Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2001, n. 43483
CASS
Sentenza 19 ottobre 2001

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In tema di diffamazione commessa col mezzo della stampa, ai fini della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca nella ipotesi in cui una serie di fatti venga attribuita ad un gruppo di persone, perché possa dirsi soddisfatto il principio del rispetto della verità obiettiva occorre che sia specificato a quali di tali persone i singoli episodi vengono attribuiti per intero ed a quali in modo parziale, determinandosi altrimenti nel destinatario della notizia la falsa impressione che ad ognuno dei soggetti indicati i fatti sono stati attribuiti nel loro insieme. (Fattispecie in cui era stata diffusa la notizia che un gruppo di persone era indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed altri reati, mentre la persona offesa, pur nell'ambito dello stesso procedimento, era in realtà indagato solo per il reato di utilizzo di false fatture).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2001, n. 43483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43483
    Data del deposito : 19 ottobre 2001

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