Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 1
È ammissibile, alla luce dell'art. 428, comma secondo, cod.proc.pen., novellato dall'art. 4 L. n. 46 del 2006, il ricorso della persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere, considerato che la previsione dell'art. 576 cod.proc.pen. - per il quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze pronunciate in giudizio ai soli effetti della responsabilità civile - non è contenuta nel predetto art. 428, comma secondo, cod.proc.pen., oltre ad essere incompatibile con la decisione conclusiva dell'udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della questione. Ne consegue che il ricorso ha natura di impugnazione ai soli effetti penali che non si differenzia da quello proposto dal P.M. e, pertanto, il suo accoglimento - determinando un impulso sul piano dell'esercizio dell'azione penale, anche in presenza e nonostante la possibile acquiescenza del Pubblico Ministero - comporta che il giudice del rinvio non può essere individuato in quello civile competente per valore in grado di appello ma nel giudice penale.
Commentario • 1
- 1. La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2007, n. 35651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35651 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/06/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1023
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 009367/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DD EA P.C.;
contro
2) DE PO AN, N. IL 15/03/1960;
3) NA LU, N. IL 11/02/1946;
avverso SENTENZA del 09/11/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentiti le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, (rigetto del ricorso);
sentiti l'Avv. SIGGIA Elio, difensore della parte civile ricorrente, e l'avvocato GERACI Maurizio, difensore degli imputati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 9.11.2006 il g.u.p. del tribunale di Roma dichiarava, ex art. 425 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di DE PO CE in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p., commi 1, 2, 3, e L. n. 47 del 1948, art. 13, perché il fatto non costituisce reato, nonché nei confronti di NA PI in ordine al reato di cui all'art. 57 c.p., art. 595 c.p., commi 1, 2, 3 e L. n. 47 del 1948, art. 13, perché il fatto non sussiste. Al DE PO era stato contestato di avere, quale autore del comunicato dell'agenzia di stampa "ANSA" in data 7.7.2003, offeso la reputazione di AT ND, con l'attribuzione di un fatto determinato, avendo affermato in tale comunicato: "Tangenti: sette vigili urbani romani rinviati a giudizio" e "i vigili urbani del secondo gruppo, RI, e l'ex comandante ND AT sono accusati di avere estorto denaro e altri beni ad alcuni commercianti del quartiere per chiudere un occhio e ignorare le violazioni alle norme igienico-sanitarie che avrebbero potuto portare alla chiusura di alcuni esercizi commerciali" nonché "la mente del gruppo era proprio AT".
Al NA invece era stato contestato l'omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto delle notizie diffuse con il predetto comunicato.
Il g.u.p., nella suaccennata sentenza, osservava che "l'affermazione secondo cui i vigili urbani ed il AT erano stati accusati di avere estorto denaro ed altri beni ad alcuni commercianti del quartiere" poteva "apparire inesatta"; ma "tale inesattezza" non era "tale da determinare un danno alla immagine ed alla onorabilità del AT ulteriore rispetto a quello dei fatti a lui effettivamente contestati e per i quali era stato rinviato a giudizio" (favoreggiamento personale, falso, minaccia per costringere a commettere un reato).
Il g.u.p. concludeva, quindi, che il DE PO aveva agito "nel corretto esercizio del diritto di cronaca, mentre al NA non era ascrivibile "alcuna omissione di controllo".
Avverso la summenzionata sentenza del g.u.p. il difensore della parte civile costituita (AT ND), munito di procura speciale, proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Con i motivi, detto difensore deduceva:
1) Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca.
Il AT sarebbe stato qualificato come "la mente" di un gruppo di vigili urbani estorsori, laddove egli in effetti sarebbe stato rinviato a giudizio per altri reati, ma non per quello di estorsione o di concussione. Non distinguendo le posizioni e gli addebiti dei singoli imputati rinviati a giudizio il giornalista avrebbe violato il principio della verità della notizia pubblicata, risultando impossibile per il lettore comprendere che il AT non sarebbe mai stato imputato di concussione. Il g.u.p., pur ammettendo "l'inesattezza" della notizia riportata nel comunicato ANSA, avrebbe ritenuto che tale inesattezza sarebbe stata resa irrilevante dall'identità del disvalore sociale del reato realmente contestato al AT (favoreggiamento personale) e di quello attribuitogli dal giornalista (concussione). Il g.u.p. avrebbe, altresì, violato il principio della presunzione di innocenza, atteso che, all'esito del giudizio di primo grado, il AT sarebbe stato assolto dal delitto di favoreggiamento.
2) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
Il g.u.p., per poter sostenere l'operatività della predetta esimente, sarebbe stato costretto ad affermare, da un lato, la verità (parziale) della notizia, dall'altro, l'irrilevanza della sua non rispondenza al vero. In particolare, il g.u.p. avrebbe sostenuto in un primo momento che l'attribuzione al AT del delitto di concussione in luogo di quello di favoreggiamento sarebbe coincisa con le risultanze investigative e che pertanto la notizia sarebbe stata vera, trascurando il decreto di rinvio a giudizio per reati diversi;
successivamente avrebbe ammesso l'assenza di veridicità della notizia, qualificandola come "inesattezza" ed adducendo una serie di argomentazioni inconferenti per sostenerne l'irrilevanza. Occorre, in primo luogo, rilevare che il ricorso è ammissibile ai sensi del nuovo testo dell'art. 428 c.p.p. come modificato dalla L.20 febbraio 2006, n. 46.
