Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
In tema di cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi. (Fattispecie in cui è stato ritenuto diffamatorio affermare, contrariamente al vero, che l'imputato era stato arrestato).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Cronaca giudiziaria e errore del giornalista (Cass. 3073/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
- 4. Doveri dei giornalisti, diritto di cronaca (in particolare giudiziaria) e di criticaAccesso limitatoFranco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 4 gennaio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8036 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 3.6.98
1. Dott. B. Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " R.L. Calabrese " N. 1152
3. " N. Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " A. Amato " N. 46408/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PE MA, n. Lecce 11.8.41 avverso la sentenza 19.9.97 corte app. Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. V. Martusciello che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore avv. Di Majo.
Motivi della decisione
PE MA ricorre avverso la sentenza della corte d'appello di Roma, confermativa di quella del tribunale con la quale è stato condannato per diffamazione aggravata a mezzo stampa, in riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" di cui era direttore, recante il titolo "Sud Pontino-Rubavano giornali: arrestati", che offendeva la reputazione di EM EN. I giudici di merito escludevano la scriminante ex art. 51 cp, poiché la p.o., pur sottoposta a procedimento penale, non era stata raggiunta da provvedimenti coercitivi.
Il ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto la notizia è priva di offensività, poiché la restrizione della libertà non implica un maggior grado di responsabilità, mentre determinante è la circostanza, storicamente provata, che il querelante è stato coinvolto nelle indagini per i fatti narrati nell'articolo e che la polizia eseguì degli arresti. Il PE lamenta ancora la nullità della prima pronuncia, per l'omessa contestazione dell'aggravante pacifica, nonché la mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione tacita di querela, a cagione della perdurante irreperibilità del EM. Il ricorso è infondato.
In tema di cronaca giudiziaria è vietato al giornalista (ed al direttore nell'ambito dello schema normativo dello art. 57 c.p.) fondare la propria attività su mere voci e illazioni raccolte, anticipare il contenuto di provvedimenti del giudice o del pubblico ministero ed attribuire ad essi una valenza (negativamente caratterizzata per i riflessi che ne derivano alla reputazione dei soggetti implicati) maggiore di quella reale. La verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all'art.51 cp, ogniqualvolta essa al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità dev'essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto (sez. V, 18.12.80, Faustini), poiché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che non sia necessario ai fini informativi. Nella specie è evidente la carica lesiva della notizia non veritiera dell'arresto, dal momento che l'adozione della cautela più afflittiva, lungi dal porsi come elemento anodino nel contesto dell'informazione, denota l'apprezzamento negativo del giudice in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art.274 cpp, con riverbero immediato di siffatto giudizio sulla personalità, pur se prognostico, presso l'opinione pubblica.
La nullità dedotta, essendo di carattere relativo, ove esistente, sarebbe comunque sanata dalla mancata prospettazione coi motivi di appello.
L'omessa comparizione della persona offesa e la mancata costituzione di parte civile non costituiscono remissione tacita di querela, trattandosi di comportamenti omissivi, improduttivi di effetti (e pluribus, v. sez. VI, 27.2.88, n. 2708, Pisciottani). Il ricorso va, dunque, rigettato, con le conseguenze di legge.
P T M
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata sentenza condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998