Sentenza 20 gennaio 2001
Massime • 1
Intervenuta una sentenza d'appello che abbia dichiarato, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e agli accertamenti compiuti in merito al requisito reddituale, il diritto al mantenimento nell'importo dovuto alla data del 30 settembre 1983 di una pensione integrata al minimo per cui l'integrazione non era più dovuta a norma dell'art. 6, comma settimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983 (che ha escluso la possibilità per lo stesso soggetto di fruire dell'integrazione su più di una pensione), il ricorso per cassazione con cui si contesti la mancata dichiarazione dell'estinzione del giudizio a norma dell'art. 1, comma centottantatrè, della legge n. 662 del 1996, pone in discussione la sussistenza del potere di pronunciare nel merito, e la relativa verifica va compiuta dalla Cassazione alla stregua della disciplina vigente al momento della sua decisione, con la conseguenza che - anche se all'epoca della decisione di merito (e più precisamente, al momento della lettura del dispositivo, irretrattabile nel rito del lavoro) non era ancora in vigore la citata legge n. 662 del 1996 - l'estinzione del giudizio (con contestuale annullamento della sentenza impugnata) va pronunciata in applicazione del sopravvenuto art. 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998. Alla conseguente compensazione delle spese dell'intero giudizio, prevista dalla legge, non osta la compresenza nel medesimo processo, di statuizioni che su altre questioni (come quella della spettanza dell'integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983) abbiano raggiunto l'efficacia del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - rel. Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. NI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 12019/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/06/97 R.G.N. 20908/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 20 dicembre 1996 - 19 giugno 1997, pronunciata fra RA AN (appellante) e l'INPS (appellato) il Tribunale di Roma accogliendo l'appello del RA, dolutosi del fatto che il giudice di primo grado gli avesse concesso solo l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità, senza statuire anche sulla cd. cristallizzazione per il periodo successivo al 30 settembre 1983 - ne dichiarava il diritto "al mantenimento dell'importo dovuto alla data del 30.9.1983 a titolo di integrazione e fino al suo riassorbimento per effetto della perequazione automatica limitatamente agli anni 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992", avendo ritenuto che solo per tali anni fosse stato provato il necessario requisito reddituale, e condannava l'INPS al pagamento delle relative differenze, attribuendo altresì (con statuizioni di cui in questa sede non occorre precisare i termini) accessori e spese processuali del grado.
L'INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza.
RA AN ha depositato procura.
Motivi della decisione
1. Con un unico motivo di ricorso, l'istituto previdenziale - denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 1983/n. 638 (recte, del d.l. 1983/n. 463 convertito da tale legge), in relazione alla sentenza Corte Costituzionale 1994/n. 240, e dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 e 184, della legge 1996/n. 662 - deduce che il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere l'appello del RA, in quanto il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto d'ufficio ai sensi del comma 183 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996. 2. Ad avviso della Corte, in ordine alla controversia oggetto della sentenza investita dal ricorso per cassazione dell'INPS deve pronunciarsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
Va premesso facendo peraltro riferimento solo alla parte finale della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art. 6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 novembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi - decreti - legge non seguiti da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499 e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime ed, infine, la legge 23 dicembre 1998 n. 448. L'art. 1, comma terzo, di ciascuno dei citati decreti - legge nn. 166, 295, 396 e 499 (gli effetti dei quali - decaduti per mancanza di tempestiva conversione - sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma sesto, della legge 28 novembre 1996 n. 608) prevedeva, con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994(oltre che in forza della sentenza della stessa Corte n. 495 del 1993) con compensazione delle spese processuali. Analoga previsione di estinzione è stata dettata dall'art. 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998, il cui art. 36 dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legg. 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Alla stregua della successione temporale dei cennati provvedimenti legislativi, è evidente che l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma, essendo stata pronunziata - il 20 dicembre 1996, non avrebbe potuto emettere alcuna dichiarazione di estinzione del giudizio;
ne' ai - sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 invocata nel presente ricorso dall'INPS, la quale è intervenuta dopo la pronuncia della sentenza (irretrattabile per la funzione propria della lettura del dispositivo nel rito del lavoro) ancorché prima della pubblicazione (19 giugno 1997), ne' ai sensi della previsione di estinzione contenuta nell'ultimo dei decreti - legge sopra menzionati (art. 1, comma 3, d.l. 24 settembre 1996 n. 499), divenuto ormai privo di efficacia nonostante la salvezza di effetti dispostane dall'art. 1, comma sesto, della citata legge 1996/n. 608. Cionondimeno, ed ancorché l'istituto ricorrente non proponga alcuna censura in ordine al merito delle statuizioni rese dal Tribunale, e, in particolare, in ordine alla (da questo ritenuta) sussistenza del requisito reddituale, è opinione del Collegio che la controversia non possa sfuggire alla declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi del citato art. 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998. Invero, premesso che - secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 maggio 1999 n. 6171) - la suddetta previsione di estinzione è applicabile anche alle cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale, non può negarsi che il ricorso per cassazione, sia pure mediante il richiamo di una norma (art. 1, comma 183, della legge 1996/n. 662) entrata in vigore successivamente alla pronuncia (ma prima del deposito) della sentenza, abbia inteso porre in discussione la sussistenza del potere del Tribunale di pronunciare nel merito. Il che, ad avviso del Collegio, dev'essere verificato alla stregua della disciplina (processuale) in vigore al tempo della presente decisione, e, quindi, alla stregua del già menzionato art. 36, quinto comma, della legge 1998/n. 448.
Pertanto, in applicazione di tale norma, s'impone, previa cassazione dell'impugnata sentenza, la pronuncia di estinzione del giudizio dipendendo l'accertamento dell'esistenza del diritto alla cd. cristallizzazione dalla verifica della sussistenza del relativo requisito reddituale e dovendo escludersi - per effetto del ricorso per cassazione proposto dall'INPS e volto a contestare proprio la sussistenza del relativo potere - che costituisca giudicato la verifica al riguardo compiuta dal Tribunale.
Atteso, infine, che l'anzidetta previsione di estinzione non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali, come già chiarito da questa Corte (v., in particolare Cass. 19 giugno 1999 n. 6171 e 13 dicembre 1999 n. 13979) e come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11 - 20 luglio 2000, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del giudizio (limitatamente alla controversia devoluta al Tribunale dall'appello del RA - della spettanza della cd. cristallizzazione e relativi accessori). Tale declaratoria comporta la compensazione delle spese dell'intero processo, non essendo a ciò di ostacolo la compresenza, nel medesimo processo, di statuizioni che, su altre questioni (come quella della spettanza dell'integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983), abbiano raggiunto l'efficacia del giudicato (v. Cass. n. 6171 del 1999 sopra citata).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2001