Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
Ricorre la fattispecie del rapporto subordinato di lavoro a domicilio tutte le volte in cui il lavoratore esegua, in un proprio locale ed anche con l'eventuale ausilio dei propri familiari, lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda datrice di lavoro, operando su campioni o modelli ricevuti da questa e sotto le sue direttive e controlli, restando, per converso, escluso il vincolo di subordinazione qualora, nel proprio domicilio, il soggetto organizzi e conduca una vera e propria struttura imprenditoriale. Ne consegue che solo in tale ultima ipotesi il lavoratore ha diritto alla conservazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, dovendosene, per converso, disporre la cancellazione tutte le volte in cui ricorrano i presupposti del lavoro subordinato a domicilio in base ai parametri dinanzi ricordati.
Commentario • 1
- 1. Lavoro a domicilioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Pasquale REALE Consigliere
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazione della Previdenza Sociale in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza 17, presso l'avvocatura centrale e rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv.ti Rina Sarto, Aldo Bartoli e Fabrizio Correra
- ricorrente -
contro
1) AS AR,
2) Commissione Regionale per l'Artigianato presso la Regione Marche 3) P.M. presso la Corte d'Appello di Ancona
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona n. 131 del 27.2.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.1.99 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv.Sarto per l'INPS. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'INPS, sede di Ancona, sull'assunto che da un accertamento ispettivo eseguito a carico della TT UB di PP TT era emerso che tale Impresa tra il 1988 ed il 1993 aveva fatto massiccio ricorso a lavoratori esterni per l'effettuazione, a domicilio, di operazioni di cucitura di borse e borsellini, che al personale esterno la TT forniva il materiale ed impartiva direttive, erogando compensi fissati a tempo e quantità, che tali elementi inducevano a configurare l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato a domicilio con i predetti lavoratori, tra i quali era NI AR, ed a escludere l'effettività dei requisiti per la sussistenza a loro nome, di imprese artigiane, chiedeva alla Cassa provinciale dell'artigianato ai sensi dell'art. 7 della legge 8.8.85 n. 443 di provvedere alla cancellazione della iscrizione nell'Albo
della predetta lavoratrice e, avverso il silenzio dell'adita Commissione, proponeva ricorso alla Cassa Regionale. Respinto il ricorso, con delibera 586/95 della C.R. delle Marche, l'INPS adiva infine il Tribunale di Ancona il quale, con decreto camerale 28.10.96, respingeva l'impugnazione.
Con ricorso 22.11.96 l'INPS proponeva reclamo alla Corte d'Appello di Ancona avverso il decreto del Tribunale e nel procedimento si costituivano la NI e la C.R.A. ed interveniva il P.G. L'adita Corte, con decreto 27.2.96, respingeva il reclamo affermando in motivazione:
l. che doveva registrarsi l'univoco orientamento della giurisprudenza del S.C. a mente del quale il lavoro a domicilio, là dove realizzava una forma di decentramento produttivo con prestazione ben inserita nel ciclo della produzione aziendale, integrava l'ipotesi derogatoria di subordinazione di cui all'art. 1 della legge 18.12.73 n. 877. 2. che parimenti con tale ipotesi di lavoro subordinato era compatibile la sporadicità delle direttive, l'apparente qualificazione autonoma del prestatore (iscritto all'Albo delle imprese artigiane ed emittente fatture), il rinnovo della esecuzione dei prodotti malfatti.
3. che in concreto la PU forniva alla artigiana il materiale per la lavorazione dei capi ed impartiva istruzioni con campione, erogando compenso ad unità e previa fatturazione.
