Sentenza 7 dicembre 2007
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 481 cod. pen. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) a carico del tecnico qualificato il quale, incaricato di predisporre la documentazione da presentare, come poi avvenuto, a corredo di una domanda di concessione edilizia (ora permesso di costruire), pur avendo indicato, nelle tavole planimetriche, misure corrispondenti alla realtà, abbia però scientemente alterato i calcoli volumetrici, sì da far risultare, contrariamente al vero, la compatibilità dell'opera progettata con il limite della volumetria assentibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2007, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/12/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 2895
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - N. 20670/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parti civili:
- A.L.M. di A. Meloni s.a.s., rappresentata da EL GI ON;
- EL GI ON, nato il [...] a Modolo, in [...];
- EL RO, nato il [...] a [...];
- NC FI, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 8.2.2007 della Corte d'appello di Cagliari;
nei confronti degli imputati:
HI VI, nato il [...] a [...];
IG VA ST, nato il [...] a [...]
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 622 c.p.p.. Udito per le parti civili, l'avv. COCCO VA, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento, con condanna degli imputati al pagamento delle spese, come da conclusioni e nota depositate.
Udito per gli imputati l'avv. DELITALIA Roberto, che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO
1. Con sentenza pronunziata il 28.6.2005 il Tribunale di Oristano aveva dichiarato VI HI e VA ST IG responsabili, in concorso, del reato continuato di cui all'art. 481 c.p., artt. 48 e 479 c.p. e L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c),
come riformulato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, commesso sino all'aprile 2001, condannandoli alle pene ritenute di giustizia, alla demolizione del manufatto affermato abusivo e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al rimborso delle spese di lite in favore delle parti civili.
Investita dell'impugnazione degli imputati, la Corte d'appello assolveva entrambi gli imputati dal reato di cui all'art. 481 c.p. con la formula il fatto non costituisce reato, dagli altri con quella che il fatto non sussiste.
2. Ricorrono le parti civili chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con "conferma" di quella di primo grado per i reati ai capi A) e B) quanto a statuizioni civili e "alla condanna penale", nonché con declaratoria di estinzione per prescrizione per il reato al capo C), e trasmissione, inoltre, della sentenza alle autorità competenti ad ordinare la demolizione.
2.1. I primo quattro motivi sono dedicati all'assoluzione degli imputati dal reato di cui all'art. 481 c.p., contestato al capo A). Con il primo motivo si denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 481 c.p. con riferimento all'affermazione che il progetto redatto dal professionista e allegato alla domanda di concessione aveva natura di certificato ai sensi e per gli effetti di tale norma esclusivamente per la parte concernente la redazione delle planimetrie e dei grafici destinanti a rappresentare l'esistente, non già nel calcolo delle cubature già realizzate, calcolo che purtuttavia era destinato ad evidenziare che non erano ancora state interamente sfruttate le volumetrie edificabili secondo gli standard urbanistici vigenti (e che dunque la richiesta di sopraelevazione era assentibile).
2.2. Con il secondo si deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p. e art. 481 c.p., con riguardo al rilievo della Corte d'appello che la contestazione della falsificazione relativa alle aree destinate a parcheggi era (formalmente) limitata alle difformità conseguenti alla falsità relativa al calcolo della volumetria, quando nella sentenza di primo grado s'era dato atto che la falsificazione consisteva anche nella difformità tra quanto rappresentato e lo stato reale dei luoghi, e per tale fatto gli imputati erano stati condannati a seguito di ampia contestazione in fatto (anche all'esito degli accertamenti peritali) e dibattito tra le parti sul punto, essendosi l'imputato trovato nella situazione di ampiamente difendersi (come aveva fatto, peraltro, anche nei motivi d'appello).
