Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2001, n. 35177
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Sentenza 12 luglio 2001

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Alla stregua della vigente disciplina urbanistica, ivi compresa quella dettata dall'art. 1 , comma 6 lett. b), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e di quella contenuta negli artt. 3, comma 1 e 10, comma 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 380/2001 (rimasto in vigore dall'1 al 9 gennaio 2002), le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo necessitano di concessione edilizia (permesso di costruire), ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea. Gli stessi, qualora debbano essere realizzati fuori dei centri storici e comportino mutamento della destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea, richiedono, invece, soltanto la semplice denuncia di attività (DIA).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2001, n. 35177
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35177
    Data del deposito : 12 luglio 2001

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