Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell'art. 10 L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, va interpretata nel senso che l'esclusione investe tutte le disposizioni che comunque comportino una abbreviazione dei termini, ivi compreso il comma secondo dell'art. 6 legge citata, che, modificando l'art. 158 cod.pen., fa sì che la prescrizione decorra non più dalla data di cessazione della continuazione tra i reati, ma dalla data di commissione di ciascuno di essi. (Tale principio è stato affermato dalla Corte con riferimento al calcolo dei termini prescrizionali per il reato di omessa denuncia mensile all'Inps -tramite modello DM10-, con conseguente omesso versamento dei contributi dovuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2007, n. 15177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15177 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/02/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00469
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 031847/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PI RI, N. IL 01/11/1959;
avverso SENTENZA del 06/06/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 novembre 2002, il Tribunale di Torino aveva condannato ZI IN alla pena di mesi tre di reclusione (pena convertita nella corrispondente pecuniaria), ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37, comma 1, (nel testo antecedente alla L. 23 dicembre 2000, n.388 che con l'art. 116, comma 19, ha integralmente sostituito la norma, pur mantenendo integra la fattispecie delittuosa salvo l'introduzione di un limite ulteriore quanto all'ammontare dei contributi omessi) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante dell'impresa IN sport, al fine di non versare i contributi previsti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, omesso di presentare all'INPS le denuncie mensili, secondo il modello DM10, relative al periodo dal giugno 1998 al marzo 1999, determinando un mancato versamento di contributi superiore a L.
5.000.000 mensili, per un importo complessivo di L. 130.443.000 di contributi evasi. Come accertato in Torino il 3 marzo 2000. Con sentenza del 6 giugno 2006, su appello dell'imputato, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai fatti di cui ai mesi da gennaio a luglio 1998 per intervenuta prescrizione dei relativi reati ed ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta, riducendola a giorni quaranta di reclusione, sostituiti con la multa corrispondente, confermando nel resto la sentenza appellata.
Avverso tale sentenza propone ora ricorso per AZ l'imputato a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza dell'art. 157 c.p.: i giudici avevano infatti calcolato la prescrizione protraendone erroneamente la decorrenza di novanta giorni in pretesa applicazione del citato art. 37, comma, 4 che viceversa non attiene alla determinazione del momento consumativo del reato. Pertanto al momento della sentenza di appello sarebbero stati prescritti anche i reati riferiti ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1998 e dopo la sentenza, col 30 giugno 2006, anche il reato relativo al dicembre 1998.
Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la decorrenza della prescrizione del delitto in esame, qualificabile come a consumazione istantanea, coincide con la data entro la quale dovevano essere presentate all'INPS le denuncie (DM10), che dal 1 gennaio 1999 (da cui decorre in periodo che qui interessa, come subito si vedrà) era fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art.18, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 2, nel giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga scaduto di riferimento, mentre la possibilità di regolarizzazione tardiva con effetto estintivo del reato, prevista dalla citata L. n. 388 del 2000 non comporta comunque la protrazione del momento consumativo del reato o la sospensione del decorso della relativa prescrizione, come invece stabilito (in tale ultimo senso) dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 quater, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, con riferimento al diverso, parallelo reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Ancora con riferimento alla data di decorrenza della prescrizione, trattandosi di reato continuato che al momento dell'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251 era oggetto della fase conclusiva del giudizio di appello, devesi ribadire che rimane ad esso applicabile, ai sensi della citata legge, art. 10, comma 3, la disciplina di cui all'art. 158 c.p., comma 1, nel testo antecedente, la quale fa decorrere la prescrizione "dal giorno in cui è cessata... la continuazione".
Quest'ultimo riferimento è stato soppresso dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 2, ma a norma del citato art. 10, comma 3, i termini di prescrizione che per effetto delle nuove disposizioni risultino più brevi non sono applicabili ai "processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di AZ" al momento dell'entrata in vigore della legge.
Nell'ambito di tale esclusione deve ritenersi compresa, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, anche l'ipotesi in cui la maggiore brevità del termine di prescrizione derivi da una disposizione della legge che incide sulla durata della stessa con l'anticiparne nel tempo la decorrenza, come quella conseguente alla soppressione del riferimento alla continuazione contenuto alla medesima legge, art. 6, comma 2.
Una tale interpretazione della norma di legge, appare infatti conforme anzitutto al tenore letterale della stessa, la quale fa riferimento ai termini di prescrizione risultanti più brevi, senza distinguere tra i vari modi in cui tale risultato si realizza per effetto della legge medesima: diretta riduzione della durata, come anche anticipazione della decorrenza, riduzione delle ipotesi o della durata dei casi di sospensione o di interruzione del relativo decorso.
Inoltre essa risulta rispettosa della ratio della disposizione transitoria in esame, diretta a contenere possibili effetti di "amnistia mascherata" di taluni reati e comunque, diversamente, fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale, anche per illogica disparità di trattamento.
Ciò posto e considerato che nel caso in esame la durata della prescrizione era stabilita, a norma del combinato disposto dell'art.157 c.p., comma 1, n. 4, art. 158 c.p., comma 1 e art. 160 c.p., in anni sette e mesi sei dalla data del 16 aprile 1999, la prescrizione del reato è maturata in data 16 ottobre 2006, successivamente alla sentenza di appello ed è rilevabile d'ufficio ex art. 129 c.p.p., in ragione della infondatezza non manifesta del ricorso per AZ (che viceversa precluderebbe la possibilità di rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., in particolare la prescrizione del reato - secondo la giurisprudenza uniforme di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 21 dicembre 2000 n. 32; recentemente infatti Cass. S.U. 22 marzo 2005 n. 1229 e sez. 4^, 22 aprile 2004 n. 18641). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2007