Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
In tema di previdenza dei dirigenti di azienda, per le contribuzioni dovute all'INPS è applicabile, quanto alla determinazione del valore dell'alloggio per il dirigente, l'art. 29 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, atteso che la normativa sui contributi previdenziali per i dirigenti d'azienda, di cui è parte l'art. 2 del d.P.R. 17 agosto 1955, n. 914 (il quale computa diversamente il valore dell'alloggio, ossia in termini reali, anziché in quelli risultanti dai decreti ministeriali emessi ai sensi del citato art. 29), si pone come "ius speciale" - anche alla luce della legge 15 marzo 1973, n. 44, recante norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967 - soltanto in relazione alle forme assicurative affidate alla gestione INPDAI, vale a dire in ordine all'invalidità, alla vecchiaia e ai superstiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10534 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO SOCIETÀ COOPERATIVA a rl;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 10598/00 proposto da:
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO SOCIETÀ COOPERATIVA A RL, in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, in persona del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso l'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 559/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 26/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sgroi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
disposta la riconvocazione della camera di consiglio in data 19.03.2000. Svolgimento del processo
L'8.5.1992 l'Inps chiese la insinuazione tardiva nel passivo della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Agrario Provinciale di Torino del credito di L.
1.143.587.006 per contributi previdenziali non versati nel periodo 1.1.1978 - 30.6.1991, di cui in via privilegiata L. 814.000.000 e in via chirografaria L. 329.000.000. Riferì l'omesso versamento ai contributi dovuti con riguardo alle somme versate al Fondo di Previdenza, istituito ai sensi del C.C.N.L. del 23.11.1957; a quelli dovuti per i benefici riconosciuti ai dipendenti a seguito di loro trasferimento di ufficio;
a quelli dovuti a favore dei lavoratori dipendenti che svolgono all'interno dell'impresa attività di pulizia. La liquidazione del Consorzio eccepì la prescrizione decennale per i contributi del periodo anteriore al 18.4.1978 e la quinquennale per la contribuzione alla Cassa unica degli assegni familiari del periodo anteriore al 20.12.1986; dedusse che il credito per i contributi del giugno 1991, pari a L. 40.574.000, era stato già ammesso al passivo;
negò che le somme liquidate in tre soluzioni, definite "anticipazioni" ai lavoratori, a seguito dello scioglimento del Fondo di Previdenza, fossero assoggettabili a contribuzione in favore dell'Inps, in quanto la circostanza che le anticipazioni fossero pari al 90% dei conti accantonati consentiva di assimilarle ad una anticipazione di un trattamento ulteriore rispetto a quello di fine rapporto;
contestò la contribuzione a favore dell'Inps sulle spese sostenute dal Consorzio per gli alloggi assegnati ad alcuni dipendenti, in quanto l'assegnazione in questione per i dipendenti trasferiti da altre sedi era avvenuta per motivi di servizio nell'interesse del Consorzio stesso e non a titolo di retribuzione in natura e che comunque l'imposizione potesse essere riferita ai valori reali piuttosto che a quelli convenzionali ex art. 29 D.P.R. 30.5.1955 n.797, rispetto ai quali il Consorzio aveva versato i contributi.
Infine negò che fosse dovuta la contribuzione per il personale di pulizie, con il quale il Consorzio aveva stipulato un contratto di lavoro autonomo.
Il Tribunale di Torino, con sentenza 29.11.1995, preso atto della rinunzia dell'Inps alla domanda relativa ai contributi del giugno 1991, accolse la eccezione di prescrizione decennale, ritenne non soggette a contribuzione le anticipazioni ai dipendenti di una parte dei fondi accantonati, aventi natura previdenziale integrativa, rilevò che la contribuzione riguardante gli alloggi ai dirigenti era stata pagata dal Consorzio su valori convenzionalmente definiti ex art. 29 D.P.R. 797/1955 e ritenne corretto quel parametro;
negò che per il personale di pulizia fosse dovuta la contribuzione, non essendo risultata la esistenza di un rapporto di subordinazione. L'INPS impugnò la decisione, che la Corte di Appello di Torino con sentenza 26.4.1999 ha confermato. Ha ritenuto la corte di merito che le anticipazioni ai dipendenti, pari al 90% dei conti accantonati, non fossero comprese nell'imponibile contributivo, dal momento che l'art. 9 bis della legge 166/1991, che prevedeva l'assoggettamento al solo contributo di solidarietà del 10%, a partire dall'1.7.1991, una volta riformulato con l'art. 1 commi 193 e 194 della legge 662/1996 - dopoché era stato dichiarato illegittimo dalla sentenza 421/1995 della Corte costituzionale, nella parte esonerativa dall'assoggettamento dei periodi anteriori all'1.7.1991 - ha escluso dalla base imponibile le somme versate o accantonate presso fondi di previdenza e assistenza integrativa e, per il periodo contributivo 1.9.1985 - 30.6.1991, ha bilanciato la esclusione con l'obbligo del versamento del contributi di solidarietà pari al 15%, in deroga alle disposizioni dell'art. 3 commi 9 e 10 L. 335/1995 sul nuovo regime di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Ha negato la corte territoriale che la esenzione prevista dalla legge in virtù della funzione previdenziale del fondo fosse venuta meno, a seguito del suo congelamento per le somme anticipatamente distribuite, essendo le anticipazioni costituite da somme che avevano già svolto una delle funzioni previdenziali del fondo, di garantire cioè una certa sicurezza ai dipendenti, nel caso di loro particolari necessità personali o familiari.
