Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 8376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8376 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03227/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3227 del 2022, proposto da
NG EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonietta Del Prete, Rosario Pezzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 19/22 emessa dal Comune di Marano di Napoli in data 18/03/2022, notificata in data 05/04/2022, con cui si ordinava alla ricorrente di demolire a proprie cura e spese le opere di cui all'ordinanza de qua e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa NG NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’annullamento dell’Ordinanza di Ripristino dello stato dei luoghi n. 19/22 emessa dal Comune di Marano di Napoli in data 18/03/2022, con cui si ordinava la demolizione delle opere realizzate senza titolo sull’area di sua proprietà, in Via Eschilo n. 24 e consistenti: nella costruzione di due manufatti, il primo, con struttura in legno e chiusure laterali parziali, copertura in pannellature e tegole superiori, di circa mq. 53 circa (volumetria mc.125 circa) ed il secondo, in legno poggiante in parte su muri perimetrali e chiusure laterali in pannellature plex-parziali, di circa mq. 135 (volumetria mc. 350 circa); di una recinzione in cemento di altezza mt. 1,50 circa e spessore di 25 cm ad incremento della recinzione in rete, come indicata nella SCIA n. 2823 del 2020.
2. Con il ricorso in esame, la ricorrente deduce la illegittimità dell’ordinanza impugnata per lesione dell’affidamento in quanto la stessa in buona fede avrebbe eseguito i predetti interventi, ritenendo che, trattandosi di area non vincolata, le opere potevano essere costruite senza titolo; per difetto di motivazione, in quanto nella ordinanza impugnata non verrebbe espressa alcuna ragione per la quale il comune ha disposto la demolizione.
Nel merito, la ricorrente deduce che l’ordine di ripristino sarebbe illegittimo in quanto, per il primo manufatto (indicato nell’ordinanza con il numero “1”), lo stesso si potrebbe “adeguare” al vigente strumento urbanistico; per il secondo manufatto (indicato nell’ordinanza con il numero “2”), essa avrebbe proceduto alla disposta demolizione; infine, quanto al muretto di cinta, ai sensi dell’art. 51 del NTA lo stesso anche potrebbe essere assentito, trattandosi di opera realizzata su un fondo destinato ad orto.
3. Si è costituito il Comune intimato difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. Il ricorso è infondato.
Quanto alla censura in cui è dedotta la violazione dell’affidamento, va ribadito il consolidato orientamento secondo cui il decorso del tempo non è in grado di incidere sulla legittimità dell’opera e di consentire la conservazione di quanto è stato realizzato in violazione della legge.
Sia la legislazione amministrativa, sia quella penale sono da tempo basate sul principio per cui costituisce reato la realizzazione di un immobile, in assenza del relativo titolo abilitativo (v. ora l’art. 44 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 380 del 2001), sicché - se non altro per questo profilo - non è radicalmente ipotizzabile che possa esservi un tale affidamento legittimo sulla mancata applicazione delle leggi dello Stato. (Tar Campania, sez. VI, 10 agosto 2020, n. 3564; Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2781; Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2012, n. 2038)”.
La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che: “ Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongano la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ” (sentenza 17 ottobre 2017 n. 9).
4.1 L’attività di ripristino degli abusi intrapresa dal Comune nei confronti della ricorrente è espressione di un potere doveroso e vincolato che attiene al governo del territorio.
A fronte di tanto, alcun legittimo affidamento del privato appare meritevole di tutela in quanto ogni iniziativa edilizia– salvo le ipotesi di edilizia libera nelle quali non è dato ricomprendere quelle in contestazione- necessita del previo rilascio di un titolo abilitativo che attesta la conformità dell’intervento con le regole edilizie ed urbanistiche vigenti.
Laddove l’opera risulti abusiva, il Comune ha il dovere di ordinarne la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.pr 380.
4.2 Infine, quanto alla dedotta possibilità di “adeguare” i manufatti alle regole edilizie vigenti, l’eventuale sanabilità dell’abuso, non costituisce un vizio dell’atto poiché l’accertamento della conformità è sottoposto dalla legge alla iniziativa dell’interessato.
In altre parole, in presenza di un abuso edilizio, la legge non impone in capo all’amministrazione l’obbligo di valutarne la sanabilità quanto piuttosto di provvedere al ripristino della legalità.
4.3 Nel caso in esame, peraltro, appare improprio anche il richiamo alla normativa edilizia (art. 51 NTA) relativamente alla realizzazione del muro di cinta in quanto la destinazione del fondo recintato, indicata come “originariamente” a orto, non persiste all’attualità, come si evince dall’esame delle fotografie in atti.
Da ultimo, va rilevato che, con riguardo a tale intervento, in disparte la non riconducibilità dell’opera a quelle consentite a recinsione di fondi agricoli, la ricorrente aveva presentato una SCIA nell’anno 2020 avevate ad oggetto la realizzazione di una recinzione in paletti di legno e rete metallica e, tuttavia, in difformità dalla stessa è stato costruito un muro di cinta in muratura.
4.4 In sintesi, la ricorrente ha realizzato opere di radicale trasformazione del fondo mediante la costruzione senza titolo di due manufatti, rispettivamente di 53 mq e 135 mq, oltre al muro di recinsione dell’area di sua proprietà. Relativamente ai primi, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, non è stata presentata istanza di accertamento di conformità (relativamente al manufatto di 53 mq) né, come prospettato, prova dell’avvenuto rispristino (per il manufatto di 135 mq).
Relativamente al muro di recinzione, esso pure non risulta legittimato da alcun titolo edilizio in quanto, come detto al precedente punto 4.3, risulta difforme alla SCIA.
Legittimamente, dunque, per le opere come descritte, il Comune ha adottato l’ordine di demolizione impugnato.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Marano delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT LU, Presidente
NG NA, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG NA | IT LU |
IL SEGRETARIO