Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
Il lavoro a domicilio - secondo la configurazione risultante dalla disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973 n. 877, che, nel superare la distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, ha innovato rispetto a quella prevista dalla l. 13 marzo 1958 n. 264 - realizza una forma di decentramento produttivo, caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato (opus), ma come energie lavorative (operae) utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda e, quindi, in esso il vincolo di subordinazione consiste nell'inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale di cui quest'ultimo - benché operante all'esterno e con la predisposizione di propri mezzi ed attrezzature - diviene elemento integrativo; mentre si configura la distinta fattispecie del lavoro autonomo allorché sia riscontrabile, nel soggetto cui l'imprenditore commette un determinato opus, una distinta organizzazione, a proprio rischio, dei mezzi produttivi ed una struttura di tipo imprenditoriale (al qual fine, non è, peraltro, sufficiente la mera iscrizione nell'albo delle imprese artigiane): circostanze, queste ultime, la cui valutazione è demandata al prudente apprezzamento del giudice del merito, peraltro secondo il canone interpretativo di ritenere, nel dubbio, sussistente lo speciale rapporto di lavoro a domicilio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6150 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente
Dott. Marino Donato SANTOJANNI Cons. Rel.
Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere
Dott. Ugo BERNI CANANI Consigliere
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC AN, già elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 41, presso lo studio dell'avv. Luigi Merlini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianluigi Gallina e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lironcurti Leonardo e Bartoli Aldo giusta procura speciale per atto notar Franco Lupo di Roma dell'8/7/96 Rep. 27575;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 422/96 del Tribunale di Treviso depositata l'11/4/96 R.G. 3300/94. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/1/99 dal Relatore Cons. Santojanni Marino Donato. udito l'Avv. Ponturo per delega avv. Bartoli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pivetti Marco, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo ed inammissibilità del II motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 maggio 1992 AN EC proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'I.N.P.S. in data 2 aprile 1992 per il recupero della somma di £.
3.960.000 a titolo di sanzioni amministrative e spese relative all'omesso versamento di contributi e somme aggiuntive (per un complessivo ammontare di £. 121.308.000) risultanti dal verbale di accertamento già apposto in via subordinata con ricorso rigettato dal Comitato Regionale dell'Inps.
Deduceva a sostegno dell'opposizione l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato a domicilio accertato dall'Ente, atteso che:
si era affidata a laboratori esterni autonomi per far fronte alla mole di commesse;
con i detti laboratori (iscritti all'albo delle imprese artigiane) erano intercorsi singoli rapporti contrattuali in relazione alle singole commesse;
trattavasi di prestazioni prettamente artigianali consistenti nella rifinitura manuale dei capi di abbigliamento;
i lavoratori operavano con assunzione di rischio, con piena autonomia e con propria struttura imprenditoriale;
il corrispettivo era stato commisurato alla quantità di prodotto finito e non al tempo impiegato. L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda.
L'adito Pretore di Treviso, con sentenza in data 23 marzo 1994, rigettava la domanda.
Proposto appello da parte della EC, al quale aveva resistito l'appellato, il Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, con sentenza depositata l'11 aprile 1996, rigettava l'impugnazione, così motivando: è risultato sia dalle deposizioni testimoniali acquisite agli atti sia dalle stesse affermazioni della difesa dell'odierno appellante come i lavoratori esterni svolgessero un compito di rifinitura dei capi di abbigliamento, che deve ritenersi essenziale ed interno rispetto al ciclo produttivo dell'azienda della EC di confezionamento di maglieria;
ne' rileva in alcun modo che tali lavori di rifinitura dovessero essere compiuti manualmente, solo rilevando l'indispensabilità degli stessi per il compimento delle commesse affidate alla ditta EC.