Con riguardo alla domanda subordinata dell'INPS, di ritenere applicabile l'art.1, comma 194 della legge 662/1996, nella parte in cui prevedeva il contributo di solidarietà sostitutivo della contribuzione ordinaria, ha rilevato che il credito relativo era rimasto indeterminato e che, in difetto di riserva di accertamento del quantum in altro giudizio, non potesse essere accolta la domanda dell'Istituto, che era stata formulata in termini di corresponsione dei contributi per il periodo 1.1.1978 - 30.6.1991 sulle somme accantonate dal Consorzio in funzione della previdenza integrativa ai dipendenti e, dopo la entrata in vigore della citata L. 662, era stata convertita nella richiesta di ritenere applicabile l'art. 1 di essa nella parte in cui dispone il contributo di solidarietà sostitutivo della contribuzione ordinaria, senza quantificare l'importo a tale titolo dovuto e senza fornire i dati indispensabili per la quantificazione.
Con riferimento al controvalore dei contratti di locazione degli alloggi messi a disposizione di alcuni dirigenti, ha ritenuto la sentenza impugnata che la concessione dell'alloggio era avventa a titolo gratuito, alla stregua dell'art. 12 del C.C.N.L. del 31.7.1984 e che non fosse applicabile l'art. 2 c. 110 D.P.R. 914/1955, che trova applicazione alle contribuzioni dovute all'Inpdai, operando per quelle dovute all'Inps l'art. 29 D.P.R.97/1955. Quanto al servizio di pulizia, ha escluso che il contratto intercorso il 7.2.1975 tra il Consorzio ed il personale addetto fosse di lavoro subordinato, atteso il contrario tenore della scrittura e mancando elementi di segno opposto, che avrebbe dovuto fornire l'Inps, il quale aveva invece in primo grado articolato mezzi di prova orale giudicati inidonei dal tribunale e neanche più riproposti. Ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, il Consorzio Agrario Provinciale di Torino in liquidazione coatta, che ha anche proposto ricorso incidentale sostanzialmente condizionato, in quanto formulato "nella denegata ipotesi in cui il ricorso dell'Inps non dovesse essere respinto". A quest'ultimo atto ha controdedotto l'Inps.
Motivi della decisione
Preliminarmente dei ricorsi va disposta la riunione, ricorrendo le condizioni di applicabilità dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di motivazione, assumendo che il giudice di appello non ha esaminato il motivo di doglianza afferente alla prescrizione dichiarata dal primo giudice, con riguardo alle contribuzioni 1.1 - 18.4.1978.
Con il 2^ è denunziata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2941 n.8 c.c., 41 L. 153/1969, 2, 19^ comma D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983, 6 D.P.R. 818/1957, nonché il vizio di motivazione. Rileva l'Inps che i contributi per i quali la prescrizione era stata applicata riguardano il, rapporto di lavoro subordinato intercorso con i lavoratori addetti alle pulizie della sede della società e che tale situazione era emersa all'atto di un accesso ispettivo che aveva accertato la esistenza di un rapporto di lavoro occultato;
sicché nessuna attività prima di quella ispezione, conclusasi il 20.12.1991, avrebbe potuto essere esercitata per ottenere il pagamento delle contribuzioni.
Con il 3^ motivo è denunziata la violazione o falsa applicazione degli artt. 41 L. 153/1969, 2 c. 19^ D.L. 463/1983, prima citato, e il vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente - con riguardo al predetto termine prescrizionale riferito all'aprile 1978 - che non sia stata fatta corretta applicazione delle disposizioni in materia d presentazione mensile della denunzia di retribuzione e contribuzione, riconosciute ed erogate ai dipendenti. Poiché i contributi per il mese di aprile 1978 dovevano essere versati entro il 10.5.1978, solo dopo tale data poteva iniziare a decorrere il decennio di prescrizione.
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 L. 153/1969 e il vizio di motivazione. Premesso che il Fondo di Previdenza costituito ai sensi del C.C.N.L. del 23.11.1957 - confermato dal successivo dell'1.7.1983 - con somme versate dal datore di lavoro e dai dipendenti, riconosceva solo ai lavoratori iscritti al momento della cessazione del rapporto la liquidazione dei conti individuali - e giammai la corresponsione degli accantonamenti nel corso del rapporto - e che in forza del C.C.N.L. del 29.5.1987, che aveva congelato il Fondo al 31. 12.1986, durante il rapporto di lavoro erano state corrisposte con tre versamenti le somme accantonate presso il Fondo, previa decurtazione di eventuali prestiti precedentemente concessi, ridefiniti anticipazioni della menzionata operazione di liquidazione, ed era stata, in sostituzione del Fondo, prevista la erogazione a favore dei lavoratori di un compenso annuo da corrispondersi in gennaio, regolarmente assoggettato a contribuzione, ha rilevato l'ente previdenziale che corretta era stata - tanto più per il comportamento dell'azienda, con riguardo al compenso annuale regolarmente sottoposto a contribuzione - la richiesta di pagamento dei contributi, limitatamente alle quote conferite nel Fondo dal datore di lavoro, trattandosi di una retribuzione differita, per il fatto che il Fondo era venuto meno al proprio oggetto, che era quello di liquidare i singoli conti individuali, al momento della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente interessato.
