Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica in certificati la presentazione a corredo della richiesta del permesso di costruire di una planimetria falsamente descrittiva dello stato dei luoghi, di cui rispondono sia il professionista, che ha redatto la planimetria, che il committente che ha allegato la stessa alla richiesta del permesso di costruire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2009, n. 30401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30401 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/06/2009
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1341
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 07762/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 21.04.2008 che, in riforma della sentenza di primo grado appellata dalla parte civile, lo ha condannato a risarcire i danni, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile BARONE IPPAZIO;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva della parte civile;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore della parte civile, avv. Ciullo Andrea, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, nonché la correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo della sentenza con l'aggiunta dell'espressione "con condanna al ripristino dello stato dei luoghi";
Sentiti il difensore del ricorrente, avv. DE Francesco Stefano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 28.11.2006 il Tribunale di Lecce in Gallipoli:
- dichiarava RU NZ, quale proprietario dell'opera, e AR RE, nella qualità di progettista, responsabili del reato di cui all'art. 481 c.p. per avere presentato all'Ufficio Tecnico del Comune di Parabita un progetto di ampliamento dell'abitazione di RU NZ non rappresentando fedelmente lo stato dei luoghi al fine di eseguire lavori contrastanti con la normativa urbanistica violando, così, l'obbligo del rispetto della distanza legale dal preesistente edificio di ON PP;
- assolveva perché il fatto non sussiste AR dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b);
- dichiarava non doversi procedere perché intervenuta prescrizione del reato nei confronti di ON PP imputato di avere eseguito senza permesso di costruire un vano al primo piano della sua abitazione, vano fronteggiante il fabbricato del RU. Su appello proposto dal ON, costituitosi parte civile nei confronti del RU e di AR, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 21.04.2008, rilevava che un vano, con finestre, del fabbricato ON confinava con la proprietà del RU, il quale, perciò, nell'ampliare il proprio fabbricato, aveva l'obbligo di osservare la distanza minima di tre metri, mentre aveva costruito in adiacenza al fabbricato del ON, occludendo parzialmente una finestra, previo conseguimento di un permesso di costruire rilasciato su un progetto redatto dallo AR in cui era falsamente rappresentato lo Stato dei luoghi (il muro della casa ON era descritto come pieno, senza cioè l'indicazione delle finestre esistenti).
Conseguentemente la Corte territoriale, riconosciuta la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) ai soli fini delle statuizioni civili, condannava RU e AR al risarcimento del danno in favore della parte civile ON.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato AR denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato di falso perché:
- essendo stato escluso, sotto il profilo penale, il reato urbanistico ascrittogli, era irrilevante il falso finalizzato all'abusivismo;
- la sentenza d'appello aveva ritenuto che il delitto di falso era consistito nella rappresentazione non fedele dello stato dei luoghi non solo per la mancata indicazione della parete finestrata ma anche per la mancata indicazione del terrazzo che preesisteva alla costruzione di quella parete, donde la violazione dell'art. 521 c.p.p. perché i giudici non avevano specificato quale fosse lo stato dei luoghi rilevante per la definizione dell'imputazione;
- il falso era innocuo sia perché il vano costruito dal ON era abusivo e non tutelabile giuridicamente sia perché la presenza delle finestre non precludeva l'esecuzione dell'opera in aderenza;
- la mancata indicazione delle due finestre poteva essere imputata a mera superficialità del tecnico e quindi a colpa non idonea a integrare il delitto.
Il ricorrente censurava anche la ritenuta configurabilità agli effetti civili della contravvenzione edilizia perché il vano realizzato abusivamente dal vicino su un terrazzo a cielo aperto era insussistente nel mondo del diritto con la conseguenza che il Comune non poteva negargli il permesso di costruire.
Non era corretto, poi, l'assunto dei giudici d'appello secondo cui la responsabilità andava ricollegata alla situazione preesistente alla parete finestrata, consistente nella presenza di un terrazzo con possibilità d'affaccio sul fondo del vicino perché le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale non disciplinano la distanza tra costruzioni con riferimento ai terrazzi. Lamentava, infine, il ricorrente l'omessa motivazione sul denegato beneficio della non menzione della condanna.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
La parte civile depositava memoria difensiva con cui chiedeva correggersi il dispositivo della sentenza della Corte territoriale con l'inserimento della condanna, contenuta nella motivazione, al ripristino dello stato dei luoghi.
È infondato il primo motivo d'impugnazione.