4. che nella specie non si poteva aderire alla riportata giurisprudenza del S.C., posto che essendo ormai generalizzato il decentramento produttivo, l'unico accettabile criterio discretivo era quello della volontà delle parti, che, nella specie, era assai chiara in termini di autonomia organizzativa e gestionale dell'impresa, da confermarsi, pertanto, come artigiana. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso straordinario l'INPS articolando quattro mezzi e notificando l'atto alla NI (14.10.97), alla C.R.A. (13.10.97) ed al P.G. presso la C.d'A. (11.10.97). Nessuno degli intimati si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso l'INPS denunzia violazione degli artt. 158-738 c.p.c., per avere la Corte adottato l'impugnato decreto in composizione diversa da quella dell'udienza (l'effettivo relatore essendo magistrato diverso da quello come tale indicato nel decreto). La censura è infondata. Dal verbale 29.1.97 (atto notoriamente fidefacente) risulta che la relazione venne svolta dal magistrato in intestazione di verbale indicato come "relatore" (il dr. Gaggiotti Raniero -"consigliere rel." - Il C.R. svolge la relazione") e che, nell'intestazione del decreto 27.2.97, è pur indicato come "consigliere relatore". Nessuna diversa composizione è quindi riscontrabile tra il Collegio innanzi al quale si svolse la discussione e che riservò di provvedere e Collegio che deliberò l'impugnato provvedimento e da nessun atto emergendo che, nella prima sede, componente sia stato tal "Consigliere TE , citato dall'INPS (presumibilmente componente del Collegio decidente di altro analogo reclamo posto in discussione camerale nella stessa udienza, e, per brevità, incaricato di esporre le questioni comuni ai vari reclami).
Con il secondo mezzo di ricorso l'INPS censura il decreto per violazione degli artt. 112 e 737 c.p.c., 7 L. 443/85 per avere la Corte omesso di prendere in esame le doglianze mosse da esso reclamante avverso la delibera 586/95 della C.R.A.
Con il quarto motivo (che si esamina congiuntamente al secondo per la loro correlazione), poi, l'INPS denunzia l'illogicità della motivazione dell'impugnato decreto per avere ricavato conclusioni (in termini di valutazione della natura del rapporto di lavora autonomo della NI) del tutto contraddittorie con le premesse. Entrambi i motivi sono infondati Quanto al profilo della seconda doglianza che denunzia - in termini di omessa pronunzia o di violazione del procedimento impugnatorio delineato dall'art. 7 della Legge 443/5 - l'omessa decisione sulle censure proposte avverso la delibera 586/95 della C.R.A, essa appare del tutto fuor di segno. Invero la delibera della C.R.A. ebbe a decidere sul decorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto della C.P.A. (art. 7 comma 5^) e tal delibera venne - ritualmente impugnata in Tribunale, nel contraddittorio necessario della stessa C.R.A. (cass. 2798/97): e solo la decisione del Tribunale è stata sottoposta alla cognizione - impugnatoria della Corte in sede di reclamo, in essa rimanendo del tutto assorbita - perché atto proveniente da una "parte" - la predetta deliberazione amministrativa.
Quanto, poi, alla omessa specifica valutazione di questa o quella istanza istruttoria o di acquisizione, negletta dalla C.R.A. con la ridetta delibera e neanche riesaminata dalla Corte di merito (secondo profilo del secondo mezzo), e quanto alla denunziata illogicità della motivazione sulle risultanze di fatto agli atti (oggetto del quarto mezzo di ricorso), non può che rammentarsi che avverso il provvedimento camerale della Corte d'Appello è stato proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e cioè un mezzo di impugnazione limitato alle sole censure di violazione di legge (sostanziale o processuale) nel cui ambito il vizio di cui trattasi viene in rilievo, come costantemente affermato da questa Corte - dopo le S.U. 5888/92 e 12547/92 - solo nei casi di motivazione del tutto assente, apparente o perplessa. E poiché siffatte ipotesi sono escluse dalla stessa prospettazione a base delle censure in discorso ne consegue la radicale inammissibilità del quarto mezzo che solo a tali censure è affidato.