Denunzia il ricorrente l'errore della sentenza impugnata nell'esame delle disposizioni sulla individuazione della retribuzione imponibile e di quelle sul finanziamento dei fondi previdenziali privati, prima della entrata in vigore del D.L.gvo, 123/1994, e rileva che ai sensi dell'art. 12 L. 153/1969 la retribuzione considerata dal legislatore ai fini contributivi non coincideva con quella generalmente data ai fini della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, in quanto per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considerava retribuzione tutto ciò che il lavoratore avesse ricevuto dal datore di lavoro, anche in natura, in dipendenza del rapporto, fatta esclusione per alcuni specifici emolumenti;
e ciò sarebbe dimostrato dalla comparazione di tale norma con 11 art. 6 D.L.gvo 314/1997, intervenuto per modificarla, la quale rivelerebbe l'intendimento del legislatore anteriforma di assoggettare a contribuzione, in forza del principio di causalità, tutto ciò che il lavoratore riceveva dal datore di lavoro.
Con il 5^ motivo l'Inps denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 L. 153/1969, dell'art. 9 bis 1^ comma D.L. 103/1991 conv. nella legge 166/1991, sostituito dall'art. 1, 193 comma L.662/1996, della sentenza della Corte costituzionale 421/1995,
dell'art. 1, 194 c. L. 662 citata, degli artt. 101 e 209 L.F.;
nonché il vizio di motivazione.
In via subordinata a quanto dedotto con il precedente motivo, la erroneità della sentenza impugnata, laddove afferma che le somme restituite ai lavoratori a seguito del congelamento del fondo previdenziale siano esenti da qualsiasi tipo di contribuzione, compresa quella c.d. di solidarietà, deriverebbe dal fatto che, per la giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 974/1997) e della Corte costituzionale (427/1990 e 421/1995), i fondi integrativi hanno natura retributiva e sono assoggettati al versamento dei contributi obbligatori. Tanto troverebbe conferma negli interventi legislativi del D.L. 103/1991 (art. 9 bis) conv. nella legge 166/1991, che ha interpretato autenticamente l'art. 12 L. 153/1969, e del D. Lgvo 124/1993 (art. 12). Osserva che la Corte costituzionale con la sentenza 421/1995 ha dichiarato illegittimo l'art. 9 bis c. 1^ primo periodo del D.L. 103 citato, aggiunto dalla legge di conversione, ritenendo che lo stesso non ha natura interpretativa, ed ha aggiunto che solo con l'art. 3 della legge delega 23.10.1992 n. 421, attuata dal D. Lgvo 124/1993, è venuto meno, senza efficacia retroattiva per i fondi di previdenza complementare, il referente dell'art. 12 L. 153/1969, ulteriormente specificando: "la definizione legislativa come fondi di previdenza al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale li ha inseriti nel sistema dell'art. 38 Cost.. Dopo queste leggi le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi emolumenti retributivi con funzione previdenziale, ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione imponibile ai sensi e agli effetti dell'art. 12 L. 153/1969". In forza di tale statuizione, ribadisce il ricorrente, aveva riacquistato espansione per il passato e per il futuro la normativa generale sul tema e cioè l'art. 12 L. 153/1969, ricomprendente nel concetto di retribuzione imponibile i versamenti effettuati a favore dei fondi privati di previdenza.
La normativa intervenuta nel corso del giudizio, ad esso applicabile, di cui all'art. 1 L. 662/1996, commi 193 e 194, che avrebbe sostituto l'obbligo a carico dei datori di lavoro del versamento di un contributo di solidarietà pari al 15%, da calcolarsi sulle somme versate ai fondi privati di previdenza, avrebbe determinato la riduzione dell'obbligo contributivo a carico del Consorzio e sarebbe stata violata dai giudici di merito allorché essi hanno disconosciuto il diritto dell'ente previdenziale al riconoscimento di siffatta contribuzione, peraltro valutando erroneamente le emergenze istruttorie, per avere ritenuto che l'ente previdenziale non avesse quantificato l'importo spettantegli ne' fornito i dati indispensabili per la quantificazione, posto che invece erano stati prodotti - come aveva dato atto il primo giudice - i verbali di accertamento nei quali erano stati analiticamente esposti gli elementi individuati quale base impositiva dei contributi richiesti.
Erronea sarebbe anche l'affermazione che l'ente previdenziale avrebbe dovuto indicare quale base imponibile di calcolo l'importo delle somme erogate al Fondo a decorrere dal 1985; invece i momenti di riferimento erano il giugno 1987, il luglio 1988 e il luglio 1989, in cui, per lo scioglimento del fondo privato di previdenza, si era provveduto a restituire a tutti i lavoratori iscritti le somme versate sul loro conto individuale;
ed era stato in quei momenti che l'ente previdenziale aveva provveduto a calcolare il contributo di solidarietà dovuto e a richiederne il pagamento e poi la insinuazione al passivo, essendo esso quanto meno determinabile. Con il 6^ motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 2697 c.c., 112 c.p.c.; 12 L. 153/1969, 6 L. 967/1953, 1 L. 44/1973, 2 D.P.R. 914/1955, 6 D.P.R. 967/1953 e 12 C.C.N.L. 3.7.1984; nonché vizio di motivazione.
