Sentenza 5 maggio 2017
Massime • 2
Il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l'esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma giudizi.
Integra il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) la condotta del tecnico-professionista - commessa prima della modifica dell'art. 20, comma 13, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, disposta dalla dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 - che attesti, nella planimetria e nella relazione illustrativa allegate alla domanda di permesso di costruire, una falsa destinazione d'uso dell'opera.
Commentari • 2
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- 2. Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Deve essere considerato come certificato tutelabile a norma dell'art. 481 qualsiasi attestazione di fatti rilevanti nell'ambito del servizio di pubblica necessità esercitato dall'autore dell'atto. E perciò i certificati di esercenti un servizio di pubblica necessità non sono certificati in senso proprio, in quanto possono anche richiedere un accertamento di fatti direttamente percepiti da parte dell'autore dell'atto (SU, 18056/2002). È da ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 481 anche nel caso in cui i dati esposti e le relazioni dei tecnici riguardano opere già eseguite (Sez. 5, 21639/2004), la natura di certificato dell'atto derivando dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2017, n. 29251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29251 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2017 |
Testo completo
29251-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez.1508 Piero Savani -Presidente Angelo Matteo Socci PU 05/05/2017 Aldo Aceto R.G.N. 41072/2015 -Relatore - Ubalda Macrì Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. TE TE, nato a [...] il [...], 2. IA AL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 07/11/2014 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
udito il difensore, avv. Giuseppe Marruco. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri TE TE e AL IA ricorrono per l'annullamento della sentenza del 07/11/2014 della Corte di appello di Perugia che, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero avverso quella del 30/05/2011 del Tribunale di Oristano ed in parziale riforma della stessa, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il reato di cui all'art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380 del 2001, commesso in Montegabbione il 20/08/2009, perché estinto per prescrizione, e li ha dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 481, cod. pen., commesso in Montegabbione il 07/02/2008, condannandoli alla pena, condizionalmente sospesa, di 500,00 euro di multa.
1.1. Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 522, cod. proc. pen.. Deducono di esser stati tratti a giudizio per aver costruito, committente e proprietario il IA, direttore dei lavori i TE, un portico ed una rampa di scale senza permesso di costruire e di essere stati condannati per una non consentita modifica della destinazione d'uso da agricolo a residenziale del manufatto.
1.2.Con il secondo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento dei fatti e delle prove relativamente al reato edilizio. Sulla premessa che il manufatto non era stato ancora ultimato, deducono che il mutamento della sua destinazione d'uso da agricolo a residenziale è stato affermato dai Giudici distrettuali in base ad elementi (la tettoia e la rampa di accesso, la presenza di alcuni elettrodomestici, elementi di arredo, come cucina e lavello, e dotazioni igieniche) non univocamente indicativi in tal senso ma perfettamente compatibili con la destinazione agricola dichiarata.
1.3.Con il terzo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'insussistenza del reato di cui all'art. 481, cod. pen. e il relativo travisamento dei fatti e delle prove. Deducono, quanto al travisamento, che nei progetti non si è mai parlato di rampa di accesso al primo piano, ma solo di scale;
la rampa di accesso conduce al seminterrato, non al primo piano. Quanto alla materiale sussistenza del delitto deducono che oggetto della certificazione devono essere i fatti oggetto di percezione sensoriale, per cui non può essere ritenuta tale la relazione tecnica predisposta dal professionista a corredo della richiesta di rilascio di un titolo edilizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.E' fondato, nei termini più avanti spiegati, il terzo motivo;
sono totalmente infondati i primi due.
3.Come detto i primi due motivi, comuni per l'oggetto, sono totalmente infondati.