2.3. Con il terzo si denunzia violazione dell'art. 481 c.p. e mancanza, contraddirteli età nonché manifesta illogicità della motivazione: (1) sotto un primo profilo per l'omessa specifica confutazione degli argomenti portati a sostegno della opposta decisione del Tribunale, che ampiamente aveva motivato sulla reticenza e inattendibilità dei tecnici comunali che tentavano di giustificare il progettista (e viceversa), attingendo invece la Corte d'appello immotivatamente le sue considerazioni dalle dichiarazioni di quelli;
(2) sotto altro profilo, per l'esclusione della configuarbilità del reato di cui all'art. 481 c.p. sulle errate premesse censurate con il primo e con il secondo motivo. In relazione a tale ultimo aspetto i ricorrenti si soffermano quindi sulle lacune e sulle incongruenze della sentenza impugnata con riguardo alla consistenza dei parcheggi, alla accertata sottrazione delle aree, originariamente deputate a tale scopo, alla loro destinazione funzionale, alla omessa registrazione di tali dati fattuali negli elaborati grafici del Bargis.
2.3.1. Nell'ambito del medesimo motivo i ricorrenti deducono, inoltre, il difetto di motivazione in ordine all'esistenza di dolo, quantomeno eventuale, evidenziando che, come aveva già ritenuto il Tribunale, il riferimento a maggiori indici di edificabilità (5 mc/mq) apparentemente non necessari a fronte del calcolo volumetrico sviluppato rendeva evidente la consapevolezza circa la inaffidabilità di detto calcolo.
2.4. Con il quarto motivo si denunzia la contraddizione esterna della motivazione rispetto alla "inesistenza in fatto dei parcheggi indicati", affermandosi che era frutto di invenzione l'affermazione della Corte d'appello che i "51 mq." oggetto della promessa di vendita al Meloni erano sempre rimasti di proprietà dei venditori ed erano stati destinati a parcheggi, essendo tale area di fatto destinata a "parcheggio per tutti", mentre risultava dalla perizia che non solo non esistevano i parcheggi indicati a servizio del nuovo edificio, ma che l'area oggetto di scrittura privata era nella disponibilità del Meloni e interamente recintata, sicché i disegni non corrispondevano alla situazione di fatto (p. 25-26 trascrizione udienza 3.3.2005). E si sottolinea che, in diritto e contrariamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, quel che rileva è la destinazione reale dell'area; che alla sopraelevazione non potevano di fatto essere destinate aree utili a parcheggio se neppure le precedenti aree dichiaratamente destinate a tale scopo risultavano, poi, di fatto a ciò asservite;
che conferma di quanto dedotto era traibile anche dalle dichiarazioni del Meloni, sentito come imputato del reato connesso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (era evidente che il Meloni, entrato in possesso dell'area promessagli con l'acquisto della porzione di villa e recintatala si preoccupasse di vedersela sottratta a causa delle nuova sopraelevazione, tanto più dopo avere scoperto che la porzione di proprietà acquistata nel 1999 come cucina camera ed altro risultava essere catalogata, nel progetto del 1994, quale area destinata a parcheggio).
2.5. I motivi dal quinto al settimo sono dedicati al reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore. Con il quinto, in particolare, si deduce la violazione degli artt. 48 e 479 c.p. sostenendosi errata l'affermazione che in presenza di un dovere di controllo da parte del Pubblico ufficiale non sarebbe configurabile la falsità per induzione in errore, giacché la presenza di un contributo colposo del funzionario (che nella specie probabilmente era stato dato) non esclude la riferibilità del reato doloso al terzo che ha determinato con l'inganno l'errore, pur colpevole.
2.6. Con il sesto si deduce violazione delle medesime norme e mancanza, contraddittorietà nonché manifesta illogicità della motivazione, sotto i profili: (1) che in nessun punto la sentenza impugnata motiva sulla falsa indicazione in progetto di aree destinate a parcheggi nella realtà inesistenti (riprende le censure articolate con riferimento al capo A); (2) che senza confutare gli argomenti della sentenza del Tribunale apoditticamente la Corte d'appello aveva sommariamente richiamato le deposizioni del perito, del Vaira e del Trucchi, pur doviziosamente esaminate nella sentenza di primo grado.