Premesso che l'art. 12 del CCNL aveva stabilito che al dipendente di un Consorzio agrario assunto da altro Consorzio agrario fosse assegnato un alloggio o una indennità sostitutiva, osserva l'INPS anzitutto che la corte territoriale ha mancato di considerare che nel caso di specie il Consorzio si era accollato spese non riguardanti il canone ma gli oneri condominiali e le utenze;
denunzia per tale verso l'omessa pronunzia e comunque rileva che tali oneri e spese sono assoggettabili a contribuzione, dovendosi comprendere nella categoria della "retribuzione imponibile".
Rileva, poi, che contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - secondo cui il Consorzio aveva correttamente assolto all'obbligo contributivo, pagando la contribuzione dovuta sul parametro dei valori convenzionali da determinarsi ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 797/1955 - nell'imponibile contributivo avrebbe dovuto essere compreso il valore reale dei contratti di locazione, prevalendo sulla citata norma generale la norma speciale dell'art. 2 2^ comma DPR 914/1955, la quale stabilisce che "fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente e nel valore determinato per convenzione tra le parti o, in mancanza di questi, in ragione dei prezzi locali".
Con il 7^ motivo l'ente previdenziale denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1417, 2094, 2222, 2722 e 2723 c.c., 1 e 26 D.P.R. 1403/1971, nonché vizio di motivazione. Censura la sentenza impugnata per avere escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro con il personale delle pulizie e comunque rileva che l'art. 26 1^ comma del D.P.R. 1403/1971 garantisce il trattamento previdenziale dei lavoratori subordinati agli addetti al servizio di pulizia dei locali, sicché non serviva nemmeno provare la natura autonoma o meno del rapporto.
Comunque lamenta la mancata ammissione della prova orale articolata a dimostrazione della natura subordinata e infine contesta che i principi in materia di identificazione del rapporto siano stati correttamente applicati.
Con il ricorso incidentale, proposto "nella denegata ipotesi in cui il ricorso dell'INPS non dovesse essere respinto" e con il quale sono stati formulati come espressamente affermato nell'atto "anche gli argomenti che seguono, quali ulteriori motivi di reiezione delle pretese Inps" - il Consorzio in l.c.a. richiama l'art. 3 della legge 402/1996 di conversione del D.L. 318/1996 e l'art. 2 commi 225 e 26
L. 335/1995, che disponendo, rispettivamente, il calcolo della retribuzione, quindi anche ai fini contributivi, secondo il C.C.N.L., e istituendo una assicurazione INPS speciale per il lavoro autonomo, sarebbero indici della volontà del legislatore di attribuire il massimo rilievo ai CC.CC.NN.LL. e alla volontà negoziale. In via subordinata nega il diritto dell'Inps a somme aggiuntive, sanzioni interessi e accessori, essendo prevista dagli artt. 4 L. 48/1988 e 3 L. 166/1991, in caso di procedure concorsuali, la riduzione di somme aggiuntive e accessori ai soli interessi legali;
riduzione prevista anche per la ipotesi di definizione di situazioni controverse, mentre per il contenzioso Cassa/Fondo di Previdenza il D.M.
7.10.1993 esclude qualunque addebito per somme aggiuntive, interessi ed accessori.
Nega, ancora, il Consorzio la pretesa a sanzioni ex art. 4 L. 467/1978 o ex art. 30 L. 843/1978, in quanto esse sono irrogabili solo con la procedura prevista dalla L. 689/1981; in ulteriore subordine eccepisce la illegittimità di tali somme aggiuntive, sanzioni ed accessori, a fronte di quanto disposto dall'art. 3 L. 166/1991 e 4 c. 12 e 13 L. 48/1988, avuto riguardo al beneficio del condono, che ne comporta abbattimento all 18% annuo dei contributi dovuti, al termine della procedura concorsuale o a fasi avanzate non ancora sopravvenute.
Infine invoca gli artt. 1 e 2 D.L. 538/1996; 1 commi 217-225 e 233 della L. 662/1996 e l'art. 14 L. 448/1998 per ulteriori azzeramenti o riduzioni.
Dei motivi esposti è pregiudiziale l'esame di quelli dal 4^ in poi, che riflettono la esistenza del debito contributivo, posto che le questioni afferenti alla prescrizione - dedotte con i primi tre - ne suppongono il positivo accertamento.
Il quarto ed il quinto motivo vanno esaminati congiuntamente, entrambi afferendo, sotto diversi e per un verso subordinati profili, alla obbligazione contributiva sui versamenti diretti alla costituzione del Fondo di Previdenza integrativo istituito con il C.C.N.L. del 23.11.1957.
