Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10534
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Sentenza 19 luglio 2002

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In tema di previdenza dei dirigenti di azienda, per le contribuzioni dovute all'INPS è applicabile, quanto alla determinazione del valore dell'alloggio per il dirigente, l'art. 29 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, atteso che la normativa sui contributi previdenziali per i dirigenti d'azienda, di cui è parte l'art. 2 del d.P.R. 17 agosto 1955, n. 914 (il quale computa diversamente il valore dell'alloggio, ossia in termini reali, anziché in quelli risultanti dai decreti ministeriali emessi ai sensi del citato art. 29), si pone come "ius speciale" - anche alla luce della legge 15 marzo 1973, n. 44, recante norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967 - soltanto in relazione alle forme assicurative affidate alla gestione INPDAI, vale a dire in ordine all'invalidità, alla vecchiaia e ai superstiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10534
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10534
    Data del deposito : 19 luglio 2002

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