2.7. Con il settimo motivo richiama, con riferimento al diverso reato, gli argomenti illustrati nel quarto.
2.8. Ottavo, nono e decimo motivo riguardano la violazione urbanistica.
Con l'ottavo motivo si denunzia violazione dell'art. 521 c.p.p. e L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), come riformulato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 osservandosi che in imputazione la violazione urbanistica non era affatto predicata come derivante esclusivamente dalla falsità ideologica della concessione, ma anche perché afferente a opere eseguite in difformità del P.U.C., e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nei termini specificati al capo successivo (D). Sicché l'abuso discendeva direttamente dall'assenza di volumetrie computabili per l'area da realizzare e dall'assenza di aree destinabili a parcheggi. E gli imputati s'erano ampiamente difesi sul punto.
2.9. Con il nono motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del medesimo reato, direttamente conseguente alla erroneità delle premesse censurate nel precedente motivo (contestazione dell'illecito sotto il solo profilo della sua derivazione dalla falsità ideologica della concessione), omettendosi di considerare e confutare gli argomenti della sentenza di primo grado che era giunta ad opposte conclusioni. E si evidenzia, sott'altro aspetto, che anche prescindendosi dalla configurabilità dei reati di falso, per l'accertamento dell'ipotesi contravvenzionale spettava in ogni caso al giudice penale valutare la conformità alla normativa vigente sia della concessione sia del manufatto per essa realizzato, verificando la sostanziale rispondenza dell'opera assentita agli strumenti urbanistici. Per la sussistenza dell'illecito essendo peraltro sufficiente il quid pluris costituito dall'oggettiva (seppur in ipotesi colposa) falsità dei dati relativi alle vulumetrie edificabili posti a fondamento del titolo.
2.10. Con il decimo motivo si denunzia infine, anche con riferimento al reato in esame, la contraddizione, extratestuale, tra motivazione ed inesistenza acclarata dei parcheggi, richiamandosi gli argomenti già illustrati.
3. Hanno prodotto memoria gli imputati chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o in subordine infondato, in quanto basato su circostanze mai contestate e apparendo viceversa coerente e corretta la sentenza impugnata.
Richiamando e illustrando argomenti già recepiti nella sentenza della Corte d'appello sostengono in particolare i resistenti che, diversamente rispetto a quanto previsto in caso di D.I.A., la richiesta di permesso di costruire non richiede alcuna asseverazione di conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici, la valutazione su ciò essendo affidata all'Ufficio tecnico, sicché in tale occasione il progettista non assumerebbe affatto la qualifica di esercente un servizio di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dalle parti civili avverso la sentenza che il giorno 8.2.2007 ha assolto in secondo grado gli imputati dai reati loro ascritti è inammissibile agli effetti penali, giacché nessuna norma facoltizza oggi (nè ha mai facoltizzato con riferimento ai reati in esame) la parte civile a impugnare per i profili penali le sentenze dibattimentali.
2. Agli effetti civili il ricorso è invece fondato.
3. Per quanto concerne i primi quattro motivi, relativi al reato di cui all'art. 481 c.p. (capo A), il primo, con il quale si contestano in diritto le proposizioni relative alla configurabilità di tale reato in relazione al calcolo delle volumetrie, è fondato e assorbente.
3.1. Va premesso che, contrariamente a quanto si sostiene da parte della difesa degli imputati, l'ingegnere o, comunque, il tecnico tenuto a disporre gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia, devono certamente considerarsi persone esercenti, in tale loro attività, un servizio di pubblica necessità a mente dell'art. 597 c.p., comma 1, n.