Muove l'articolata doglianza dall'art. 12 L. 153/1969 - di cui denunzia la violazione - e, nel proporre una interpretazione di segno contrario a quanto ritenuto dai giudici di merito, assume, pur dando atto degli interventi normativi successivi e giurisprudenziali a riguardo, del giudice di legittimità e del giudice delle leggi, che i versamenti a suo tempo eseguiti per costituire ed alimentare il Fondo predetto siano di natura retributiva e non previdenziale e pertanto siano assoggettabili alle contribuzioni ordinarie;
in subordine invoca l'applicazione dell'art. 1 L. 662/1996, commi 193 e 194, lamentando che neanche a quella contribuzione, per il periodo 1985 - 1991, abbia ritenuto la sentenza impugnata soggetti i versamenti suindicati.
Come è pacifico tra le parti e come l'Inps riassume nella narrativa dei motivi di ricorso, il Fondo di Previdenza istituito nel 1957 aveva le specifiche finalità durante il rapporto di lavoro di erogare prestiti su motivata richiesta per bisogni personali o di famiglia, di malattia o di acquisto di immobili per uso di abitazione;
e all'atto della risoluzione del rapporto di liquidare il conto.
Intervenuto nel 1987, per effetto del C.C.N.L. del 29 maggio, il congelamento del Fondo alla data del 31.12.1986, quei versamenti da parte del datore di lavoro continuarono ad un titolo diverso da quanto era sino a quel momento avvenuto, poiché si tradussero nella erogazione nel gennaio di ogni anno di un compenso annuo ai lavoratori, che fu ovviamente - come riconosce l'Istituto previdenziale - sottoposto alla ordinaria contribuzione;
mentre per le somme da tempo affluite in quel Fondo se ne stabilì la erogazione ai lavoratori in tre anticipazioni, che avvennero negli anni 1987,1988 e 1989, durante il corso del rapporto, e con il saldo all'atto dello scioglimento.
Su tale situazione normativa intervenne l'art. 9 bis del D.L. 103 del 1991, convertito nella legge 166/1991, che con interpretazione autentica espressamente dichiarata dell'art. 12 L. 153/1969 citata - della cui violazione si discute e che stabiliva "per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro" - aveva escluso, "dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione" aggiungendo "i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia, se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Non par dubbio, pertanto, che la esclusione in esame avesse privato di qualunque titolo l'Inps ad esigere i contributi pretesi, a nulla giovando:
a) che il congelamento del Fondo nel 1987 avesse fatto evolvere quei versamenti in erogazioni retributive, privandoli della natura previdenziale o assistenziale, che incontestatamente avevano;
b) che la Corte Cost. con sentenza 8.9.1995 n. 421 abbia dichiarato illegittimo l'art. 9 bis citato;
c) che la stessa norma al comma 2^ avesse previsto che "fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni e le somme di cui al comma 1^ è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori";
d) che la legge 662/1996 abbia istituito un contributo di solidarietà per il periodo contributivo 1.9.1985 - 30.6.1991, "nella misura del 15% sui predetti contributi e somme, da devolversi, si sensi dell'art. 9 bis comma IIQ del predetto decreto legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore...". Quanto al rilievo sub a), insuperabile appare l'argomento che l'obbligo contributivo debba essere riguardato con riferimento al momento della sua insorgenza;
nel senso cioè che è la natura dei versamenti eseguiti all'epoca della istituzione e vigenza del fondo a determinare la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, non anche la natura delle "anticipazioni" cioè dei rimborsi che seguirono al suo scioglimento. E non v'è dubbio che il Fondo di cui si tratta sorse e proseguì con spiccate funzioni previdenziali ed assistenziali, in quanto diretto a sovvenire i lavoratori nei bisogni personali e familiari.
Quanto, invece, all'incidenza sulla portata della norma della decisione del giudice delle leggi, è necessario considerare che la sua illegittimità è stata riferita non alla parte in cui detta l'esonero dai contributi previdenziali, ma a quella che lo attribuisce ai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 166/1991, non avevano ancora provveduto al pagamento o avevano adempiuto posteriormente, senza alcuna contropartita, che il secondo comma dell'art. 9bis aveva imposto solo per il futuro.
La questione di incostituzionalità era stata sollevata dal giudice rimettente nella causa in cui si discuteva del diritto alla ripetizione dei contributi previdenziali indebitamente riscossi dall'Inps, con riguardo alla disposizione dell'art. 9 bis, che escludeva il diritto alla ripetizione dei versamenti contributivi effettuati prima del 16.6.1991, data di entrata in vigore della legge 166/1991, sulle somme versate o accantonate dai datori di lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali e assistenziali integrative, in adempimento di contrattazioni collettive. Quel giudice aveva, infatti, osservato che la norma aveva creato una evidente disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, sulla base di un dato puramente temporale e la Corte Costituzionale, dopo avere rilevato che la deroga apportata dall'art. 9 bis introdotto dalla legge di conversione del D.L. 103/1991, rientrava nella sfera di discrezionalità legislativa e non ledeva alcun principio costituzionale - corrispondendo anzi alla esigenza di favorire lo sviluppo dei fondi di previdenza complementare e rimuovendo l'ostacolo frapposto dall'assoggettamento delle somme erogate dai datori di lavoro per il loro finanziamento all'intero onere dei contributi di previdenza e assistenza sociale - ne' fosse censurabile la retroattività della deroga, avendo essa una funzione di sanatoria in un contesto sociale di quasi generale inadempimento, ha poi concluso che "in quanto concede una sanatoria totale senza alcuna contropartita analoga al contribuito di solidarietà imposto per il futuro dal comma successivo, la norma in esame si pone, sotto questo aspetto, in contrasto col principio di razionalità - equità (art. 3 Cost.) coordinato col principio di solidarietà, col quale deve integrarsi l'interpretazione dell'art. 38 c. 110 Cost.";
ribadendo che, essendo "il contributo di solidarietà una contropartita necessaria alla esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare dalla base imponibile per la determinazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, l'omessa previsione di esso nell'art. 9 bis c. 1^ D.L. 103/1991 inficia di illegittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3 e 38 Costituzione, la disposizione dettata nel primo periodo del comma medesimo".