Circa la natura di detto mezzo di impugnazione, deve essere evidenziato che esso "non è limitato ai soli effetti civili, perché una tale limitazione, tuttora esplicitamente imposta dall'art. 576 c.p.p., comma 1 per le impugnazioni della parte civile contro le sentenze pronunciate in giudizio, non è prevista dall'art. 428 c.p.p., comma 2, oltre ad essere incompatibile con la natura della decisione conclusiva dell'udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia" (Cass. Sez. 5, 15.1.2007. 5668).
Per questa ragione non è possibile, in caso di accoglimento del ricorso, individuare (come anche si legge in Cass. Sez. 4, 25.10.2006, n. 11960) il giudice dell'eventuale rinvio in quello civile competente per valore in grado di appello, dal momento che il riconoscimento della fondatezza del ricorso della parte civile contro la sentenza liberatoria del g.u.p. comporta di fatto un impulso sul piano dell'esercizio dell'azione penale pure in presenza e nonostante la possibile acquiescenza del P.M..
In altre parole e come sostenuto anche dalla dottrina, la parte civile, in precedenza dotata solo del potere di sollecitare il P.M. alla proposizione di impugnazione (art. 572 c.p.p.) viene ora chiamata a criticare la decisione di non luogo a procedere unicamente ai fini penali, non provvedendo tale sentenza sui profili civilistici relativi al processo. Il ricorso della parte civile non si differenzia, perciò, da quello del P.M., rivestendo la prima ruolo di "attore penale" (Cass. Sez. 5, 3.5.2007, Pappaianni ed altri). Passando all'esame del ricorso, deve essere rilevato che esso è fondato.
Questa Corte Suprema ha affermato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, può essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia sia vera;
b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti;
v) che l'informazione venga mantenuta nei limiti dell'obiettività (Cass. Sez. 5, 16.12.2004, n. 4009). In particolare, in tema di cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all'art. 51 c.p., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto (Cass. Sez. 5, 3.6.1998, n. 8036). D'altra parte, ai fini della sussistenza della scriminante de qua, nell'ipotesi in cui una serie di fatti venga attribuito ad un gruppo di persone, perché possa dirsi soddisfatto il principio del rispetto della verità obiettiva, occorre che sia specificato a quali di tali persone i singoli episodi vengono attribuiti per intero ed a quali in modo parziale, determinandosi altrimenti nel destinatario della notizia la falsa impressione che ad ognuno dei soggetti indicati i fatti sono stati attribuiti nel loro insieme (Cass. Sez. 5, 19.10.2001, n. 43483). Alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati e sulla base delle risultanze processuali esposte nella sentenza impugnata, deve essere escluso che, nella specie, sia stato rispettato il criterio della verità obiettiva della notizia pubblicata e che conseguentemente possa operare l'esimente dell'art. 51 c.p.. Invero, il "lancio" ANSA, nel riportare la notizia del rinvio a giudizio del AT e di altri vigili urbani del gruppo del medesimo AT, non ha effettuato alcuna distinzione tra le posizioni e gli addebiti di ciascuno di loro, lasciando intendere al lettore che anche il AT era stato rinviato a giudizio per estorsione (rectius concussione).
Anzi, il AT è stato qualificato come la "mente" di un gruppo di vigili urbani estorsori (rectius concussori), mentre egli in realtà era stato rinviato a giudizio per reati meno gravi. La circostanza, riferita nella sentenza impugnata, che il AT sarebbe stato "inizialmente accusato di avere capeggiato il gruppo di vigili urbani dediti a fatti di concussione e corruzione" è ininfluente, poiché era obbligo del giornalista dare atto del mutamento dell'accusa.
Questa Corte Suprema ha, infatti, chiarito che, in materia di diffamazione a mezzo stampa, al giornalista che intenda dare conto di una vicenda, la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'acquisizione della notizia, incombe l'obbligo stringente in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi aggiornare la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo (Cass. Sez. 5, 6.4.1999, n. 5356). La tesi dell'identità del disvalore tra i reati attribuiti nel "lancio" ANSA al AT e quelli per cui quest'ultimo è stato rinviato a giudizio, formulata dal giudice di merito per superare la contraddizione tra la non corrispondenza al vero della notizia, definita "inesattezza", e l'irrilevanza di tale cd. "inesattezza", non è condivisibile, atteso che il reato di concussione attribuito dal giornalista al AT, sia nella configurazione delineata dal legislatore, sia nella coscienza collettiva, è considerato più grave e produttivo di maggiore allarme sociale di quelli effettivamente contestati al ricorrente nel decreto che dispone il giudizio (favoreggiamento personale, falso, minaccia per costringere a commettere un reato).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al g.u.p. del tribunale di Roma (in diversa persona), per nuovo esame nel rispetto dei principi giuridici sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 26 giugno 2007 Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2007