Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
In tema di applicazione di misure coercitive in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., la partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito di un contesto mafioso costituisce per sé solo elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale, senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione con altri associati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2009, n. 47048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47048 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
47 048 /09
48 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI Sezione penale composta dagli Ill.mi signori: Camera di consiglio
10 novembre 2009 dott. IO De Roberto Presidente
Felice Saverio Mannino Consigliere 66
r. g. n. 27877/09
Antonio Stefano Agrò 66 66 Giorgio Colla 66 sent. n. 1895 66 Anna Maria Fazio 66
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da IO NO contro l'ordinanza 19 maggio 2009 del Tribunale di Potenza.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò.
Udito il P.G. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Pietro Pesacane.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Potenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe, confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta a carico di IO NO, indagato di associazione per delinquere di stampo mafioso e di detenzione aggravata d'armi.
2. Ricorre il NO che con due censure deduce il vizio di motivazione in ordine alla gravità degli indizi, la quale è stata ritenuta nonostante non risultassero frequentazioni del ricorrente con gli altri indagati del reato associativo.
3. Il ricorso è tuttavia privo di fondamento.
Si tratta in altri termine dell'impiego della ragionevole massima di esperienza per cui l'aver compiuto delitti di estorsione nell'ambito di un contesto mafioso, costituisce per sé solo un elemento fortemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale, senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione con associati.
E poiché il ricorrente non contesta di essere già stato sottoposto ad ordinanza cautelare per episodi di estorsione compiuti con un Cassotta, nel quadro dell'attività del clan, la motivazione del Tribunale non può definirsi illogica.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2009
Il Presidente featured tty oll DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 10 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER]
Lidia Scalia