Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4144
CASS
Sentenza 26 aprile 1999

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Ricorre la fattispecie del rapporto subordinato di lavoro a domicilio tutte le volte in cui il lavoratore esegua, in un proprio locale ed anche con l'eventuale ausilio dei propri familiari, lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda datrice di lavoro, operando su campioni o modelli ricevuti da questa e sotto le sue direttive e controlli, restando, per converso, escluso il vincolo di subordinazione qualora, nel proprio domicilio, il soggetto organizzi e conduca una vera e propria struttura imprenditoriale. Ne consegue che solo in tale ultima ipotesi il lavoratore ha diritto alla conservazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, dovendosene, per converso, disporre la cancellazione tutte le volte in cui ricorrano i presupposti del lavoro subordinato a domicilio in base ai parametri dinanzi ricordati.

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  • 1Lavoro a domicilio
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4144
Data del deposito : 26 aprile 1999

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