Fondata è, invece, la censura contenuta nel terzo motivo del ricorso, là dove si denunzia il decreto per falsa applicazione dell'art. 1 della legge 877/73 (nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) per essersi la Corte deliberatamente sottratta alla corretta interpretazione della norma derogatoria del concetto di "subordinazione" in tal genere di lavoro affermando indebitamente che: 1) il decentramento produttivo avrebbe appannato la distinzione tra lavoro subordinato a domicilio e lavoro autonomo;
2) la presenza di un apprendista avrebbe ricondotto alla tipologia del lavoro artigiano;
3) a distinguere il tipo di rapporto avrebbe ruolo decisivo la volontà delle parti, nella specie basata su elementi quali l'iscrizione all'Albo, la fatturazione, il lavoro a casa propria, l'utilizzazione di proprie macchine. Nella ampia e, come notato dal ricorrente INPS, inconsueta motivazione, la Corte anconetana, prese le mosse dalla puntuale esposizione della giurisprudenza di questa Corte in tema di condizioni per l'inquadramento nella subordinazione del lavoro a domicilio, e riferiti, altrettanto puntualmente, i dati salienti nel rapporto di "decentramento produttivo" tra la TT UB e la NI (quest'ultima addetta alla cucitura domiciliare, con propria macchina, di borse e borsette in pelle fornita dalla prima), lungi dall'applicare i riportati principi a quella inequivoca cornice di fatto ha inteso da quei principi - pur in premessa condivisi - drasticamente discostarsi, sull'assunto che il sopravvenuto diffuso ricorrere aziendale al decentramento produttivo quei principi avrebbe del tutto svuotato di capacità regolatrice ed ha conclusivamente fissato quale canone valutativo la concorde volontà delle parti lecitamente manifestata (alla cui stregua ha quindi interpretato i dati di fatto, ricavandone la certa natura autonoma ed artigianale del lavoro della NI).
Ad avviso del Collegio appare evidente la falsa applicazione dell'art. 1 della legge 877/73 perpetrata dalla Corte di merito, la quale ha del tutto omesso di considerare che le menzionate norme si sono consapevolmente inserite nel quadro di una diffusione massiccia del ricorso alle più varie forme di decentramento presso prestatori a domicilio di cospicui o significativi segmenti della produzione aziendale ed ha inteso dettare parametri di subordinazione attenuata e derogatoria al dichiarato scopo di far rientrare nell'ambito di tutela del lavoro subordinato situazioni che da esso altrimenti, e secondo i parametri di cui all'art. 2094 c.c., sarebbero frequentemente fuoruscite (art. 1 comma 2:"la subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'art.2094 c.c., ricorre quando .... "). E ciò ha fatto con disposizioni che in nessun modo danno rilievo ai parametri di negozialità sui quali la Corte di merito, come esattamente dall'INPS denunziato, ha fondato la sua valutazione
Questa Corte ha anche assai di recente precisato che nel lavoro a domicilio secondo la norma derogatoria posta dall'art. 1 L. 877/73 ricorre il vincolo della subordinazione sol che il lavoratore esegua, in un proprio locale ed anche con l'ausilio di familiari, lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, operando su campioni o modelli dall'impresa sottoposti e sotto le direttive ed i controlli dell'imprenditore (da ravvisarsi le prime anche in caso che siano impartite una volta per tutte ed i secondi anche nella verifica dei risultati della lavorazione) nel mentre tal vincolo è escluso le volte in cui nel proprio domicilio il lavoratore organizzi e conduca una vera e propria struttura imprenditoriale (Cass. 9516/98). E parimenti è stato rammentato che non possono costituire elementi sintomatici dell'autonomia del lavoro ne' l'iscrizione del lavoratore nell'Albo delle imprese artigiane ne' l'emissione di fatture ne', ancora, la relativa libertà di scelta dei tempi di lavoro (cass. 1433/97, 11431/95, 151/95).
Come dianzi rammentato, la Corte di merito, dopo aver premesso principi di diritto conformi all'indicazione giurisprudenziale di legittimità, ha poi applicato, nella pur insindacabile valutazione delle circostanze di fatto, parametri e canoni legali radicalmente difformi da quelli ricavabili - secondo l'orientamento di questa Corte - dall'art. 1 della legge 877173.
Pertanto, in accoglimento del terzo motivo, il decreto deve essere cassato con rinvio ad altra sezione della Corte di Ancona la quale deciderà sul reclamo dell'Inps facendo applicazione dei principi testè ribaditi e, conclusivamente, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il quarto;
accoglie il terzo motivo;
cassa l'impugnato decreto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999