Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 825
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Sentenza 20 gennaio 2001

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Intervenuta una sentenza d'appello che abbia dichiarato, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e agli accertamenti compiuti in merito al requisito reddituale, il diritto al mantenimento nell'importo dovuto alla data del 30 settembre 1983 di una pensione integrata al minimo per cui l'integrazione non era più dovuta a norma dell'art. 6, comma settimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983 (che ha escluso la possibilità per lo stesso soggetto di fruire dell'integrazione su più di una pensione), il ricorso per cassazione con cui si contesti la mancata dichiarazione dell'estinzione del giudizio a norma dell'art. 1, comma centottantatrè, della legge n. 662 del 1996, pone in discussione la sussistenza del potere di pronunciare nel merito, e la relativa verifica va compiuta dalla Cassazione alla stregua della disciplina vigente al momento della sua decisione, con la conseguenza che - anche se all'epoca della decisione di merito (e più precisamente, al momento della lettura del dispositivo, irretrattabile nel rito del lavoro) non era ancora in vigore la citata legge n. 662 del 1996 - l'estinzione del giudizio (con contestuale annullamento della sentenza impugnata) va pronunciata in applicazione del sopravvenuto art. 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998. Alla conseguente compensazione delle spese dell'intero giudizio, prevista dalla legge, non osta la compresenza nel medesimo processo, di statuizioni che su altre questioni (come quella della spettanza dell'integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983) abbiano raggiunto l'efficacia del giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 825
    Data del deposito : 20 gennaio 2001

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