Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla L. n. 60 del 2005, il giudice ha l'obbligo di accertare l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del condannato e pertanto, qualora la notifica sia avvenuta a mezzo raccomandata, mai ritirata da alcuno con restituzione al mittente, non può rigettare l'istanza sul presupposto della regolarità della notifica, ma ha l'obbligo di compiere ogni necessaria verifica.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 17761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17761 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/04/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 414
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 32267/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC EL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lucca in data 18/5/2005;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. Grassi;
Udito il P.M., il quale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 18/5/05 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca rigettava l'istanza, presentata da IC LL, mirante ad ottenere la restituzione nel termine per presentare opposizione al decreto penale con il quale, in data 14/12/04, era stato condannato per il reato di costruzione abusiva previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e del quale assumeva di non avere avuto conoscenza, per non essergli stato notificato.
Il rigetto veniva motivato con i rilievi che il decreto penale di che trattasi risultava essere stato regolarmente notificato al condannato per posta, ai sensi dell'art. 170 c.p.p., con raccomandata che, non essendo stata ritirata da alcuno, decorso il termine prescritto, aveva legittimato la restituzione del plico al mittente e che il IC non aveva provato di non avere avuto effettiva conoscenza dell'atto.
Avverso tale ordinanza il IC ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge.
Deduce in particolare, il ricorrente, che a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 17 del 2005, art. 1,
conv. con mod. in L. 22 aprile 2005, n. 60, l'imputato, condannato in contumacia o con decreto di condanna, ha diritto alla restituzione nel termine per proporre opposizione od impugnazione, a meno che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione od opposizione, non incombendo più su di lui l'onere di provare la mancata conoscenza del provvedimento o del procedimento.
Aggiunge che, a seguito della citata riforma, la restituzione - del contumace o del condannato con decreto - nel termine non sarebbe più subordinata alla prova negativa della mancata conoscenza effettiva dell'atto, ma sarebbe dovuta, salvo che non vi sia la prova positiva della conoscenza e della volontaria rinuncia a comparire o ad impugnare, prova che spetterebbe al Giudice di acquisire. Precisa, infine, che dalla dichiarazione rilasciata dall'Ufficio postale e prodotta, emerge che vennero disposti accertamenti in ordine ad un probabile disguido nella notifica dell'atto giudiziario di che trattasi.
Con memoria difensiva del 20/03/2006 il ricorrente insiste motivatamente per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
A mente dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 17 del 2005, art. 1 conv. con mod. in L. 22 aprile 2005, n. 60, "se è
stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua domanda, nel termine per proporre impugnazione o opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'Autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica".
Alla luce di tale norma non incombe più sull'imputato, condannato in contumacia o con decreto penale, l'onere di provare la mancata conoscenza del procedimento o del provvedimento ed il Giudice, esperita ogni necessaria verifica, può negare la restituzione nel termine per l'impugnazione o l'opposizione solo se v'è in atti la prova che l'istante abbia avuto effettiva conoscenza dei detti procedimento o provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire o ad impugnare.
Nella fattispecie in esame il G.I.P. non ha acquisito la prova che il IC avesse avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna di che trattasi ed avesse volontariamente rinunciato ad opporlo;
anzi, aveva elementi per dubitare ragionevolmente che il decreto in questione fosse stato notificato all'interessato. Ne deriva che l'istanza di restituzione nel termine, della quale si discute, appare rigettata illegittimamente e che la relativa ordinanza deve essere annullata, con rinvio, per nuova delibazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lucca in data 18/05/2005 e rinvia allo stesso Tribunale per nuova delibazione dell'istanza di restituzione nel termine presentata da LL IC.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006