1. Infatti sia il progetto sia la relazione ad esso allegata sono atti professionali che per legge devono essere prodotti a corredo della domanda di concessione edilizia (ora del permesso), che per legge richiedono un titolo di abilitazione e che sono vietati a chi non sia autorizzato allo esercizio della professione specifica. Sicché come questa Corte ha già più volte affermato (tra molte vedi: Sez. 3, Sentenza n. 8303 del 09/02/2006, Nardini;
Sez. 5, n. 9821 del 07/05/1986 rv. 173807) le false rappresentazioni della realtà in tali atti attestate sono punibili secondo il paradigma dell'art. 481 c.p., e cioè a titolo di falsità ideologica in certificato commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità.
E pacificamente è da ritenere la sussistenza del reato in esame anche nel caso in cui i dati esposti e le relazioni dei tecnici riguardano opere già eseguite (così Sez. 5, Sentenza n. 21639 del 24/02/2004 Rv. 229184 e Sez. 3, Nardini, citata), la natura di certificato dell'atto derivando dalla funzione cui esso è deputato, "di fornire alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi per le determinazioni che le competono".
3.2. Ciò posto, è innanzitutto errata l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui "per principio pacifico" il progetto redatto da un esercente un servizio di pubblica necessità avrebbe natura di certificato solamente nella "parte (planimetrie, relazioni planimetriche) destinata a rappresentare l'esistente" assolvendo solamente per detta parte la funzione di fornire alla Pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi. In realtà, per principi consolidati (cfr. sez. 5, sent. del 22.6.2000, Gamba e altri, nonché, tra molte, sez. 5, n. 15773 del 24.1.2007, Marigliano;
sez. 5, n. 1004 del 31.1.2000, Moro;
sez. 5, n. 3552 del 18.3.1999, Andronico) anche un giudizio o una previsione possono essere ideologicamente falsi, al pari di un enunciato in fatto, quando i parametri di valutazione cui si riferiscono costituiscono "misure" obiettivamente verificabili, normativamente determinate o tecnicamente accertabili, e quando tali giudizi - che si definiscono perciò tecnici o in termini classici di misura per distinguerli da quelli considerati di valore in senso stretto in quanto sviluppati su parametri che non sono ne' universali ne' esatti - provengano da soggetti cui la legge riconosce una determinata competenza e perizia e ai quali per tale ragione ne riserva la formulazione. In tali casi, fondandosi il giudizio o la previsione sulla postulazione di criteri predeterminati, esso si risolve in una rappresentazione della realtà analoga alla descrizione o alla constatazione ed è nello stesso modo suscettibile di essere considerato un falsa certificazione quando perviene a risultati artefatti perché basati su dati predeterminati, o predeterminabili, falsati.
3.3. Non poteva perciò la Corte d'appello, a fronte dell'analitico esame effettuato dai primo giudici, brevemente risolversi ad escludere rilevanza alle misurazioni e alle rappresentazioni progettuali della sopraelevazione da realizzare senza prima dar conto, comunque, della congruità tecnica (strutturale ed urbanistica) dei dati rappresentati e sviluppati in guisa da far apparire l'opera compatibile con la volumetria assentibile.
3.4. E neppure poteva affermare - come ha nella sostanza fatto anche con riferimento alla rappresentazione e alla relazione illustrativa concernente la parte di manufatto in precedenza realizzato e in base alla quale andava calcolata, per scorporo, l'esistenza di una volumetria residua ancora assentibile - che era da escludere la falsità in relazione al "conteggio della volumetria", sul presupposto che il compito attestativo o certificativo demandato al tecnico s'esaurisse con la realizzazione delle tavole planimetriche riportanti misure corrispondenti alla realtà (p. 11 e seguenti); che il calcolo volumetrico dovesse "essere oggetto di verifica" da parte degli organi comunali (p. 12); che insomma, vertendosi in materia di falso in certificazioni, non rilevava l'inesattezza del modo di conteggiare alcune porzioni dell'edificio ai fini del calcolo della volumetria complessiva a fronte di una pacifica, fedele riproduzione del loro stato e delle loro dimensioni nelle tavole del progetto (p. 14).
