Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
In materia di diffamazione a mezzo della stampa, al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca di acquisizione della notizia, incombe l'obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi "aggiornare" la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile. Sotto tal profilo, ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale, è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/1999, n. 5356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5356 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 6.4.1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato Luigi Calabrese " N. 717
3. " Pasquale Perrone " REGISTRO GENERALE
4. " Pierfrancesco Marini " N. 33895/98
che ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OT OV, nato il [...] a [...], res.te in via Roselle n. 131, Roma, dom.to in Roma, Piazza Colonna 366
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 14.4.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. ER Ciardullo che ha concluso per il rigetto del ricorso e rifusione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame di OT OV avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 10.4.1997, lo aveva condannato alla pena di lire 2.000.000 di multa ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, quale responsabile di diffamazione a mezzo della stampa (il quotidiano "Il Tempo", da lui diretto) in danno di tale NZ ER, indicato, in due diversi articoli, pubblicati lo stesso giorno, come "accusato di abuso di ufficio" e "...già discusso protagonista dello scandalo POP, attualmente all'esame del Tribunale dell'Aquila".
La Corte territoriale, invero, escludeva in capo al OT il "consapevole consenso" alla pubblicazione delle notizie, e gli addebitava, invece, responsabilità per omissione di controllo sulla stampa: pertanto, qualificato il fatto come punibile ai sensi dell'art.57 C.P., rideterminava la pena in L.
1.000.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per: 1) erronea applicazione della legge penale in punto al mancato riconoscimento dell'errore scusabile nell'esercizio del diritto di cronaca;
2) violazione di legge, ovvero illogicità manifesta, in punto al giudizio di offensività della notizia pubblicata.
In data 11.1.1999, NZ ER, parte civile, ha presentato memoria difensiva.
All'odierna pubblica udienza, il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore della parte civile ha concluso egli pure per il rigetto, con diritto alla rifusione delle spese.
Con il primo motivo, il ricorrente si duole che nel caso di specie non sia stata ravvisata ipotesi di errore scusabile, atteso che la notizia pubblicata (indagine in corso nei confronti di NZ ER per i reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) era stata preventivamente verificata con ogni cura, e trovata corrispondente a verità; l'errore scusabile, almeno sotto il profilo putativo, traeva dal fatto che, nelle more tra l'acquisizione della notizia e la pubblicazione della medesima, il competente GIP aveva depositato presso la propria cancelleria il decreto di archiviazione, ed era risultato impossibile verificare tale circostanza "dell'ultimo momento".
Detto motivo deve ritenersi infondato.
Noto è, infatti, che ai fini dell'effetto scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in tema di reato di diffamazione con il mezzo della stampa, per stabilire se siano stati rispettati i limiti di tal diritto, occorre aver riguardo alla verità, quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa.
L'eventuale discrepanza fra i fatti pubblicati e quelli effettivamente accaduti non esclude, quindi, che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca anche sotto il profilo putativo, allorché l'agente, assolto ad ogni onere connesso ad adeguato controllo della veridicità delle notizie che intende diffondere, si trovi però, al momento della pubblicazione, ad avere incolpevolmente una percezione erronea o difettosa della realtà. L'onere verificatorio di veridicità della notizia pubblicata è ritenuto assolto, peraltro, quando il giornalista dimostri di avere posto ogni cura negli accertamenti svolti per stabilire la verità sostanziale dei fatti, ed indubbiamente, sotto tal profilo, la prova dell'affidamento ad una fonte privilegiata o, comunque, qualificata, vale a giustificare la scriminante.
Nel caso di specie, tuttavia, tesi del ricorrente è che il cronista avrebbe appreso una notizia vera (indagine penale in corso a carico di NZ ER) ricorrendo a fonte qualificata e che, però, la successiva archiviazione dei fatti per i quali era stata avviata l'indagine, sarebbe rimasta incolpevolmente ignota al cronista stesso;
la "novità", sopravvenuta al momento di acquisizione delle informazioni, avrebbe reso scusabile la diffusione di notizia ormai non attuale.
Premesso che il ricorso non considera come la responsabilità sia stata riconosciuta anche in relazione ad omesso controllo sul secondo articolo, che riferiva di "ulteriori guai giudiziari per il NZ", non riscontrati come veri, non può assolutamente condividersi che nella specie l'imputato sia incorso in errore scusabile e che, dunque, l'impugnata sentenza sia incorsa in erronea applicazione della scriminante, dedotta nella forma putativa.
Lo stesso ricorrente, anzitutto, sostenendo "l'originaria" verità della notizia (indagine penale in corso a carico del NZ), data ad epoca anteriore al 20 maggio 1994, quando cioè intervenne il decreto di archiviazione, l'accesso del giornalista alla qualificata fonte informativa.