3.1.In primo luogo, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, la rubrica (da leggere peraltro nella sua interezza) imputa espressamente loro la modifica della destinazione d'uso quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. 2 3.2.In ogni caso, fermo restando quanto si dirà in sede di esame del terzo motivo, assume rilievo assorbente la considerazione che le nullità eccepite, ove astrattamente sussistenti, determinerebbero nel primo caso (violazione dell'art. 522, cod. proc. pen.) la trasmissione degli atti al pubblico ministero, nel secondo (vizio di motivazione sulla modifica della destinazione d'uso) l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Corte di appello per nuovo giudizio. Entrambi gli scenari, però, contemplano un esito che non sarebbe diverso da quello del provvedimento impugnato: la estinzione del reato per prescrizione.
3.3.Il Tribunale, del resto, aveva assolto gli imputati con formula dubitativa che esclude, come noto, la loro evidente innocenza. Sicché, non avendo essi impugnato la sentenza di primo grado, questa Corte non può che prendere atto della prevalenza della causa estintiva del reato sull'eccepita nullità (cfr., sul punto, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento).
4.Il terzo motivo di ricorso è fondato per quanto di ragione.
4.1.La rubrica imputa ai ricorrenti, in concorso fra loro, il IA quale proprietario e committente, il TE quale redattore delle planimetrie e della relazione allegata alla domanda di permesso di costruire, di aver affermato falsamente nella planimetria la destinazione a deposito attrezzi, magazzino e rimesse del piano interrato e di locale esposizione e vendita dei prodotti del piano primo e nella relazione illustrativa del 07/02/2008 le medesime destinazioni, mentre in realtà, come risulta dalla documentazione fotografica allegata alla CNR del 30/09/2009, trattavasi di immobile adibito ad abitazione>>.
4.2.Sostiene la Corte di appello che nei suoi atti redatti al fine dell'ottenimento del permesso di costruire in variante (n. 40/08) il geometra, naturalmente in concorso con il proprietario richiedente, ha falsamente attestato una falsa destinazione d'uso dell'opera, nascondendo la sua vera destinazione di tipo residenziale, cui erano finalizzate e funzionali anche le proposte modifiche interne ed esterne, in specie quella relativa alle scale di accesso al primo piano, al posto della piccola rampa prevista originariamente. E' evidente la 3 strumentalità di una tale falsità, finalizzata all'ottenimento di un permesso di costruire per opere funzionali alla destinazione a fini residenziali (non consentita) di un edificio rurale>>.
4.3.L'art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001, disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire. All'epoca del fatto (2008), il comma 1 così recitava: La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico- sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico- discrezionali>>. La norma ha subito, nel tempo, varie modifiche, la più rilevante delle quali ad opera del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il cui art. 5, comma 2, lett. a), n. 2, l'ha interamente cambiata. In particolare, per quel che qui rileva, nel comma primo è stato inserito l'obbligo di accompagnare la domanda di permesso di costruire con una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica >>. Il comma 13, anch'esso di nuova fattura, ha inserito una inedita e autonoma ipotesi di reato, punita in modo sensibilmente più grave delle condotte sanzionate dagli artt. 481 e 483, cod. pen.. In particolare, si prevede che ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari>>.
4.4.Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, invece, l'art. 29, u.c., d.P.R. n. 380 del 2001 (che si pone in continuità, sul punto, con l'abrogato art. 4, comma 12, d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) aveva previsto (e tuttora dispone) che il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale e che in caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne deve dare comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. La segnalazione certificata di inizio attività deve infatti essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che, non diversamente da quanto oggi previsto per la domanda di permesso di costruire, asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (art. 23, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001).
4.5.Non v'è dubbio che il (nuovo) reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001 ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alle fattispecie di cui agli artt. 481 e 483, cod. pen., ne assorbe il relativo disvalore e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma anche giudizi: non può essere diversamente qualificata l'asseverazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati e ai regolamenti edilizi comunali.