Al contrario, la circostanza che i dati esposti in una certificazione, da chiunque provenga, debbano essere oggetto di verifica non è difatti mai idonea ad escludere, di per sè, la responsabilità per la falsità della certificazione stessa, quando essa sussista. Il bene tutelato dalle varie disposizioni in tema di falsità ideologica non è difatti solo l'affidamento dell'immediato destinatario dell'atto pubblico, che può anche essere a conoscenza della falsità o concorrere nella medesima o ancora essere indotto in errore da essa: l'interesse protetto è la fiducia che la generalità dei consociati deve a ragione riporre negli atti provenienti da cerumi soggetti e la garanzia di veridicità degli stessi (cfr., mutatis, S.U. n. 7299 del 30/06/1984, Nirella). Mentre il profilo relativo alla idoneità della certificazione ad indurre in errore, sia pur colpevole, il pubblico ufficiale chiamato ad adottare il provvedimento alla cui formazione la certificazione è funzionale ha esclusivo rilievo, come si vedrà, per l'eventuale configurabilità, in capo al soggetto da cui promana la certificazione mendace, anche del concorrente reato di falso, per induzione in errore, nell'atto pubblico derivato (S.U. n. 1827, del 24/2/1995; S.U. n. 35488 del 28/06/2007). La funzione certificativa degli elaborati e della relazione presentati a corredo della domanda di concessione edilizia non può per altro sicuramente essere limitata alla rappresentazione per così dire lineare dei dati significativi ai fini della valutazione di edificabilità. Quello che il progetto e la relazione devono asseverare è la realizzazione di un manufatto che può ottenere la concessione (ora il permesso) e perciò se da essi deve risultare la conformità agli strumenti urbanistici e questi prevedono un certo rapporto tra area e volumi, il calcolo dei volumi è oggetto della funzione attestativa del tecnico cui per legge è affidata l'elaborazione dei dati che dimostrino la compatibilità dell'opera con gli standard di edificabilità.
Sono errate, di conseguenza, le affermazioni secondo cui non rilevava ai fini della contestata falsità la circostanza che nel calcolare la volumetria le dimensioni "altimetriche" (le altezze dei piani) fossero state riportate in maniera differente rispetto a quanto risultava dalle tavole e che neppure rilevava "l'inesattezza del modo di conteggiare" le volumetrie relative alle scale, alle verande, ai corridoi ed al muro perimetrale, costituendo l'omissione del loro computo "semplicemente un'espressione di giudizio, di valutazione personale".
L'esattezza di tali conteggi discende da parametri tecnici che nulla hanno di soggettivo o di "personale", sicché essa appartiene a pieno titolo all'attività certificativa, la cui veridicità andava verificata con riferimento non solo alle rappresentazioni grafiche ma altresì ai calcoli volumetrici: e cioè alla correttezza tecnica delle modalità e dei criteri posti a base del computo relativo alla volumetria assentibile asseverata negli elaborati.
3.5. Non sono per altro sufficienti ad escludere comunque il reato in esame, sotto il profilo soggettivo, le proposizioni del tutto generiche con le quali la sentenza impugnata rileva, esaminando singolarmente le varie discrasie, che, per altro, esse avrebbero potuto essere attribuite "anche ad errore", senza tuttavia valutarle nel loro insieme e, quindi, con riferimento alla probabilità che tutte le inesattezze registrate fossero davvero riferibili a sviste capaci di giustificare come non voluta la differenza a cui per loro effetto si perveniva in termini di volumetria complessiva. Resta che a causa dell'errata premessa in diritto, la valutazione in fatto della entità e dell'importanza delle indicazioni di calcolo inesatte e della loro riconducibilità a fatto doloso, è sicuramente del tutto carente.
