Sentenza 18 luglio 2013
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, la notificazione dello stesso decreto effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga "aliunde" ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui.
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-bis) Il fatto La Corte di Assise di Genova condannava in absentia l'imputato latitante, per i reati di: 1) associazione per delinquere finalizzata a più delitti di introduzione illegale in Italia di cittadini extracomunitari con trasporti via mare; 2) art. 12, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per avere, in data 19 luglio 2014, introdotto in Italia 106 stranieri extracomunitari, trasportandoli via mare dall' Egitto in Sicilia; 3) art. 495, comma 2, cod. pen. per avere reso il 22 luglio 2014 false dichiarazioni alla Polizia di Stato in ordine alla propria identità. Il difensore di ufficio, a sua volta, proponeva …
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La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2013, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 18/07/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI F. M. - rel. Consigliere - N. 1146
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 7795/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU EL N. IL 26.03.1983;
Avverso la ordinanza del GIP presso il TRIBUNALE DI IVREA DEL19.12.2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Elisabetta Cesqui che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19 dicembre 2011, il GIP presso il Tribunale di Ivrea rigettava l'istanza proposta nell'interesse di UC LL volta ad ottenere la rimessione in termini ex art. 426 c.p.p. e art. 175 c.p.p., comma 2 per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 405 del 2011.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore l'UC deducendo la violazione di legge per non essere venuta ad effettiva tempestiva conoscenza dell'impugnando provvedimento, nonché la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
L'impugnato provvedimento ha motivato il rigetto dell'istanza rilevando che la notifica del decreto penale (in data 2 settembre 2011) è stata regolarmente effettuata presso il difensore d'ufficio ex art. 161 c.p.p., comma 1, luogo ove l'imputata aveva eletto domicilio e che nel verbale di elezione di domicilio del 3 ottobre 2010 risultano indicate le generalità del detto difensore d'ufficio (avv. Benedino Daniela), nonché l'indirizzo dello studio ed il numero di telefono.
Come precisato da questa Corte la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 175 c.p.p. riconosce al contumace o al destinatario di un decreto penale il diritto alla restituzione nel termine rispettivamente per impugnare o per proporre opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione (art. 175 c.p.p., comma 2). Esso è preordinato a porre riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento doloso e volontario, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal giudice (Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2006, n. 9105, Doum, Rv. 233514). Nel caso in cui, attraverso gli accertamenti compiuti, il giudice verifichi l'esistenza di entrambi i presupposti indicati dal novellato art. 175 c.p.p., comma 2 (effettiva conoscenza e rinuncia che, per il caso di specie non rileva) deve respingere la domanda, mentre, in caso contrario - ossia quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, come si desume dall'uso della congiuntiva "e" deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione e/o opposizione(Cass. Sez. 1, 11 aprile 2006, 15543, Zaki Aziz alias Joudar Khalil, Rv. 233879). Il concetto di "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento deve essere inteso quale sicura consapevolezza della pendenza del processo e precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (Cass., Sez. 1, 11 aprile 2006, ric. Zaki Aziz, alias Joudar Khalil, cit;
Cass., Sez. 1, 9 maggio 2006, n. 20036, ric. El Aidoudi, Rv. 233864;
Cass., Sez. 1, 9 febbraio 2006, n. 14272, ric. Coppola;
Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2006 ric. Ahmed ed altri, n. 15903). Nella prospettiva dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la "conoscenza effettiva" del procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad informare l'accusato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel "merito" (Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2006, Dioum B., Rv. 233514). Secondo la costante giurisprudenza della Corte Europea, "avvisare qualcuno delle azioni penali rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover corrispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato", non essendo sufficiente "una conoscenza vaga e non ufficiale" (sent. Corte eur. dir, uomo, 12 ottobre 1992, T. c. Italia;
sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio 2004, Somogyi;
sent. Corte eur. dir. uomo 9 giugno 2005, R.R. c. Italia). Va inoltre rilevato che l'accertamento dei presupposti per la restituzione nel termine non è più effettuato sulla base di ciò che "risulta dagli atti" (secondo l'originaria previsione contenuta nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17), ma è affidato al giudice che, a tal fine, compie ogni
"necessaria verifica". La giurisprudenza di legittimità, rifuggendo da astratte generalizzazioni e valorizzando, piuttosto, un "metodo casistico", ha individuato, quali elementi concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza effettiva del procedimento e/o del provvedimento e della volontà di non comparire personalmente nel giudizio la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso, l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del processo, la notifica degli atti nel domicilio eletto (Cass., Sez. 1, 20 giugno 2006, n. 29482, Iljazi, Rv. 235237; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2006, n. 25618, Mosele, Rv. 234369; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2006, n. 19907, Gherasim, Rv. 233868; Cass., Sez. 3, 2 maggio 2006, n. 33935, Semeraro, Rv. 235252). Dunque, la restituzione in termini può essere negata solo al soggetto che abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto.
