Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2007, n. 35651
CASS
Sentenza 26 giugno 2007

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Massime1

È ammissibile, alla luce dell'art. 428, comma secondo, cod.proc.pen., novellato dall'art. 4 L. n. 46 del 2006, il ricorso della persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere, considerato che la previsione dell'art. 576 cod.proc.pen. - per il quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze pronunciate in giudizio ai soli effetti della responsabilità civile - non è contenuta nel predetto art. 428, comma secondo, cod.proc.pen., oltre ad essere incompatibile con la decisione conclusiva dell'udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della questione. Ne consegue che il ricorso ha natura di impugnazione ai soli effetti penali che non si differenzia da quello proposto dal P.M. e, pertanto, il suo accoglimento - determinando un impulso sul piano dell'esercizio dell'azione penale, anche in presenza e nonostante la possibile acquiescenza del Pubblico Ministero - comporta che il giudice del rinvio non può essere individuato in quello civile competente per valore in grado di appello ma nel giudice penale.

Commentario1

  • 1La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2007, n. 35651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35651
Data del deposito : 26 giugno 2007

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