motivazionali sono, infatti, da ritenersi gli argomenti in base ai quali il Tribunale del Riesame ha apprezzato vinta la presunzione di pericolosità dell'indagato, raggiunto da gravi indizi di partecipazione ad un sodalizio di stampo mafioso.
Nell'irrilevanza autonoma, in particolare, del decorso del tempo di esecuzione della custodia per reati permanenti, quali i delitti associativi (Cass. 03/04/1996, Riv. 205769) o di un buon comportamento processuale dell'attuale ricorrente, non risulta conforme a canoni logici ritenere escluso il pericolo di reiterazione delittuosa a seguito del sequestro preventivo di aziende, appartenenti a coindagati, mediante le quali l'organizzazione ha provveduto a fabbricare prodotti con marchi falsi, commercializzati in territorio estero tramite SS.
La mancanza di riferimento ad elementi concreti, atti a far desumere un avvenuto scioglimento del "clan" camorristico, oppure un avvenuto recesso dallo stesso dell'indagato, impedisce di ritenere automaticamente scongiurati concreti rischi dell'allestimento - ad opera del sodalizio - di ulteriori fabbriche analoghe, affidate a diversi soggetti e, comunque, della commissione di future attività illecite, comprese nei fini associativi, da parte degli affiliati rimessi in libertà.
Nell'ordinanza impugnata, non si rinviene peraltro alcuna motivazione sulla cessazione di pericoli concreti di inquinamenti probatori, o di fuga, ad opera del partecipe di un'organizzazione illecita dotata di mezzi finanziari e strutturali non indifferenti, anche a livello internazionale.
Il provvedimento oggetto di impugnazione deve essere pertanto annullato, con rinvio al Tribunale di Napoli, perché si provveda ad eliminare le indicate carenze e lacune, previe le opportune verifiche di merito.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005