Orbene, l'assunto che il cronista avrebbe fatto pieno affidamento sulla qualità della fonte informativa, ed il direttore di tanto si sia ragionevolmente "fidato", mostra di non voler minimamente affrontare il quesito se il dovere verificatorio di veridicità della notizia sia stato assolto al momento della pubblicazione. Il ricorso è sostanzialmente muto su tale punto fondamentale, e non può evidentemente trovare spazio ed applicazione il principio di esenzione dal dovere di controllo, le tante volte in cui ad una corretta verifica iniziale succeda nel tempo un evento che privi la notizia stessa del carattere dell'attualità e la renda, quindi, oggettivamente priva di fondamento (e dunque falsa). Posto che si verte pur sempre in ipotesi di notizie lesive dell'altrui reputazione, un simile principio, estremamente generalizzato, finirebbe per giustificare proprio la pubblicazione di notizie che si siano rivelate, per sviluppi ulteriori o, se del caso, addirittura per intervento giudiziale, destituite di fondamento, ed in ordine alle quali, quindi, il soggetto coinvolto risulti esserlo stato se non del tutto estraneo;
dovrà, piuttosto, caso per caso accertarsi se, ed in quali limiti e termini, sia stato possibile al cronista, appresa la notizia come "vera", seguirne gli sviluppi prima di dar corso alla pubblicazione e parallelamente, al direttore della stampa attendere al proprio dovere di superiore controllo. In particolare, a chi intenda dar conto di una vicenda che implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca di acquisizione della notizia, corre un obbligo ancor più stringente, in ragione del naturale niente affatto prevedibile del percorso processuale della vicenda, di completare e quindi "aggiornare" la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o di ancor più idonee, se ne possa lecitamente disporre.
Sotto tal profilo, qualunque individuo coinvolto in indagini di natura penale, è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse. Nella specie, tali principi, che si trasfondono in precisi limiti dell'esercizio del diritto di informazione, non risultano essere stati rispettati.
Denunciandosi una impossibilità "tout court" di mirato controllo di veridicità della notizia, il ricorrente finisce con il riconoscere che la stessa fu pubblicata senza alcuna ulteriore verifica dopo quella iniziale.
Lo stesso ricorrente, del resto, si mostra incapace di cogliere l'essenza del problema, poiché, in proposito, anziché illustrare le ragioni dell'involontario errore, si limita a proporre l'unico argomento del breve spazio temporale trascorso fra l'apprensione della notizia, da parte dell'autore dell'articolo, e l'incontrollabile esito delle indagini.
Tale circostanza, in realtà, non individua un intervallo temporale - fra momento di acquisizione della notizia e quello di sua diffusione - tanto esiguo da configurare, di per ciò solo, una impossibilità di verifiche ulteriori ed effettivi controlli sulla pubblicazione;
ma, di più, la stessa risulta sostanzialmente neutra, ed anzi disarmonica, se non addirittura antinomica, rispetto l'assunto di originaria disponibilità di qualificata fonte informativa, poiché nulla, allora, avrebbe dovuto impedire un nuovo accesso alla medesima all'atto di "mettere in macchina" l'articolo.
Nessun errore scusabile, dunque, ha condotto a difettosa percezione della realtà e ad impossibilità di controllo sulla pubblicazione, ed è manifesta, invece, la rappresentazione di una notizia pubblicata a distanza di tempo dalla sua acquisizione, senza più alcuna cura di verificarne il permanente requisito di veridicità; e la sentenza, che ha perfettamente colto l'omissione di tal dovere (con motivazione che fa riferimento ulteriore, e non privo di pregio, ad un superiore obbligo di prudenza, in ragione della contemporanea candidatura, in schieramenti politici "avversi", della parte lesa e del capo redattore della cronaca locale che ospitò la notizia, in imminente competizione elettorale), non si presta, quindi, a censure di inosservanza di legge e, tanto meno, di illogica motivazione. Con il secondo motivo, viene dedotto che la notizia non avrebbe comunque leso l'integrità morale del NZ, posto che costui era stato effettivamente indagato;
del resto, una simile qualifica non assumerebbe un reale significato di disvalore, atteso che le indagini costituiscono atto dovuto, indotto da denuncia che potrebbe anche risultare del tutto destituita di fondamento.
Anche tale motivo è infondato.
Il primo argomento, infatti, omette di considerare che la pubblicazione della notizia, apparsa quando l'indagine si era risolta felicemente per il NZ, e valsa a rappresentarlo comunque coinvolto in fatti penali (certo non bagatellari: abuso di ufficio), rendendone un'immagine negativa che la sopravvenuta archiviazione, non incolpevolmente trascurata, non giustificava. Quanto al secondo argomento, deve recisamente negar che la qualifica di indagato non sia percepita dal comune lettore in termini di disvalore.
La reputazione, infatti, consiste nell'opinione o stima di cui l'individuo gode in seno alla società in ragione delle proprie qualità e capacità, ed è indubbio che fra queste l'onestà di vita e di costumi assuma peso decisivo;
la notizia che taluno è soggetto ad indagine penale, induce un dato oggettivo avvertito negativamente da chiunque, e credibilmente scalfisce l'originario giudizio estimatorio, assolutamente impossibile al medio lettore di percepire immediatamente l'ipotetica falsità o infondatezza dell'accusa. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ponendo a carico del ricorrente le spese del procedimento ed il rimborso di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessive L.1.500.000, onorario compreso. Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 6 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999