4. Del deficit motivazionale evidenziato risentono in via consequenziale gli argomenti esposti in sentenza con riferimento:
alla falsità della attestazione relativa alle aree destinate a parcheggio;
alla configurabilità e attribuibilità agli imputati della falsità della concessione edilizia per induzione in errore;
alla configurabilità della contravvenzione edilizia.
5. Per quanto concerne la contestazione, ai sensi dell'art. 481 c.p., della indicazione di sufficienti aree da destinare a parcheggi, la esclusione di tale falsità perché derivante, nella prospettazione accusatoria, dalla già esclusa falsità dei dati di calcolo relativi alle volumetrie già edificate e da edificare, è (a prescindine dall'indagine sull'accettazione o meno, da parte degli imputati, di una contestazione in fatto più ampia) ovviamente destinata a cadere o a resistere a seconda dell'esito del giudizio sul suo presupposto.
5.1. Hanno ragione per altro i ricorrenti quando, nell'ambito del quarto motivo (con argomenti richiamati nel 6 e 7, nonché nel 10), denunziano l'errore in diritto in cui è incorsa la Corte d'appello allorché, in relazione alla area indicata come destinata a parcheggio ma oggetto della promessa di vendita al Meloni, ha escluso sotto il profilo oggettivo la sussistenza di una difformità tra rappresentazione della destinazione a parcheggio (realtà) e situazione giuridica dell'area stessa sol perché la titolarità dell'area non era ancora formalmente stata acquisita dal terzo cui era stata promessa.
Il susseguirsi degli interventi legislativi nella materia relativa alla aree necessariamente destinate a parcheggio a servizio delle nuove costruzioni ha sostanzialmente consentito di enucleare tre diverse tipologie di parcheggi: a) parcheggi soggetti a vincolo di destinazione, cioè "a utilizzazione vincolata", ai quali inerisce una qualificazione pertinenziale ex lege, in quanto realizzati ai sensi della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18 (legge ponte) come integrata dalla L. n. 47 del 1985, art. 26 (legge sul condono); b) parcheggi soggetti a vincolo di destinazione e a vincolo di inscindibilità dall'unità principale, cioè "a utilizzazione vincolata" e, al tempo stesso, "a circolazione controllata", perché costruiti in base alla L. n. 122 del 1989 (legge Tognoli); c) parcheggi non rientranti in tali due specie, soggetti alla regole del diritto comune e, quindi, "a utilizzazione e a circolazione libera", non vincolata in base a speciali limiti (inderogabili) di legge (cfr. S.U. civ. n. 12793 del 15/06/2005). Ora è evidente che non si parla, nel caso in esame, di parcheggi soggetti alle regole di diritto comune bensì di parcheggi cui è subordinata la possibilità di ottenimento di concessione edilizia. Se, come è possibile presumere attesa la data delle domande di concessione (ma si tratta di presupposto di fatto il cui accertamento doveva e dovrà essere svolto dal giudice di merito), la individuazione delle aree destinate a parcheggio era regolata dalla legge Tognoli, la situazione giuridica e quella di fatto che correttamente andavano esposte nella domanda investivano sia il vincolo di destinazione sia il vincolo di inscindibilità, e il loro rispetto. Ma anche ove lo spazio di parcheggio fosse stato da ricondurre a quello minimo standard stabilito dalla legge ponte esso concerneva comunque una area vincolata da un rapporto pertinenziale ex lege (cd. pertinenza urbanistica) con il fabbricato, sicché la realtà e la situazione giuridica da rappresentare non investivano comunque la astratta titolarità dell'area bensì sempre il vincolo di destinazione e, assieme, il diritto d'uso da parte dei proprietari o occupanti le singole unità immobiliari, aventi "fonte nella norma imperativa che determina ed impone l'esistenza dell'inderogabile vincolo pubblicistico di servizio con il fabbricato" (cfr. S.U. citate). Infine, pur nell'ipotesi in cui i parcheggi fossero stata realizzati in eccedenza rispetto alla superficie minima richiesta dalla legge ponte, con esclusione perciò del diritto d'uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dell'edificio e legittima possibilità di circolazione della proprietà dell'area (per la parte eccedente) di tali parcheggi, non tale proprietà ma il "rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo" (S.U. citate), costituiva la base fattuale e giuridica rilevante a fini urbanistici.
