Sentenza 25 ottobre 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli art.517, 438 cod. proc. pen. e 4-ter del d.l. 7 aprile 2000, n.82 convertito dalla legge 5 giugno 2000, n.144 - nella parte in cui in caso di contestazione suppletiva in dibattimento non consentono all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato -, in quanto non sussiste il vulnus del principio di uguaglianza, rispetto al trattamento riservato agli imputati per reati puniti con l'ergastolo, ammessi ad accedere al giudizio abbreviato anche nel corso del dibattimento di primo grado, trattandosi di situazioni assolutamente eterogenee (per di più con l'utilizzazione, quale tertium comparationis di una norma transitoria quale l'art.4-ter del d.l. 7 aprile 2000, n.82 convertito dalla l. n. 144 del 2000), ne' sussiste il contrasto con l'art.24 Cost., poiché la preclusione del rito abbreviato è giustificata dal fatto che la contestazione suppletiva è evenienza non infrequente e non imprevedibile in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, sicché il rischio della scelta in ordine alla richiesta o meno del rito abbreviato non può che addebitarsi all'imputato(cfr. Corte cost. sent. n. 593 del 1990, e sent. n. 265 del 1994, sent. n. 129 del 1993, sent. n. 316 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2002, n. 37771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37771 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 25/10/2001
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1253
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 24635/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA MM;
avverso la sentenza 3 aprile 2001 della corte di appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. CA MM ricorre per cassazione contro la sentenza 3 aprile 2001 con la quale la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione 21 giugno 2000 del locale Tribunale - che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 2 due di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 314 (perché, quale vicesovrintendente addetto all'ufficio denunce del commissariato Rifredi, avendo, per ragioni del suo ufficio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro, più in particolare, di lire 12.074.000 in contanti e di lire 13.260.000 sul libretto al portatore della Banca Popolare dell'Etruria intestato a IN OT nonché di altre cose mobili di proprietà statale in assenza di eredi del IN, il tutto consegnatogli da due funzionari della Regione Toscana, se ne appropriava), 476, 1^ e 2^ comma, c.p. (per avere distrutto il verbale di ritrovamento redatto dai funzionari della Regione Toscana, depositato presso il Commissariato Rifredi, reato contestato all'udienza del 18 maggio 2000) - riduceva la pena inflitta in primo grado ad anno uno e mesi sei di reclusione. Il ricorrente ha articolato due ordini di motivi.
Con il primo eccepisce l'illegittimità in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 517, 438 c.p.p. e 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in cui, in caso di contestazione suppletiva in dibattimento, non consente all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato.
Sarebbe vulnerato sia il principio di eguaglianza rispetto al trattamento riservato agli imputati per reati puniti con l'ergastolo, ammessi ad accedere al giudizio abbreviato anche nel corso del dibattimento di primo grado, sia il diritto di difesa perché la mera possibilità di richiedere l'udienza preliminare pone l'imputato in una condizione di particolare difficoltà, prevedendo l'art. 517 c.p.p. l'alternativa tra il simultaneus processus e la scelta di sostenere due processi in luogo di uno solo.
Con il secondo lamenta violazione dell'art. 314, 2^ comma, c.p., per avere il giudice a quo omesso di ritenere l'uso momentaneo della cosa.
2. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Il denunciato contrasto con il principio di eguaglianza è palesemente insussistente per l'assoluta eterogeneità delle situazioni poste a confronto (per di più, con l'utilizzazione, quale tertium comparationis di una norma transitoria, quale è quella dell'art.
4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito dalla legge 5 giugno 2000, n. 144) e per le complementari finalità - del tutto specifiche, volte come appaiono, a consentire, secondo condizioni e cadenze predeterminate - la possibilità di fruire della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p., appositamente richiamato dall'art.
4-ter, comma 2, del detto decreto-legge - che la disposizione evocata come tertium è destinata a perseguire. Ancora, privo di consistenza è il denunciato vulnus al diritto di difesa, potendo qui ripetersi che l'impossibilità per l'imputato, quando dall'istruttoria dibattimentale emerga l'ipotesi di un reato concorrente o di una circostanza aggravante ovvero di modifica dell'imputazione di opporsi alla contestazione suppletiva non prestando il proprio consenso e, quindi, per il giudice di decidere la riammissione in termini per la richiesta del rito abbreviato, è giustificata dal rilievo che tale contestazione - dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria e il reato connesso - è evenienza non infrequente e non imprevedibile in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, mentre, essa è preclusa nel giudizio abbreviato;
e, poiché il relativo rischio rientra nel calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiedere o no tale rito, onde egli non ha che da addebitare a se medesimo le conseguenze della propria scelta, nella preclusione, anche in tale ipotesi, all'adozione del rito abbreviato a dibattimento già instaurato, non è ravvisabile nessuna violazione dell'art. 24 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 316 del 1992, a fortiori riferibile al sistema del giudizio abbreviato quale delineato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479).
3. Privo di fondamento è il motivo incentrato sulla dedotta violazione dell'art. 314, 2^ comma, c.p., non soltanto perché l'invocata fattispecie è evocabile solo con riferimento a cose di specie e non su cose di quantità (cfr., ex plurimis, Sez. 6^, 26 agosto 1997, Dezzotti), ma anche perché il compendio oggetto dell'appropriazione comprendeva beni che non sono stati mai restituiti.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2002