In punto di addebito di falso come finalizzato a ottenere la concessione edilizia contro legem (con riferimento al mancato rispetto della normativa sulla distanza tra costruzioni ex art. 873 c.c. e dello strumento urbanistico comunale), occorre rilevare come la Corte territoriale abbia dato atto di un provvedimento concessorio rilasciato al RU a seguito della presentazione di un progetto corredato da una rappresentazione grafica e da rilievi dei muri di confine della proprietà ON disegnati come pieni. Secondo i giudici di merito, per l'ampliamento del fabbricato del RU è stata presentata una domanda di concessione edilizia al Comune di Parabita senza descrivere, nelle tavole progettuali, l'effettivo stato dei luoghi e, in particolare, senza indicare nei profili prospettici dei fabbricati adiacenti ne' lo stato attuale della parete finestrata ne' quello preesistente alla realizzazione abusiva del vano sul quale erano state ottenute due finestre sporgenti sul confine.
Poiché tale situazione è riportata nella pronuncia di primo grado, e riferita nella sentenza impugnata, per tale ragione non è censurabile se non ricorrendo alla rivisitazione, preclusa al giudice di legittimità, del compendio probatorio.
Deve aggiungersi, poi, che è assolutamente irrilevante che la Corte territoriale abbia, con argomentare superfluo, ritenuto sussistere il falso anche con riferimento alla situazione di fatto preesistente alla realizzazione del vano e che l'origine abusiva di tale manufatto, per il quale non è intervenuto accertamento di responsabilità ma declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (donde il venir meno dell'ordine di demolizione), non esimeva il progettista e il committente dall'obbligo di rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi negli elaborati grafici posti a sostegno della domanda di concessione.
Nè è fondata la censura sull'elemento soggettivo del reato, atteso che il dolo (generico) del falso come contestato è integrato dalla consapevolezza dell'attestazione contraria al vero di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Proprio in punto di dolo del reato, l'impugnata sentenza ha adeguatamente dato conto della rappresentazione, nelle planimetrie, di una situazione dei luoghi difforme dal vero, quanto alla presenza di due finestre sul muro del vicino ON.
Trattasi di motivazione che si fonda su una lettura coerente delle risultanze processuali e, pertanto, immune dalle censure di manifesta illogicità.
Peraltro, la tesi dell'errore involontario nella rappresentazione grafica dello stato dei luoghi viene riproposta, nella presente sede, in termini meramente enunciativi e non minimamente corredati di rilievi specifici alla motivazione medesima.
Correttamente, poi, il fatto è stato sussunto nella figura criminosa di cui all'art. 481 c.p., costituendo pacifico principio che le planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall'esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione un'esatta informazione dello stato dei luoghi;
conseguendone, pertanto, che rispondono del delitto previsto dall'art. 481 c.p. il professionista che redige le planimetrie e il committente che firma la domanda fondata sulla documentazione infedele (Cassazione Sezione 5, n. 15860/2006, Stivalini, RV. 234601; n. 5098/2000, Stenico e altri;
n. 5298/1993, P.M. in proc. Santachiara;
n. 9821/1986, Borghi).
La censura sulla configurabilità della contravvenzione urbanistica - sia pure agli effetti civili - è infondata stante che il rilascio della concessione è dipeso dalla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi (facendo, cioè, figurare che la costruzione in aderenza fosse consentita per l'assenza di finestre sul muro di confine del ON), donde l'illegittimità del provvedimento ottenuto traendo in inganno l'Ufficio Tecnico comunale.
L'imputato, infatti, ha presentato un progetto, privo dell'indicazione delle suddette aperture, che era finalizzato all'esecuzione di opere in difformità degli strumenti urbanistici in violazione degli obblighi di osservanza della distanza minima tra fabbricati con danno di altra proprietà confinante. Non può essere accolta la domanda di correzione del dispositivo della sentenza di secondo grado con l'inserimento della statuizione di ripristino dello stato dei luoghi di cui è menzione nella motivazione non potendo farsi luogo alla procedura di correzione ove nessun contrasto emerga, come nella specie, tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale estrinsecazione. Va, invece, accolto il motivo di omessa pronuncia sull'istanza di non menzione della condanna, non esaminato dalla Corte territoriale, sicché la sentenza sul punto va annullata con rinvio. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa decisione sull'istanza di non menzione della condanna con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce e rigetta il ricorso nel resto.
Rigetta l'istanza della parte civile di correzione dell'errore materiale.
Condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile le spese di questo grado del giudizio che liquida in Euro 4.195,00 (quattromilacentonovantacinque) oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 23 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2009