Sentenza 30 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante). (Conf., altresì, n. 6153/95, Rv. 203154-01).
Commentario • 1
- 1. Accoglimento della richiesta di affidamento in prova al servizio socialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 ottobre 2022
Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno respingeva una istanza di affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla pena di mesi sei e giorni sei di reclusione, residua rispetto a quella di un anno di reclusione, inflitta con una sentenza della Corte di Appello di Salerno per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, concedendogli il beneficio, pure richiesto, della detenzione domiciliare e imponendogli le relative prescrizioni. In particolare, il Tribunale giungeva a tale esito decisorio sulla scorta delle seguenti considerazioni: a) la chiesta messa alla prova in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2019, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2019 |
Testo completo
01410-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio : del 30/10/2019 Registro generale n. 23074/2019 Composta dai Consiglieri: 3251/2019- Sentenza n. N° ruolo: 23 Mariastefania Di Tomassi Pres. Rosa Anna Saraceno Filippo Casa Giuseppe Santalucia Antonio Minchella Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: OR DO, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 3615/2018 del Tribunale di Sorveglianza di Catania in data 13/03/2019; Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del P.G., nella persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
-Udito il difensore Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13/03/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da AI DO in relazione alla pena residua di anni due di reclusione di cui alla sentenza in data 22/01/2015 del Tribunale per i Minorenni di Messina, conseguente alla condanna per violenza sessuale su minore commessa nell'anno 2008. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che non era possibile concedere il beneficio penitenziario richiesto a causa della gravità del reato posto in essere, seppure in epoca non recente, e che questa considerazione non poteva essere superata dalla positiva relazione dell'UEPE, che aveva evidenziato il comportamento corretto, lo svolgimento di un lavoro la prospettazione di una attività di volontariato e il valido sostegno familiare: ciò perché sarebbe stato opportuno un percorso rieducativo che prevedesse dapprima i permessi-premio o il lavoro all'esterno.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Giuseppe Calabrò, deducendo, ex art 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. manifesta illogicità della motivazione: sostiene che era stata trascurata la positività della relazione socio-familiare per privilegiare soltanto la gravità del reato commesso, ignorando la mancanza di altre condanne, la grande distanza temporale dal reato, la minore età al momento del reato, l'assenza di nuove denunzie, l'attività lavorativa e l'attività di volontariato presso una parrocchia;
peraltro, il ricorrente aveva ormai espiato una parte molto consistente della pena e le sue richieste di permesso-premio pendevano da diversi mesi senza essere definite.
3. II P.G. chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, poiché la motivazione impugnata trascura elementi che invece dovevano indefettibilmente fare parte della valutazione complessiva. Appare utile rilevare che attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di D conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 4.3.1999, 2 Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11.3.1997, Capiti, Rv.207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione dappoiché in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell'istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente "ritenere" che l'affidamento si riveli proficuo, appare evidente che - in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto la - reiezione dell'istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell'istante (Sez. 1, 27.07.1992 n. 2762). In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. il2. Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata ha fondato interamente convincimento finale sulla gravità del reato commesso: tuttavia, non appare focalizzata la collocazione nel tempo di quel reato e, al contrario, si sottovalutano espressamente molti altri fattori;
la motivazione censurata non prende in considerazione la situazione socio-familiare del ricorrente né lo svolgimento di una attività lavorativa né la positività alla quale pure si fa riferimento fugace della relazione del servizio sociale né la mancanza di denunzie riportate da circa un decennio né la concreta prospettazione - che si aggiunge alle note sullo svolgimento di una attività lavorativa - di un volontariato presso una parrocchia. Su questi aspetti il Tribunale di Sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi, ponendoli specialmente a raffronto con quelli valorizzati: in altri termini, l'ordinanza impugnata si è limitata apoditticamente a concludere che tutte le note positive erano da ritenersi sub-valenti rispetto alla gravità del reato commesso, ma non ha dispiegato le argomentazioni in 3 base alle quali detta conclusione si fondava, finendo per rendere monca la motivazione: essa ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità del reato commesso, facendo di esso una considerazione assoluta e ponendolo da solo a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata, e senza fare congrua valutazione della relazione del servizio sociale. Al riguardo vanno ribaditi principi ormai consolidati, cui il Collegio aderisce: in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n° 773 del 03.12.2013, Rv 258402). Pertanto il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009; Sez. 1, n. 1501 del 12 marzo 1998). Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, perciò, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n° 31420 del 05.05.2015, Rv 264602).
3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
%/ 4 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così deciso il 30 ottobre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente AwanioMichell (dott. Antonio Minchel (dott.ssa Mariastefania Di Tomassi) R DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5