Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2004, n. 4009
CASS
Sentenza 16 dicembre 2004

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In tema di diffamazione a mezzo stampa può essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l'informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività.(La Corte, affermando il principio - e precisando che, quando la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell'altrui reputazione -, ha ritenuto rilevante per l'opinione pubblica conoscere i commenti, violenti e sprezzanti, espressi dai parenti degli imputati di uno stupro nei confronti della vittima).

Commentario1

  • 1Questioni in tema di diffamazione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    di Alessandro D'Andrea Sommario: 1 Premessa 2 L'esimente del diritto di cronaca 3 Il diritto di critica 4 Questioni ulteriori Indice delle sentenze citate 1. Premessa Il reato di diffamazione, in particolar modo nella forma aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., è stato reiteratamente oggetto di considerazione nella giurisprudenza della Corte ancora nell'anno di riferimento, durante il quale sono state pronunciate numerose decisioni sul tema. La maggior parte di esse ha riguardato l'individuazione dei limiti ermeneutici entro cui consentire la configurazione delle esimenti putative del diritto di cronaca e del diritto di critica, idonee ad escludere la responsabilità penale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2004, n. 4009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4009
Data del deposito : 16 dicembre 2004

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