Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6150
CASS
Sentenza 18 giugno 1999

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Il lavoro a domicilio - secondo la configurazione risultante dalla disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973 n. 877, che, nel superare la distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, ha innovato rispetto a quella prevista dalla l. 13 marzo 1958 n. 264 - realizza una forma di decentramento produttivo, caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato (opus), ma come energie lavorative (operae) utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda e, quindi, in esso il vincolo di subordinazione consiste nell'inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale di cui quest'ultimo - benché operante all'esterno e con la predisposizione di propri mezzi ed attrezzature - diviene elemento integrativo; mentre si configura la distinta fattispecie del lavoro autonomo allorché sia riscontrabile, nel soggetto cui l'imprenditore commette un determinato opus, una distinta organizzazione, a proprio rischio, dei mezzi produttivi ed una struttura di tipo imprenditoriale (al qual fine, non è, peraltro, sufficiente la mera iscrizione nell'albo delle imprese artigiane): circostanze, queste ultime, la cui valutazione è demandata al prudente apprezzamento del giudice del merito, peraltro secondo il canone interpretativo di ritenere, nel dubbio, sussistente lo speciale rapporto di lavoro a domicilio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6150
    Data del deposito : 18 giugno 1999

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