Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/1999, n. 5356
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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In materia di diffamazione a mezzo della stampa, al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca di acquisizione della notizia, incombe l'obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi "aggiornare" la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile. Sotto tal profilo, ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale, è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/1999, n. 5356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5356
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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