Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
La misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale è applicabile anche a soggetto che già al momento della proposta sia residente all'estero, fermo restando che l'esecuzione della stessa è comunque subordinata alla presenza del proposto nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2016, n. 50847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50847 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
50 847 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1262/2016 MAURIZIO FUMO -Presidente REGISTRO GENERALE GRAZIA LAPALORCIA N.19236/2016 FRANCESCA MORELLI GRAZIA MICCOLI - Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ ME nato il [...] a [...] avverso il decreto del 15/01/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; All - Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria ha, col decreto impugnato, confermato l'applicazione - carico di ZZ CA - della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni quattro, ai sensi della legge n. 575 del 31 maggio 1965 (ora, artt. 4 e 6 del d.lgs n. 159 del 6 settembre 2011), siccome indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa 'ndrangheta, quale capo ed organizzatore del "locale" di Grotteria. Alla base della decisione vi è il contenuto di conversazioni intercettate il 14 e il 20 agosto 2008 e gli esiti dei servizi di osservazione effettuati l'11/11/2009. 2. Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso il difensore del proposto, affidandosi alle ragioni di censura di seguito indicate. Con un primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 4 e 6 del d.lgs. 159/2011, per la ragione che è stata applicata una misura di prevenzione personale a soggetto che, già al momento della proposta, era residente all'estero (in Canada). Col secondo motivo deduce un'apparenza di motivazione. Lamenta che il Tribunale e la Corte d'appello abbiano fondato il giudizio di pericolosità sociale sui pochi dialoghi intercettati, già utilizzati nel procedimento penale instaurato a suo carico e debitamente confutati. Col terzo motivo rinnova le doglianze concernenti il giudizio di pericolosità sociale, per non essere stata compiutamente motivata l'attualità della pericolosità, desunta da dialoghi risalenti al 2008 e relativi a soggetto incensurato. Contesta che il requisito dell'attualità della pericolosità sia desumibile dal solo coinvolgimento in un procedimento penale avente ad oggetto reati associativi di tipo mafioso e a prescindere da una indagine svolta con riferimento al momento applicativo della misura. Col quarto motivo lamenta una mancanza di motivazione in ordine all'applicazione, oltre che della sorveglianza speciale, anche dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nonché in ordine alla durata della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Tutti i motivi di censura sono infondati. 2 ou 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nessuna norma -tantomeno gli articoli 4 e 6 del d.lgs. 159/2011 vietano l'applicazione delle misure di - prevenzione personali a soggetto residente all'estero. Valgono per detti soggetti, pertanto, le norme stabilite per "chiunque" si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 4 della legge suddetta, fermo restando che l'applicabilità concreta della misura è subordinata alla presenza del proposto in territori soggetti alla sovranità dello Stato. Tanto, a prescindere dal fatto che - come si legge nel provvedimento impugnato il periodo di permanenza all'estero di ZZ si è concluso con la sua espulsione dal territorio nordamericano.
2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo di impugnazione, perché il vizio di motivazione in materia di prevenzione non è deducibile in sede di legittimità, come ribadito di recente anche dalla Corte Costituzionale. Rileva soltanto la omessa motivazione o la mera apparenza della stessa, che costituiscono violazione di legge e precisamente dell'art. 125 c.p.p., comma 3. Nel caso di specie, però, non può parlarsi di motivazione omessa, giacché il Tribunale e la Corte d'appello hanno chiaramente collegato il giudizio sulla pericolosità sociale del proposto a fatti e circostanze di rilievo penale, rappresentati da plurime intercettazioni ambientali effettuate nella lavanderia Ape Green, gestita dal capomafia Giuseppe Commisso, nel corso delle quali ZZ discute con l'interlocutore di vicende e cariche di 'ndrangheta ai massimi livelli, nonché da intercettazioni telefoniche tra altri soggetti, nel corso delle quali si parla di ZZ come mafioso posto a capo del "locale" di Grotteria. Il tutto confermato dalla partecipazione del proposto ad una riunione di mafia, in cui veniva conferita la dote di "santa" a EL D'ST. Trattasi di evidenze probatorie chiaramente indicative di appartenenza mafiosa, sicché i giudizi del Tribunale e della Corte d'appello di Reggio Calabria appaiono pure sorretti contrariamente all'assunto del ricorrente da congrua e logica- motivazione.
3. Quanto all'attualità della pericolosità, va ribadito il tradizionale orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (da ultimo, Cass., n. 8106 del 21/01/2016). Tanto, a prescindere dal fatto che, nelle specie, la misura è stata applicata nel 2011, e quindi a breve 3 ои distanza dai fatti che ne hanno generato l'applicazione, e dal fatto che l'attualità della pericolosità è stata adeguatamente dimostrata col richiamare il ruolo verticistico ricoperto da ZZ, nonché l'assenza di qualsiasi indizio di dissociazione.
4. Quanto sopra esclude altresì il vizio di motivazione in ordine alla durata della misura e all'imposizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Sebbene sia indubitabile che il giudice della prevenzione debba fornire adeguata motivazione anche in ordine agli aspetti suddetti (Cass., n. 3057 del 1/10/1990), tuttavia, le ragioni per cui la sorveglianza speciale venga rafforzata col limitare i movimenti del proposto sul territorio e quelle attinenti alla durata della misura possono ricavarsi implicitamente dall'ordito del provvedimento, allorché contenga gli elementi necessari alla valutazione del grado della pericolosità e del livello di prevenzione che, con l'imposizione della misura, si è inteso assicurare. Nella specie, l'evidenziazione della posizione occupata da ZZ nel sodalizio - che gli conferiva il potere di autorizzare l'apertura di "locali" in altre parti del territorio nazionale (pag. 3) - e della capacità del proposto di operare, per lungo tempo, nell'associazione, senza rivelarsi all'esterno, costituiscono elementi sufficienti a spiegare sia l'imposizione del predetto obbligo aggiuntivo, sia la durata della prevenzione.
5. Segue il rigetto del ricorso, atteso che i motivi proposti, pur se non tutti inammissibili, risultano infondati per le ragioni fin qui esposte. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/10/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Maurizio Fumo) esnifi my ERIA 30 NOV 2016 addl мин IL PUNG 4