È emerso altresì dalle testimonianze: che i lavoratori erano tenuti a seguire le direttive impartite dalla EC nell'esecuzione del lavoro (volta per volta ovvero in via generale); che essi erano in sostanza privi di una propria struttura d'impresa, trattandosi di soggetti privi di dipendenti e di macchinari;
che utilizzavano materiale fornito esclusivamente dal "committente"; che non vi era a carico degli stessi l'assunzione del rischio d'impresa. La sussistenza di tali elementi, che, ove singolarmente considerati, potrebbero non assumere rilevanza decisiva al fine di affermare la sussistenza del rapporto di subordinazione, ha la valenza di una concordanza di plurimi riscontri indiziari, di natura univoca, idonea a fondare, pertanto, il convincimento del giudice. Avverso tale sentenza AN EC ricorre per cassazione, deducendo due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la EC, denunciando violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973 n. 877, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), deduce che:
il mancato riscontro dell'effettiva sussistenza dei caratteri del lavoro subordinato a domicilio nel caso di specie è stato ampiamente argomentato nel ricorso in appello avanti il Tribunale di Treviso, cui si rimanda per il timore di non essere sufficientemente chiari;
nella valutazione globale del Tribunale è mancata qualsiasi attenzione alla ricostruzione della volontà delle parti, quale criterio principale per individuare la natura del contratto stipulato delle parti, che non hanno inteso concludere un contratto di lavoro subordinato.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne il richiamo delle argomentazioni contenute nel ricorso in appello, basti osservare che il ricorso per cassazione deve contenere, tra l'altro, a pena d'inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.), aventi i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Pertanto non è consentito fare rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito, di cui è preclusa la diretta interpretazione della Corte di legittimità, e ciò secondo costante giurisprudenza (fra le tante v. Cass. 5 marzo 1991, n. 2325; 27 aprile 1987, n. 4062; 11 gennaio 1986, n. 112). Inoltre, la ricorrente più volte afferma che è mancata l'indagine volta a individuare la natura del contratto stipulato dalle parti sulla base della ricostruzione della volontà delle stesse - indagine avente carattere prioritario rispetto a ogni altra - ma non indica elementi di fatto che, se presi in esame dal giudice d'appello, avrebbero potuto, verosimilmente, giustificare una decisione diversa da quella adottata (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Al riguardo sono irrilevanti le riportate dichiarazioni di alcuni testimoni, i quali avrebbero riferito;
taluna che la scelta dell'occupazione era stata determinata dal fatto che aveva due bambine piccole e quindi non riusciva a finire in tempo il lavoro (teste Marchiori); che alcuni collaboratori non avevano bisogno d'indicazioni e direttive, in quanto erano ormai esperti.
Non può avere rilievo la circostanza, in sè e per sè considerata, che si preferisca lavorare nella propria abitazione o in altro luogo a questa equiparabile a norma di legge, atteso che, secondo costante giurisprudenza, il lavoro a domicilio (art. 1 legge 18 dicembre 1973, n. 877) realizza una forma di decentramento produttivo,
caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato, ma come energie lavorative "utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito nell'interno dell'azienda e, quindi, in esso il vincolo di subordinazione consiste nell'inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale, di cui il medesimo - benché operante all'esterno e con la predisposizione di propri mezzi ed attrezzature - diviene elemento integrativo;
mentre si configura la distinta fattispecie del lavoro autonomo allorché sia riscontrabile, nel soggetto cui l'imprenditore commette un determinato "opus", una distinta organizzazione, a proprio rischio, dei mezzi produttivi ed una struttura di tipo imprenditoriale:
circostanze, queste ultime, la cui valutazione è demandata al prudente apprezzamento del giudice del merito, peraltro secondo il canone interpretativo di ritenere, nel dubbio, sussistente lo speciale rapporto di lavoro a domicilio (cfr. fra le tante, Cass. 3 aprile 1992, n. 4118; 5 maggio 1989, n. 2109; 2 dicembre 1988, n. 6520). La subordinazione non può essere dunque che "tecnica" esulando quella di altra natura. Sotto questo profilo non si vede quale rilievo giuridico possa assumere la circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo cui i lavoratori non avevano bisogno di direttive perché già esperti: argomentando in tal modo si dovrebbe escludere la subordinazione per il solo fatto che il lavoratore è sufficientemente esperto, privilegiandosi addirittura i "meno esperti" (qui la censura difetta di logica).