4.6. Del resto, la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 29, d.P.R. n. 380 del 2001 non ha un diverso ambito applicativo. Il riferimento alla asseverazione di cui all'art. 23, comma 1, estende l'oggetto della condotta anche alla attestazione di conformità. Questa Corte ha ben precisato, al riguardo, che in tema di opere soggette a presentazione di denuncia di inizio attività, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all'art. 23, comma primo, del d.P.R. n. 380 del 2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato (Sez. 3, n. 27699 del 20/05/2010, Coppola, Rv. 247927; nello stesso senso, anche Sez. 5, n. 7408 del 11/11/2009, Frigè, Rv. 246094, secondo cui non integra gli estremi costitutivi della fattispecie di falso ideologico in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità di cui all'art. 481 cod. pen. la condotta di colui che, in qualità di geometra, redattore del progetto e della relazione allegati alla denuncia di inizio di attività presentata al locale Comune, attesti che essa sia preordinata alla realizzazione di una vasca interrata destinata alla raccolta di acqua anziché alla realizzazione di una piscina, in quanto la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività ha natura di certificato solo in relazione alle attestazioni relative allo stato dei luoghi ed alla correlata dichiarazione di compatibilità delle opere realizzande con gli strumenti urbanistici vigenti;
per la 5 più recente riaffermazione del principio, cfr. Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016, dep. 2017, Conti, Rv. 269023).
4.7.La questione dunque riguarda la sussistenza dell'art. 481, cod. pen. quando la condotta ha ad oggetto gli elaborati progettuali e le relazioni tecniche allegati dalla domanda di permesso di costruire in epoca antecedente alle modifiche introdotte con il citato d.l. n. 70 del 2011. 4.8.L'indirizzo prevalente di questa Corte sosteneva la sussistenza del reato in caso di presentazione a corredo della richiesta del permesso di costruire di una planimetria falsamente descrittiva dello stato dei luoghi, di cui rispondono sia il professionista, che ha redatto la planimetria, che il committente che ha allegato la stessa alla richiesta del permesso di costruire (Sez. 3, n. 30401 del 23/06/2009, Zazzaro, Rv. 244588; Sez. 5, n. 3146 del 07/12/2007, Sechi, Rv. 238344; Sez. 5, n. 15860 del 21/03/2006, Stivalini, Rv. 234601; Sez. 5, n. 5098 del 07/03/2000, Stenico, Rv. 216056; Sez. 3, n. 5298 del 23/04/1993, Santachiara, Rv. 195375).
4.9.In senso contrario si era sostenuto che la documentazione e la relazione tecnica allegata dal progettista ad una richiesta di concessione edilizia (ora, permesso di costruire) non rivestono natura di atti fidefacienti e dotati di valore probatorio assoluto ai fini dell'esatta riproduzione dello stato dei luoghi, in quanto si tratta di documentazione finalizzata soltanto ad illustrare e chiarire i termini tecnici fattuali della richiesta medesima (Sez. 3, n. 9118 del 24/01/2008, Masucci, Rv. 238999; Sez. 5, n. 23668 del 26/04/2005, Giordano, Rv. 231906; Sez. 5, n. 11565 del 28/06/1978, Ortenzi, Rv. 140031).
4.10.In questo contesto è stato modificato l'art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001, con l'inserimento, come visto, del reato di cui al comma 13. La ratio della sua previsione è collegata a doppio filo alla modifica del primo comma dello stesso articolo e all'inserimento, nella sequenza procedimentale per il rilascio del permesso di costruire, del meccanismo del cd. silenzio-assenso di cui al comma ottavo dello stesso articolo, modificato ad opera della medesima fonte (il d.l. n. 70 del 2011). La espressa necessità di presidiare con sanzione penale la genuinità degli elaborati progettuali è stata rinvenuta proprio nel particolare schema procedimentale che caratterizza anche la dichiarazione di inizio attività, definita da questa Corte come atto a controllo successivo (e non preventivo come il permesso di costruire) che rafforza il concetto di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, con dichiarazione del progettista che assume valore sostitutivo e quindi "certificativo" (così, in motivazione, Sez. 3, n. 27699 del 2010, cit.). Non suscita dunque perplessità la sensibile maggior gravità della pena prevista in caso di asseverazione del falso in elaborati presentati a supporto della richiesta di permesso di costruire e ciò sul rilievo che gli interventi per i 6 quali è richiesto il permesso di costruire sono normalmente più "pesanti" di quelli realizzabili mediante dichiarazione di inizio attività.