Alla stregua di tale statuizione l'intervento del legislatore della finanziaria 1997 (art. 1 commi 193 e 194 L. 23.12.1996 n.662) ha riportato la disciplina delle contribuzioni di cui si tratta nel rispetto dei principi costituzionali, avendo sostituito il comma 1^ dell'art. 9 bis più volte citato stabilendo che "salvo quanto disposto dai commi seguenti dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 L. 30.4.1969 n. 153 sono escluse le somme versate o accantonate anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi .... al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari..." (comma 193); aggiungendo nel comma successivo "limitatamente al periodo contributivo dal11.9.1985 al 30.6.1991 ... i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9 bis comma 1 del d.l. 103/1991 ... sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15% sui predetti contributi e somme....".
Il problema viene così a risultare non più quello di verificare il fondamento giuridico dell'esonero, che trova un referente normativo adeguato, ne' la natura previdenziale o assistenziale del Fondo a suo tempo istituito, che per le considerazioni più sopra svolte è incontroversa, una volta che la valutazione sia limitata - come il Collegio ritiene - al momento dei versamenti, prescindendo dagli eventi successivi conseguiti allo scioglimento del fondo, ma esclusivamente quello di stabilire se sia stato adempiuto l'obbligo sussidiario e compensativo di tale esonero, già introdotto dal 110 comma dell'art. 9 bis summenzionato e poi definitivamente normalizzato - dopo la sentenza 425/1991 della Corte Cost. - attraverso l'art. 1 commi 193 e 194 della legge 662/1996; e prima ancora, alla luce di quanto rilevato dalla sentenza impugnata, se abbia l'Istituto ricorrente assolto al suo onere processuale di quantificare la pretesa, allo scopo di determinare l'oggetto della domanda o di fornire gli elementi indispensabili alla sua determinazione.
Se è, infatti, innegabile l'esistenza dell'obbligo contributivo nei modi regolati dalla legge finanziaria del 1997, con effetto dall'1.9.1985 e sino al 30.6.1991, è altrettanto certa la esigenza, per la insinuazione nel passivo della procedura concorsuale, della sua quantificazione, il cui onere probatorio è a carico del creditore, che, oltre ad esplicitare la misura della pretesa, deve sorreggerla da adeguata prova.
Tanto nella specie non è avvenuto, posto che l'Istituto previdenziale ha persino mancato di specificare l'entità del suo credito e ancora con il ricorso in esame si è genericamente richiamato ad una sorta di riconoscimento del giudice di primo grado, che avrebbe fatto riferimento a "verbali di accertamento nei quali sono analiticamente esposti gli elementi individuati dall'Inps quale base impositiva dei contributi richiesti". Assunto che conferma la genericità ed indeterminatezza rilevate dalla sentenza impugnata e impedisce la verifica della rilevanza e decisività delle allegazioni documentali richiamate, delle quali, atteso il principio di autosufficienza, il ricorso avrebbe dovuto offrire i necessari elementi di valutazione, tanto più ove si consideri che l'assoggettamento al contributo di solidarietà, per quanto più sopra rilevato in ordine al momento genetico dell'obbligo contributivo previdenziale, è correlato alla data dei versamenti al Fondo di Previdenza integrativa e non a quello delle erogazioni, a scioglimento avvenuto, ai lavoratori, secondo la tesi del ricorrente. Anche il 6^ motivo è infondato.
La corte di merito con riguardo al controvalore dell'alloggio e delle spese accessorie ha escluso che sia applicabile l'art.2 comma 2^ del regolamento per la esecuzione della legge n.967 del 27.12.1953 per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali (D.P.R. 17.8.1955 n. 914), all'uopo richiamando la sentenza 11.4.1988 n. 2846 di questa
Corte, che ha riferito l'applicabilità di tale norma alle contribuzioni dovute all'Inpdai, mentre per le contribuzioni dovute all'Inps continuerebbe ad applicarsi l'art. 29 D.P.R. 797/1955, T.U. sugli assegni familiari.
Va a riguardo osservato che l'art. 29 citato stabilisce che se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
mentre l'art. 2 D.P.R. 17.8.1955 n.914 - regolamento di esecuzione della legge 27.12.1953 n.967 - al primo comma stabilisce "Ai fini della previdenza per i dirigenti di aziende industriali si intende per retribuzione lo stipendio e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione, ivi comprese le somme corrisposte a titolo di provvigioni" ecc.; e al 2^ dispone "Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente e nel valore determinato per convenzione tra le parti o, in mancanza di questa, in ragione dei prezzi locali".