Del pari irrilevanti sono altre circostanze, quali l'ampia libertà degli orari e l'elasticità dei termini per la consegna dei capi finiti, che alcuni testi avrebbero riferito. Va da sè che, lavorando a domicilio, l'orario di lavoro può essere disciplinato ad libitum del dipendente, essendo appunto la subordinazione soltanto tecnica, mentre l'elasticità del termine per la consegna della cosa è logicamente compatibile, attesa la peculiarità della concreta fattispecie, con qualsiasi tipo di contratto (compravendita, somministrazione, lavoro subordinato, autonomo, etc.).
2. Con il secondo motivo la ricorrente si limita a denunciare, senza fare alcun riferimento ai motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ., pretese omissioni della sentenza impugnata, e cioè:
"nessuna parola sulle risultanze probatorie relative al sistema di retribuzione ed alla continuità della prestazione, che depongono senza dubbio nel senso del carattere autonomo del rapporto di lavoro" e simili.
Trattasi di censura del tutto irrilevante perché non idonea ad evidenziare errori logici o giuridici, risolvendosi in una mera valutazione di fatto che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, ostandovi i disposti degli artt. 360 cod. proc. civ. e 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario). Del pari irrilevante è l'affermazione secondo cui il corrispettivo pattuito, come si evinceva dalla riportate dichiarazioni di alcuni testi, "dipendeva dalle difficoltà del lavoro"; cioè veniva rapportato al tipo di modello, non al tempo necessario per realizzarlo. Dimentica la ricorrente che la retribuzione del lavoratore subordinato può formare oggetto di diverse pattuizioni, influenzate, di regola, dalla libera volontà delle parti, tant'è vero che l'art. 2099, ult. comma, prevede anche la retribuzione con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigioni o con prestazioni in natura, cosicché il corrispettivo non può essere sempre utilizzato in fattispecie consimili come circostanza - spia, ossia come elemento, di per sè, atto all'identificazione della natura del rapporto dedotto in giudizio.
In definitiva, le censure dedotte non riescono a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, con motivazione giuridicamente corretta e adeguata, ha ritenuto che: secondo le risultanze probatorie, i lavoratori a domicilio svolgevano un compito di rifinitura dei capi di abbigliamento, essenziale ed interno rispetto al ciclo produttivo dell'azienda della EC di confezionamento di maglieria;
non rilevava la manualità del lavoro, ma era invece significativo il suo carattere "indispensabile" per il compimento delle commesse affidate alla ditta EC;
i lavoratori erano tenuti a seguire le direttive impartite dalla EC nell'esecuzione del lavoro;
essi erano in sostanza privi di una propria struttura d'impresa. trattandosi di soggetti privi di dipendenti e di macchinari;
utilizzavano materiale fornito esclusivamente dal "committente";
non vi era a carico degli stessi l'assunzione del rischio d'impresa. Pertanto, alla stregua del principio enunciato dalla citata giurisprudenza, attesa l'inesistenza di una struttura di tipo imprenditoriale fra i lavoratori a domicilio, è da escludere per ciò solo la configurazione del preteso lavoro autonomo. Infine, non sussiste la denunciata contraddittorietà di motivazione, sempre con riferimento al secondo motivo, laddove il Tribunale conclusivamente afferma che gli elementi, come sopra evidenziati, ove singolarmente considerati, possono non assumere rilevanza decisiva, ma hanno valenza di una concordanza di plurimi riscontri indiziari, di natura univoca, idonea pertanto a fondare il convincimento del giudice circa la sussistenza della discussa subordinazione. È agevole osservare che con tale statuizione il Tribunale ha correttamente desunto la prova dalla valutazione "complessiva" degli elementi di fatto emersi dall'istruzione probatoria, utilizzando in sostanza un ragionamento presuntivo ex artt. 2727 - 2729 cod. civ., ancorché non espressamente citati
(risalendo, cioè, da elementi di fatto noti al fatto ignoto, tema di prova, della dedotta subordinazione, secondo il criterio di "ragionevole probabilità" e non di necessità", come più volte enunciato da nota giurisprudenza). Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dal resistente, che si è costituito mediante deposito di procura ma ha partecipato alla discussione orale della causa;
spese che si liquidano in misura ridotta, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese sostenute dal resistente I.N.P.S. nel presente giudizio di legittimità, che liquida in Lire 10.000 oltre lire un milione e mezzo per onorario di avvocato. Così deciso in Roma l'11 gennaio 1999.