Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2005, n. 45525
CASS
Sentenza 20 ottobre 2005

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In tema di custodia cautelare in carcere, disposta per gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, la cessazione delle esigenze cautelari deve essere desunta o dal fatto dell'avvenuto scioglimento del gruppo associativo criminale o dal fatto dell'avvenuto recesso dal gruppo del soggetto sottoposto ad indagine, non essendo conforme a canoni logici la deduzione del loro venir meno, sotto il profilo dell'eliminazione del pericolo di reiterazione criminosa, dall'avvenuto sequestro preventivo di aziende, appartenenti ad altri soggetti sottoposti ad indagine, che erano utilizzate dal gruppo associativo per la realizzazione delle finalità delittuose, quali la fabbricazione di prodotti con marchi falsi e commercializzati in territorio estero. (La Corte ha chiarito che l'avvenuto sequestro non scongiura il rischio dell'allestimento, ad opera del sodalizio ancora esistente, di ulteriori analoghe aziende e, comunque, della commissione di future attività illecite, comprese nei fini associativi, da parte degli affiliati rimessi in libertà).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2005, n. 45525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45525
    Data del deposito : 20 ottobre 2005

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