Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2002, n. 37771
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Sentenza 25 ottobre 2002

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È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli art.517, 438 cod. proc. pen. e 4-ter del d.l. 7 aprile 2000, n.82 convertito dalla legge 5 giugno 2000, n.144 - nella parte in cui in caso di contestazione suppletiva in dibattimento non consentono all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato -, in quanto non sussiste il vulnus del principio di uguaglianza, rispetto al trattamento riservato agli imputati per reati puniti con l'ergastolo, ammessi ad accedere al giudizio abbreviato anche nel corso del dibattimento di primo grado, trattandosi di situazioni assolutamente eterogenee (per di più con l'utilizzazione, quale tertium comparationis di una norma transitoria quale l'art.4-ter del d.l. 7 aprile 2000, n.82 convertito dalla l. n. 144 del 2000), ne' sussiste il contrasto con l'art.24 Cost., poiché la preclusione del rito abbreviato è giustificata dal fatto che la contestazione suppletiva è evenienza non infrequente e non imprevedibile in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, sicché il rischio della scelta in ordine alla richiesta o meno del rito abbreviato non può che addebitarsi all'imputato(cfr. Corte cost. sent. n. 593 del 1990, e sent. n. 265 del 1994, sent. n. 129 del 1993, sent. n. 316 del 1992).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2002, n. 37771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37771
    Data del deposito : 25 ottobre 2002

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