Sentenza 11 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8331 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 833 1/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA etto Prelera шовоник SEZIONE PRIMA CIVILE controleerd Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 3164/00 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 22987 Dott. Walter CELENTANO 1725 Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 20/02/02 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AF GI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI RE DI ROMA 57, presso l'avvocato DOMENICO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAPPUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio PEGORARO, giusta procura a all'avvocato WLADIMIRO dal Sig. Jole margine del ricorso;
per diritti € 4,5455 11 GIU 2002
- ricorrente -
contro
TA RA;
intimata - CANCELLERI avverso la sentenza n. 2052/98 della Corte d'Appello di 2002 VENEZIA, depositata il 24/12/98; 453 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cappucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SE notificava а ZI RT Giuseppe precetto per L. 12.198.022 a fronte di effetti cambia- rii dalla stessa rilasciati in suo favore. La RT proponeva opposizione sostenendo che i titoli erano di favore e che erano stati rilasciati a fronte della pro- messa del prenditore di pagarli egli stesso, al momento in cui il giratario per l'incasso lo avesse richiesto. SE resisteva alla opposizione affermando la sus- sistenza del rapporto causale sottostante al rilascio degli effetti. Il Tribunale di Verona respingeva l'opposizione. la EZ accoglieva l'appello della dona, edCorte di accoglieva quindi l'opposizione al precetto. il secondo giudice riteneva che tra le parti era stata conclusa una novazione del rapporto obbligatorio che aveva dato luogo alla emissione delle cambiali azionate, con con- seguente estinzione del medesimo e nullità del prefetto 2 intimato. Contro questa sentenza ricorre per cassazione con due motivi il SE. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso SE lamenta la violazione dell'art. 112 cpc. Sostiene che la corte di merito ha esaminato di ufficio una eccezione che so- lo la parte avrebbe potuto avanzare, individuando una novazione estintiva della obbligazione azionata. La sentenza pertanto sarebbe nulla. 1a) Osserva il collegio che la RT con la sua opposizione, ed in tutto il susseguente dibattito pro- cessuale, ha avanzato due posizioni. Anzitutto ha SO- stenuto l'inesistenza della obbligazione cambiaria per insussistenza di qualunque rapporto causale sottostan- te, giacchè a suo dire le cambiali ebbero carattere di favore. Quindi ha sostenuto il parziale adempimento della obbligazione cambiaria stessa, anche attraverso il rilascio di effetti di terzi. Quest'ultima allega- zione, relativa ad un circostanza peraltro pacifica, è stata utilizzata dal giudice del merito per ricostruire la fattispecie giuridica diversamente dalla prospetta- zione della parte, ma in coerenza con la affermata ine- sistenza di ogni obbligo da parte sua. Così operando il giudice ha fatto uso del suo pote- 3 re di qualificare i fatti di causa in modo autonomo e non ha violato il contraddittorio come preteso dalla parte ricorrente perchè i fatti valutati sono tratti dal dibattito processuale. 2) Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso da esaminarsi congiuntamente giacchè sono connessi e in parte sovrapponibili il ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell'art. 1230 CC conseguente a suo dire dall'avere omesso la sentenza impugnata di individuare gli elementi costitutivi della novazione e particolar- mente l'animus novandi. Quindi lamenta la carenza e la insufficienza della motivazione sui punti decisivi del- la controversia. In particolare il giudice del merito non avrebbe compreso che intento delle parti non era di novare ma piuttosto di aggiungere garanzie al medesimo credito. 2a) Osserva il collegio che la ricostruzione della fattispecie, nel senso che si è detto esaminando il primo motivo, è avvenuta proprio in base alla ribadita consapevolezza da parte del giudice del merito della necessità di accertare la volontà di novare, stante la insufficienza del solo rilascio di nuove cambiali, che in astratto potrebbe significare altro intento, (la sentenza cenna alla ipotesi della dilazione di pagamen- to). Quindi il giudice movendo da tale esatta premessa individua nelle circostanze di fatto lumeggiate dalla testimonianza Danieli gli elementi capaci di far indi- viduare la volontà di estinguere la vecchia obbligazio- ne e di crearne un'altra. La doglianza è dunque infondata laddove allega vio- lazioni di legge che non sussistono ed inammissibile allorchè tenta di riesaminare i fatti che invece sono accertati con motivazione che non ammette censure in questa sede. 3) Il ricorso deve essere respinto. Non deve darsi pronuncia sulle spese dal momento che l'intimato non ha spiegato attività in questa sede.
P.Q.M.
109T 129,11 La Corte rigetta il ricorso. 456T 20,66 In Roma il 20 febbraio 2002. 149,77 довт 6,00 155.77 Il Consigliere estensore Il Presidente тот таи (Giuseppe Maria Berruti) DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Maria Di UZ Oggi, Marie Dr IL CANCELLIERE Maria Di ZO Di صممbu 5 --