Aggiunge l'art. 1 comma 2^ L. 15.3.1973 n. 44, recante norme integrative della legge 27.12.1953 n. 967 sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, che "per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano ì criteri di cui all'art. 12 L. 30.4.1969 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni".
Dalla comparazione delle due norme emerge evidente il contrasto in ordine alla base imponibile contributiva, quanto al controvalore di vitto e alloggio, considerato in termini reali quello della disciplina della previdenza dei dirigenti di azienda, e invece nei termini previsti dal decreto ministeriale quello della disciplina sugli assegni familiari, sia pure con riferimento ai prezzi locali. E poiché il Consorzio assume e l'Inps non nega che i contributi siano stati versati con riguardo al controvalore del vitto e dell'alloggio, sia pure in relazione al parametro ministeriale, l'esame della domanda dell'Inps, che pretende la contribuzione in relazione agli effettivi prezzi di mercato, richiede che sia risolto il problema del rapporto tra le due discipline, alla luce del criterio di specialità, ai sensi dell'art. 14 preleggi al codice civile. Ricava la sentenza impugnata il proprio convincimento della inapplicabilità dell'art. 2 c. 2^ D.P.R. 914/1955 dal citato arresto di questa Corte (sent. 2846/1988), che quella norma ha riferito solo alle contribuzioni dovute all'Inpdai, mentre per quelle dovute all'Inps continuerebbe ad applicarsi l'art. 29 D.P.R. 795/1955. Tale conclusione merita di essere condivisa.
La sentenza richiamata rileva che la legge 967/1953, in sostituzione della assicurazione obbligatoria gestita dall'Inps, ha introdotto una normativa speciale rispetto a quella generale propria di quest'ultima gestione;
tale specialità risultando, oltreché dalla previsione di un limite minimo e massimo della retribuzione imponibile, dal disposto dell'art. 2 2^ comma D.P.R. 17.8.1955 n. 914, secondo cui fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio determinato per convenzione tra le parti o, in mancanza di questa, in ragione dei prezzi di mercato. Considera quindi la netta differenziazione tra le modalità di computo del valore del vitto e dell'alloggio per l'assicurazione Inpdai e quelle dettate per l'assicurazione generale dall'art. 29 D.P.R. 797/1955; e poiché la norma del DPR 914/1955 seguiva di pochi mesi il surriportato art. 29, senza ad esso adeguarsi, ritiene che non possa "non concludersi per un rafforzamento del carattere di specialità della normativa Inpdai rispetto a quella generale Inps". Osserva poi che l'art. 1 c. 2^ della legge 144/1973 ha recepito nell'ordinamento previdenziale dei dirigenti di cui trattasi la disciplina generale in vigore dell'assicurazione generale obbligatoria, e conclude che il rinvio disposto da tale legge deve intendersi operato ai soli fini della individuazione della base imponibile, fermi restando, per il criterio di specialità, i principi propri dell'ordinamento di categoria, sia per quanto concerne i limiti minimo e massimo della retribuzione imponibile, "sia per quanto concerne le modalità di determinazione del valore del vitto e dell'alloggio stabilite dall'art 2 comma 2^ D.P.R. 914/1955". Se, come è fuor di dubbio, la normativa sui contributi previdenziali per i dirigenti di azienda si pone come ius speciale rispetto a quella che regola le forme previdenziali in genere, compreso il T.U. sugli assegni familiari, con riferimento però limitato alla materia che tale speciale normativa considera e cioè ai contributi previdenziali per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, tenuto conto che l'art. 2 della legge 967/1953 affida all'Inpdai la gestione delle assicurazioni obbligatorie solo per tali assicurazioni, essa ha ragione di derogare a quella generale solo per il regime che attiene a siffatte contribuzioni, restando invece applicabili, anche per la base imponibile del calcolo dei contributi di cui si tratta, la norma generale sugli assegni familiari (art. 29 T.U. 797/1955) sulla quale non ha in alcun modo inciso la legge 44/1973, che all'art. 1 ha richiamato l'art. 12 L. 30.4.1969 n. 153 "per la determinazione della base imponibile dei contributi ... ai fini della applicazione degli att. 5 e 6 della legge 27.12.1953 n. 967", che fanno riferimento solo alle forme assicurative affidate all'Inpdai.
Il motivo di ricorso va dunque respinto, non meritando di essere accolto neanche il rilievo che sia mancato l'apprezzamento della sentenza impugnata dalla circostanza che oltre all'alloggio il Consorzio aveva sostenuto gli oneri accessori costituiti dalle spese condominiali e di riscaldamento, per i quali l'obbligo contributivo andrebbe regolato con il parametro diverso da quello ministeriale, posto che nel concetto dell'alloggio debbono intendersi inclusi anche quegli oneri, oltre al canone locativo.
Nè ha miglior sorte l'ultimo motivo del ricorso, che è, anzi, per più versi inammissibile.
