Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 1
Integra una nullità a regime intermedio, pertanto sanabile ex art. 182 comma secondo cod. proc. pen., l'omissione della dichiarazione di contumacia di un imputato non presente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2013, n. 23915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23915 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/05/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1638
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 36331/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AN IN N. IL 07/01/1977;
avverso l'ordinanza n. 484/2012 TRIBUNALE di MILANO, del 23/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da IA AN EW, diretta a far dichiarare nulla o inefficace la sentenza di condanna emessa dall'adito tribunale il 13 aprile 2010 e divenuta irrevocabile il 29 maggio 2010.
1.1 Il giudice dell'esecuzione ha motivato la propria decisione, affermando che nessuna notifica di estratto della sentenza di condanna era dovuta al IA, contrariamente a quanto sostenuto nell'incidente, in quanto la dichiarazione di contumacia dell'Imputato (detenuto agli arresti domiciliari per altra causa) era stata immediatamente revocata, avendo lo stesso rinunciato a comparire (coma da fonogramma del 30 settembre 2009) laddove la mancata comparizione all'ultima udienza del 13 aprile 2010 dell'imputato - che pure aveva fatto pervenire certificato medico - non aveva comportato alcun mutamento della sua condizione (di imputato assente), non essendo stata formulata dallo stesso alcuna richiesta di rinvio e non attestando comunque il certificato l'assoluta impossibilità a presenziare all'udienza, sicché lo stesso al momento della deliberazione della sentenza doveva ritenersi regolarmente rappresentato dal difensore, per altro di fiducia, seppure sostituito ex art. 97 c.p.p., comma 4, e non quindi imputato contumace.
2. Avverso l'indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il IA, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione (contraddlttorietà e manifesta illogicità).
In particolare nel ricorso si deduce: a) l'erroneità dell'assunto del giudice dell'esecuzione, secondo cui la rinuncia del IA a presenziare all'udienza del 1 ottobre 2009, oltre la revoca della dichiarazione di contumacia, avrebbe comportato il mantenimento della qualità dello stesso di imputato "assente", fino all'ultima udienza del processo di cognizione e l'attribuzione della sua rappresentanza al difensore, per altro di fiducia, obiettando che, in realtà, l'imputato, in occasione dell'ultima udienza, era assistito da un difensore di ufficio nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4 e che la rinuncia a comparire aveva riguardato solo l'udienza del 1 ottobre 2009, avendo l'imputato sempre rappresentato la propria volontà a partecipare alle udienze successive, tant'è che alcune di esse sono state rinviate per un suo impedimento fisico a comparire e che il giudicante risulta aver sempre rinnovato la richiesta di traduzione In aula dell'imputato; b) che il certificato medico presentato in occasione della celebrazione dell'ultima udienza del 13 aprile 2010, nel quale si certificava l'impossibilità per l'imputato di comparire personalmente, era stato disatteso con motivazione solo apparente, ove si consideri che la patologia ivi certificata era Identica a quella che, in una udienza precedente (quella del 26 novembre 2009), era stata riconosciuta quale legittimo impedimento a comparire, ed aveva comportato un rinvio dell'udienza; e) che del tutto Illogico era l'argomento secondo cui il IA, pur avendo consegnato alla scorta incaricata della sua traduzione un certificato medico, non avrebbe richiesto espressamente il rinvio del processo a suo carico, risultando il suddetto comportamento dell'imputato indicativo di una inequivoca volontà dello stesso di partecipare all'udienza, fermo restando, in ogni caso, che il rigetto della richiesta di rinvio avrebbe dovuto comportare, in ogni caso, una dichiarazione di contumacia dell'imputato, con conseguente obbligo di notifica allo stesso dell'estratto contumaciale;
d) che accertata all'udienza del 18 marzo 2010 la mancata traduzione dell'Imputato, del tutto illegittimamente il giudice della cognizione aveva compiuto attività istruttoria (acquisizione della denuncia della persona offesa), ciò comportando una macroscopica violazione del diritto di difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione è basata su motivi infondati.
La dedotta non definitività del titolo esecutivo, nelle prospettazioni della difesa del ricorrente, dovrebbe trovare il suo fondamento in un errore, commesso dal giudice che ha deliberato la sentenza di condanna del IA e illegittimamente non rilevato dal giudice dell'esecuzione, che all'ultima udienza del 13 aprile 2010, invece di attestare l'assenza dell'imputato in dibattimento, avrebbe dovuto dichiararne invece la contumacia, con conseguente obbligo di notifica della sentenza.
Orbene, anche volendo ritenere errato il percorso motivazionale sviluppato nell'ordinanza impugnata, in quanto, se è pur vero che la condizione dell'imputato detenuto per altra causa che dichiara di rinunciare a comparire, non è assimilabile a quella dell'imputato contumace (in tal senso, Sez. 1, n. 16919 del 09/01/2009 - dep. 21/04/2009, Del Tosto, Rv. 243543) e che tale rinuncia a comparire produce i suoi effetti non solo per l'udienza In relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa (in tal senso si veda Sez. 6, n. 2327 del 14/01/1998 - dep. 23/02/1998, Giuliano R, Rv. 210369), il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato, tuttavia, che tale rinuncia opera solo fino a quando il detenuto non manifesti la volontà di essere tradotto e che nel caso del IA costui, dopo il rinvio dell'udienza del 1 ottobre 2009, avrebbe inequivocabilmente manifestato una siffatta volontà, specie con riferimento all'ultima udienza del 13 aprile 2010, risulta comunque rilevante ed assorbente il rilievo che in sede esecutiva, secondo un indirizzo giurisprudenziale assolutamente univoco (tra le più remote decisioni in tal senso si veda Sez. 1, n. 3246 del 25/05/ 1995 - dep. 05/07/1995, Hulsmann, Rv. 202129) non possono sollevarsi questioni concernenti la fase di cognizione e deducibili in questa con i mezzi di gravame previsti dalla legge, come quelle aventi per oggetto le nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, senza considerare, per altro, che integra una nullità a regime intermedio, pertanto sanabile ex art. 182 c.p.p., comma 2, l'omissione della dichiarazione di contumacia di un imputato non presente (Sez. 1, n. 2859 del 01/12/2004 - dep. 28/01/2005, Montefusco, Rv. 230650) e che nel caso in esame il difensore del IA nulla ebbe ad eccepire con riferimento vuoi alla decisione del giudice di cognizione di escludere la configurabilità di un legittimo impedimento vuoi alla decisione di non dichiararne la contumacia.
2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2013