Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2019, n. 1410
CASS
Sentenza 30 ottobre 2019

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante). (Conf., altresì, n. 6153/95, Rv. 203154-01).

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  • 1Accoglimento della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 ottobre 2022

    Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno respingeva una istanza di affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla pena di mesi sei e giorni sei di reclusione, residua rispetto a quella di un anno di reclusione, inflitta con una sentenza della Corte di Appello di Salerno per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, concedendogli il beneficio, pure richiesto, della detenzione domiciliare e imponendogli le relative prescrizioni. In particolare, il Tribunale giungeva a tale esito decisorio sulla scorta delle seguenti considerazioni: a) la chiesta messa alla prova in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2019, n. 1410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1410
Data del deposito : 30 ottobre 2019

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