6. Con riferimento al falso per induzione in errore contestato al capo B) è quindi fondato il quinto motivo, e assorbente rispetto ai successivi, sino all'ottavo, rivolti all'assoluzione per tale capo. Per sola chiarezza occorre precisare che ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, la falsità ideologica della concessione edilizia rientra nella fattispecie dell'art. 480 c.p., costituendo la concessione una autorizzazione amministrativa (S.U., sent. n. 673 del 20/11/1996, Botta): il reato al capo B) va pertanto qualificato ai sensi degli artt. 48 e 480 c.p.. La puntualizzazione è tuttavia pressoché irrilevante nella situazione processuale in esame, che riguarda una impugnazione ai soli effetti civili.
6.1. La Corte d'appello ha escluso, in radice, la configurabilità di tale reato osservando che, a prescindere dalla "punibilità per due volte per la stessa falsità", gli imputati non potevano ritenersi responsabili della falsità della concessione edilizia per induzione in errore del pubblico ufficiale vuoi perché i tecnici comunali avrebbero dovuto procedere alla verifica dell'esattezza e della correttezza dei calcoli del progettista e della conformità del progetto alla normativa edilizia (generale e comunale), vuoi perché le misure esposte nelle tavole erano comunque esatte. L'affermazione non risponde ai principi che governano la materia. S'è già detto che la indicazione di misure esatte nelle tavole planimetriche non esclude la riconducibilità al paradigma del falso ideologico in attestati o certificazioni dello sviluppo artefatto, perché basato su calcoli o su criteri tecnici scientemente inesatti, di dette misure nel computo delle volumetrie che assumono rilevanza fattuale a fini urbanistici.
La perplessità espressa in sentenza sulla ammissibilità di una doppia incriminazione (per falsa attestazione e falsità dell'atto indotto) deve considerarsi definitivamente risolta da S.U., sent. n. 35488 del 28/6/2007, Scelsi, che (conformemente peraltro a S.U., sent. n. 1827 del 24/2/1995, Proietti) ha ribadito, seppure con specifico riferimento al rapporto tra l'ipotesi dell'art. 483 c.p. e quella dell'art. 479 c.p., che i delitti di falsa attestazione ben possono concorrere - quando la falsa dichiarazione del mentitore sia prevista di per sè come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale l'attestazione inerisca, sempreché la dichiarazione non veridica concerna fatti dei quali il certificato o l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità.
Pacifico è inoltre il principio (ricordato nella medesima sentenza delle Sezioni unite) che il falso ideologico in atti a contenuto dispositivo "ben può investire le attestazioni anche soltanto implicite contenute nell'atto e quei fatti, giuridicamente rilevanti, connessi indiscutibilmente, quali presupposti, con la parte dispositiva dell'atto medesimo" (S.U. 30/6/1984, Nirella). Sicché quello che occorre, ed è sufficiente, perché il privato o l'esercente un servizio di pubblica necessità ai quali si riconoscono poteri certificativi rispondano pure della falsità dell'atto altrui derivato dal proprio è che l'immutatio veri cada sull'esistenza di un presupposto in assenza del quale il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato.
Quanto alla compatibilità tra responsabilità per induzione in errore del pubblico ufficiale e dovere di verifica da parte di questo, il dato testuale (pure evidenziato nella sentenza citata) costituito dal richiamo al precedente art. 47 c.p. contenuto nello stesso art. 48 c.p., non ammette dubbi circa la possibilità che la responsabilità dolosa del mentitore, autore mediato, concorra con una condotta colposa dell'ingannato autore materiale del fatto reato (condotta della quale costui sarà chiamato a rispondere solo in presenza della previsione di un reato colposo).