Il provvedimento impugnato non appare conforme ai principi in precedenza enunciati, essendosi basato esclusivamente su di una presunta formale conoscenza dell'atto a fronte di una specifica eccezione di "conoscenza effettiva dell'atto", verosimile non fosse altro che, per quanto avviene nella pratica quotidiana, è del tutto probabile l'assenza di contatti tra l'indagato e/o l'imputato ed il difensore nominato d'ufficio. Proprio in riferimento al valore delle notificazioni del processo effettuate al difensore d'ufficio dell'imputato si osserva che l'"occasio legis" ed i considerata costituenti la premessa del D.L. n. 17 del 2005, poi convertito nella L. n. 60 del 2005, costituiscono elementi fondamentali per l'interpretazione della nuova disciplina, che è stata emanata a causa dell'urgenza di armonizzare la legislazione italiana al nuovo sistema di consegna del condannato tra gli Stati dell'Unione Europea, che consente alle autorità giudiziarie degli Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto Europeo in base ad una sentenza di condanna in contumacia, ove non sia garantita - sempre che ne ricorrano i presupposti - la possibilità di un nuovo processo.
Da qui la necessità, per il nostro ordinamento, di meglio adeguare il nuovo regime di impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali ai principi di cui all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e, conseguentemente, di introdurre anche nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, i quali abbiano nominato un difensore di fiducia (art.157 c.p.p., comma 8 bis), onde corrispondere più adeguatamente al principio di ragionevole durata del processo. In tale ambito il legislatore ha introdotto, innanzitutto, un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento - che in precedenza doveva essere fornita dal condannato - una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire negli atti l'eventuale prova in contrario e, più in generale, l'onere di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire (Cass., Sez. 1, 6 aprile 2006, n. 16002, Latovic, Rv. 233615). La nuova disciplina ha, quindi, introdotto una vera e propria inversione dell'onere probatorio, nel senso che non spetta più all'imputato dimostrare di avere ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è il giudice che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire (Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2006, n. 10297, Halilovic, Rv. 233515; Cass. Sez. 1, 2 febbraio 2006, n. 7403, Russo, Rv. 233137; in senso contrario, peraltro, Cass., Sez. 5, 19 settembre 2005, Alvaro, Rv. 233206;
Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2006, n. 6381, Picuti, cit). Il novellato art. 175 c.p.p., non ha, però, inficiato la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, limitandosi, infatti, ad escluderne la valenza assoluta e imponendo al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto stesso e la consapevole rinuncia a comparire/impugnare (Cass., Sez. 1, 1 marzo 2006, n. 14265, Bidinost, Rv. 233614; Cass., Sez., 2, 21 febbraio 2006, n. 9104, Colonna, Rv. 233611). Ne consegue che, fermo restando il valore legale delle notificazioni ritualmente effettuate in conformità con le disposizioni vigenti, è necessario, alla luce delle modifiche apportate all'art. 175 c.p.p., che il giudice espliciti le ragioni per le quali una notificazione validamente eseguita alla stregua del vigente sistema codificato debba ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza da parte dell'interessato. Il giudice, quindi, è chiamato a fornire compiuta, puntuale e logica motivazione in ordine alle circostanze dedotte dall'interessato, il quale alleghi di non avere avuto conoscenza dell'atto, e, qualora ritenga di disattenderle, ai motivi per i quali esse non meritano accoglimento (Sez. 1, 6 aprile 2006, Latovic, cit.;
Sez. 3, 12 aprile 2006, n. 17761, Ricci;
Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2006, n. 6381, Picuti). Una conclusione del genere non confligge con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale ha avuto modo di chiarire che tutti i sistemi conoscono presunzioni di fatto e presunzioni di diritto e che nella Convenzione non sussistono, in proposito, ostacoli di principio, ma è soltanto contemplato l'obbligo degli Stati contraenti di "non oltrepassare al riguardo una soglia ragionevole". (Cass. Sez. 1, 1 marzo 2006, n. 14265, Bidinost, Rv. 233614). In tale contesto il legislatore ha finito con il riconoscere implicitamente l'intrinseca debolezza delle cosiddette "presunzioni di conoscenza" legate alle notificazioni effettuate a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, e art. 165 c.p.p., a mani di un difensore nominato d'ufficio all'imputato processato in contumacia, in quanto irreperibile o latitante.
Si deve, pertanto concludere che tali notificazioni al difensore d'ufficio siano, di per sè, inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a mettersi in contatto con l'assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo rapporto professionale con lui (Cass., Sez. 2, 18 gennaio 2006, Casale, Rv. 233224; Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2000, Halilovic. cit.). Non può quindi farsi discendere dalla mera notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d'ufficio l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile aliunde (in senso conforme Cass. Sez. 1, 5 aprile 2006, Latovic, cit;
Cass., Sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 3998, Velinov, Rv. 233351; Cass., Sez. 1, 12 luglio 2006, n. 32678, Somogyi, Rv. 235036). Pertanto, ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza contumaciale, la notifica eseguita al difensore d'ufficio domiciliatario non è presuntivamente equiparabile a quella effettuata all'imputato personalmente.
4. Va quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ivrea.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Ivrea. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2014