4.11.Il legislatore, dunque, non è intervento per dar chiarezza ad un contrasto interpretativo foriero di possibili incertezze sul versante applicativo dell'art. 481, cod. pen.. Tale norma, pertanto, resta applicabile per i fatti - come questo commessi prima della modifica dell'art. 20, d.P.R. n. 380, cit.. 4.12.Nel caso di specie, come sopra visto, si contesta agli imputati di aver attestato una falsa destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento. La destinazione d'uso è un elemento che qualifica la connotazione dell'immobile, che lo descrive sul piano oggettivo. La sua indicazione appartiene al momento descrittivo dello stato di fatto" di progetto perché è destinato a fornire informazioni alla pubblica amministrazione sulla attuale condizione urbanistica dell'immobile oggetto di intervento. Non si tratta, dunque, di un giudizio, di una valutazione, ma della traduzione in termini giuridici di una condizione di fatto che appartiene al bagaglio tecnico del professionista, cui il privato, proprio per questo, è obbligato a rivolgersi al fine di poter esercitare il suo diritto edificatorio. Sostenere, dunque, che un determinato immobile ha una precisa destinazione d'uso, equivale a fornire informazioni rilevanti sulle condizioni di fatto nelle quali l'immobile si trova. Non avrebbe altrimenti senso imporre al privato l'obbligo di rivolgersi ad un esercente un servizio di pubblica necessità; anche un privato qualsiasi, infatti, saprebbe descrivere come è fatto un immobile, come sia attrezzato, di quali impianti sia dotato, ma solo il "tecnico" sa tradurre questi fatti in un linguaggio giuridico che costituisce il terreno di incontro con l'interlocutore pubblico. Pubblico e privato ricorrono ad un linguaggio convenzionale comune che evoca fatti e circostanze ben precise, veicola notizie rilevanti ai fini del decidere.
4.13.La destinazione dell'immobile da punto vendita agrituristico a residenza è stata in modo non manifestamente illogico dedotta dai Giudici di merito dall'esistenza, nella sala indicata come "espositiva" dei prodotti, di un lavello, di una cucina a gas (con stoviglie), di un frigorifero, di una stufa, di un telefono, delle prese per la televisione (con relativa antenna), e, in quella indicata come "magazzino", di letti ammassati e coperti, mobili vuoti, termosifoni, tende alle finestre, lampadari e pavimenti in legno. Nel piano seminterrato erano stati collocati una lavatrice, un asse da stiro, una caldaia e il serbatoio dell'acqua.
4.14.Si tratta di destinazioni d'uso che hanno determinato il passaggio dell'immobile da una categoria funzionale (agricola) ad un'altra (residenziale) (cfr., sul punto, quale più recente conferma di un consolidato indirizzo, Sez. 3, n 26455 del 05/04/2016, Stellato, Rv. 267106; tra le meno recenti, Sez. 3, n. 35177 del 12/07/2001, Cinquegrani, Rv. 222740) e che dunque erano 7 giuridicamente rilevanti ai fini delle determinazioni di competenza della pubblica amministrazione.
4.15.Tuttavia quel che dalla lettura del capo di imputazione non si comprende (né aiuta la lettura di entrambe le sentenze) è se tale destinazione d'uso fosse stata indicata nella planimetria dello "stato di fatto" ovvero in quella dello "stato di progetto"; nel primo caso infatti il reato sussiste, nel secondo no.
4.16.Si tratta di questione che dovrebbe essere chiarita in sede di rinvio. Poiché tuttavia il tempo necessario a prescrivere è maturato il 07/08/2015, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 05/05/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Piero Savani Aldo Aceto Aldo Aceh DEPOSITATA IN CANCELLERIA K 13 GIU 2017 MO LLIERE 8