Escluso il vizio di motivazione, infondatamente riproposto con questa quanto con le altre censure - atteso che la corte territoriale ha per ciascuno dei punti impugnati indicato le ragioni della decisione, sulle quali si è poi incentrato il presente gravame va rilevato che la sentenza di merito ha qualificato il rapporto di lavoro afferente al servizio di pulizia come rapporto autonomo e non subordinato, disciplinato dall'art. 2222 c.c., avendo rinvenuto nel contratto concluso tra il Consorzio e il personale addetto espliciti elementi negoziali di siffatta figura contrattuale, quali la espressa intestazione del contratto come "contratto di opera ex art. 2222 c.c." e la possibilità che il servizio potesse essere effettuato
"con libera modalità di metodo e di orario, in piena libertà gestionale e organizzativa e con mezzi propri dei prestatori, con esclusione di qualsiasi vincolo gerarchico".
A fronte della chiarezza di siffatta pattuizione, ha aggiunto la corte di merito, grava sull'Inps l'onere di dimostrare che nei fatti il rapporto di lavoro era caratterizzato dal vincolo della subordinazione;
e poiché siffatta prova era mancata, ne' era idonea quella dedotta, avendo il primo giudice ritenuto generiche le circostanze articolate, genericità della quale "lo stesso Istituto appellante mostra di essere consapevole, tanto da qualificare i capitoli di prova come semplici spunti di prova", la sentenza impugnata ha respinto il motivo di impugnazione, la cui riproposizione non merita sorte migliore.
La doglianza è articolata su tre punti: si assume anzitutto che ai sensi dell'art. 26 1^ comma D.P.R. 31.12.1971 n.1403 le prestazioni contributive fossero dovute in linea generale in favore di tutte le persone addette ai servizi di riassetto e pulizia dei locali, le quali prestano la loro opera dietro corrispettivo in danaro o natura, a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro sia autonomo o subordinato;
si censura la mancata ammissione della prova orale;
si deduce la esistenza del rapporto di lavoro subordinato e si addebita alla sentenza impugnata di avere utilizzato un contratto per inferire una disciplina comune a tutti i rapporti di lavoro, disattendendo comunque i principi giurisprudenziali sulla identificazione del rapporto di lavoro subordinato.
Nessuno dei profili esposti può essere condiviso.
Quanto al primo, la sua svalutazione proviene dallo stesso testo normativo invocato dal ricorrente. Infatti l'art. 26 assoggetta alle varie forme di previdenza e assistenza sociale le persone addette ai servizi di riassetto e pulizia dei locali "che prestano la loro opera dietro corrispettivo in danaro o in natura alle dipendenze di uno o più datori di lavoro"; e il comma il concetto di "dipendenza" ribadisce allorché precisa "si considerano lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali di cui al coma precedente coloro i quali prestano l'attività ivi indicata alle dipendenze di ditte appaltatrici" ecc..
Quanto alla prova orale, la deduzione è inammissibile. Anzitutto perché il ricorso - contrariamente al principio di autosufficienza cui avrebbe dovuto conformarsi - non articola le circostanze di prova in termini idonei a verificarne la decisività, limitandosi ad affermare che il cap 1 indicava il tempo e le modalità della prestazione, la individuazione dei soggetti che la svolgevano e di chi fissava tempi e modalità della stessa;
il cap 2 l'orario di lavoro e la sua immodificabilità da parte del prestatore d'opera; il cap 3 le modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare del consorzio agrario committente;
il cap 4 le assenze dal servizio e le modalità di sostituzione del prestatore d'opera;
il cap5 le modalità di esercizio del potere di vigilanza e controllo del consorzio;
il cap 6 l'onere economico dei beni strumentali adoperati per le pulizie;
il cap 7 le modalità di retribuzione della prestazione;
nessuno dei quali riflette specifici dati di fatto, al di là delle personali e generiche valutazioni che il ricorrente desume, così mancando di consentire al giudice il controllo di rilevanza e decisività.
In secondo luogo perché la corte territoriale ha, con giudizio di fatto insuscettibile di sindacato di legittimità, ritenuto quel mezzo istruttorio insufficiente a "dimostrare che il lavoro avviene secondo direttive programmatiche del datore di lavoro e soggiace ad un controllo estrinseco del medesimo attinente al risultato dell'attività lavorativa, essendo tali elementi compatibili anche con la prestazione di opera autonoma".
Quanto poi al terzo punto, la doglianza è gratuita, poiché la sentenza, quand'anche avesse utilizzato il solo contratto tra un addetto alle pulizie e il Consorzio - ma la circostanza risulta in termini diversi, avendo la corte territoriale fatto riferimento al "contratto 7.2.1975 concluso tra il Consorzio e il personale di pulizia" - ha considerato che era mancata la contraria prova dell'Inps e che nessuno degli elementi - puntualmente ed analiticamente ricordati - necessari alla identificazione della subordinazione era stato acquisito al processo.
Il rigetto dei motivi 4^, 5^, 6^, 7^ comporta l'assorbimento dei primi tre, con cui è dedotta la prescrizione dei crediti contributivi, nonché del ricorso incidentale condizionato. Le spese del processo attesa la disputabilità della controversia possono interamente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Dichiara compensate le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002