Sentenza 19 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di diffamazione commessa col mezzo della stampa, ai fini della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca nella ipotesi in cui una serie di fatti venga attribuita ad un gruppo di persone, perché possa dirsi soddisfatto il principio del rispetto della verità obiettiva occorre che sia specificato a quali di tali persone i singoli episodi vengono attribuiti per intero ed a quali in modo parziale, determinandosi altrimenti nel destinatario della notizia la falsa impressione che ad ognuno dei soggetti indicati i fatti sono stati attribuiti nel loro insieme. (Fattispecie in cui era stata diffusa la notizia che un gruppo di persone era indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed altri reati, mentre la persona offesa, pur nell'ambito dello stesso procedimento, era in realtà indagato solo per il reato di utilizzo di false fatture).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2001, n. 43483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43483 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI FRANCESCO - Presidente - del 19/10/2001
1. Dott. LATTANZI GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROTELLA MARIO - Consigliere - N. 16451
3. Dott. RAGONESI VITTORIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO - Consigliere - N. 008478/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) ER CA N. IL 22/11/1946
avverso SENTENZA del 05/10/2000 TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGONESI VITTORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. S. Pagoro
In fatto ed in diritto.
Il tribunale di Firenze, con sentenza del 5.10.00 dichiarava TI SI responsabile del delitto di diffamazione a mezzo per avere omesso, quale direttore responsabile del quotidiano "La Nazione", il controllo necessario per impedire la pubblicazione di un articolo offensivo della reputazione di ZZ AE ove si affermava tra l'altro, che la società di cui era titolare era finita in un giro in cui alcune persone erano indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, omessa registrazione di libri contabili e evasione dell'iva e di imposte dirette. Lo condannava pertanto alla pena di lire due milioni di multa più pene accessorie, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. Con l'unico motivo di ricorso il prevenuto lamenta il vizio di violazione di legge da parte della impugnata sentenza contestando che il contenuto della parte ritenuta diffamatoria dell'articolo sia riferibile al ZZ ed invocando, in ogni caso, la scriminante del diritto di cronaca poiché la notizia riporta era certamente vera, rispettosa del principio di continenza e divulgata in presenza di un interesse pubblico. Il ricorso è infondato Per quanto concerne la natura diffamatoria dell'articolo, il giudice di merito ha correttamente argomentato che dal contesto dello stesso, in cui il nome del ZZ viene associato a cinquantaquattro persone (di cui non sono indicati i nominativi) rinviate a giudizio per la serie di reati sovraindicati, il lettore in assenza di qualunque distinzione tra i soggetti implicati ed i reati riportati, non può non trarre la conclusione erronea che anche al ZZ sia stato contestato il reato di associazione a delinquere, mentre il predetto era indagato per i soli reati di utilizzo di false fatture ed evasione di iva. Osserva la Corte che al fine di riportare correttamente la notizia, occorre che nel caso in cui una serie di fatti vengano attribuiti ad un gruppo di persone, venga specificato a quali di tali persone i fatti sono attribuibili per intero ed a quali solo in modo parziale, determinandosi altrimenti la falsa impressione che ad ognuno dei soggetti indicati siano attribuiti tutti i fatti nel loro insieme. Quest'ultima ipotesi è quella verificatasi nel caso di specie in cui, per l'effetto della diffusione della notizia che un gruppo di persone era indagato per un insieme di reati e dell'associazione del nome della parte lesa a tale gruppo, il lettore non può non trarre la falsa impressione che anche quest'ultima sia implicata in tutti tali reati. Da quanto detto discende anche l'infondatezza della censura del ricorrente con cui si lamenta il mancato riconoscimento del diritto di critica giornalistica, dal momento che risulta evidente l'insussistenza per presupposto della veridicità della notizia poiché è certamente non vero che la parte lesa sia stato indagato per associazione a delinquere. Il ricorso va, pertanto, respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed altresì alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita che si liquidano in complessive lire 3 milioni di cui lire 500 mila di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed altresì a rifondere alla parte civile le spese processuali che liquida in complessive lire 3 milioni di cui lire 500 mila di spese.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2001