L'autore della falsa attestazione che cade su presupposto essenziale per l'emanazione del provvedimento del pubblico ufficiale non potrà conseguentemente rispondere del falso per induzione nella sola ipotesi in cui il pubblico ufficiale sia caduto in errore interamente "per causa propria", siffatta esclusione non potendo valere nel caso, invece, in cui "l'inganno del decipiens e la colpa del deceptus concorrano nel provocare la falsa rappresentazione" (S.U. Scelsi).
6.2. La sentenza impugnata è dunque carente nella parte in cui, postulando inesatti principi, ha escluso la responsabilità degli imputati ai sensi dell'art. 48 c.p. omettendo di verificare se la falsità della concessione edilizia fosse davvero interamente ed esclusivamente riferibile ad autonoma condotta dei pubblici ufficiali.
7. Restano i motivi concernenti l'assoluzione dalla contravvenzione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) (capo C), e cioè quelli sulla violazione edilizia discendente dalla falsità dello strumento che autorizzava la realizzazione del manufatto. Anche con riferimento a tale capo, nel quale il reato è stato escluso a seguito dell'affermata insussistenza dell'induzione in errore del pubblico ufficiale e perciò della illiceità della concessione edilizia, basterebbe quanto detto in precedenza per travolgere la statuizione che è motivata come consequenziale. Ma anche per tale capo hanno ragione i ricorrenti quando lamentano, in diritto, l'errore di far dipendere l'illiceità dell'opera edilizia esclusivamente dalla falsità del titolo.
La giurisprudenza di questa Corte è difatti, e al contrario, oramai univocamente orientata (cfr. tra molte Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Tantillo che puntualmente richiama C. cost. n. 288 del 1990 nonché S.U. 12/11/1993, Borgia) nel senso che il giudice penale è tenuto ad accertare "la conformità tra ipotesi di fatto (opera eseguenda o eseguita) e fattispecie legale (identificata dalle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistica- edilizia, dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dalle prescrizioni del regolamento edilizio)"; disposizioni e strumenti che costituiscono, nel loro complesso, "il parametro organico per l'accertamento della liceità o dell'illiceità dell'opera edilizia e ciò in quanto l'oggetto della tutela penale apprestata dalla L. n.47 del 1985, art. 20, oggi D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, non
è più - come nella L. n. 1150 del 1942 - il bene strumentale del controllo e della disciplina degli usi del territorio, bensì la salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio medesimo". Ove risultino realizzate opere obiettivamente in contrasto con gli strumenti urbanistici, l'illiceità penale non può dunque essere esclusa sulla base della sola formale esistenza di una concessione edilizia (ora permesso di costruire) ovvero, come ha fatto la Corte d'appello, a ragione della impossibilità di attribuire il rilascio di tale concessione ad altro, diverso, fatto reato. Compito assegnato al giudice di merito, e non svolto dalla sentenza impugnata, è invece quello di verificare la legittimità o illegittimità sostanziale del titolo abilitativo edilizio nonché, a prescindere da eventuali falsità indotte o responsabilità dolose degli organi dell'amministrazione, l'esistenza di profili di tale eclatante illegalità da dimostrare altresì la sussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione, ovverosia l'esistenza di un illecito quantomeno colposo. Indagini tutte che non risultano compiute nel caso in esame dalla Corte d'appello.
8. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata ai soli effetti civili, con rinvio al Giudice civile competente in appello, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati. Le statuizioni sulle spese sostenute dalle parti civili, anche relativamente a questo grado, vanno conseguentemente riservate alla decisione definitiva sul merito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi agli effetti penali;
Annulla la sentenza impugnata agli effetti delle disposizioni civili con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente in appello;
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008