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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/10/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3969/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3969/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENERINI Parte_1 C.F._1
SI e dell'avv. FRIZZI FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENERINI Parte_2 C.F._2
SI e dell'avv. FRIZZI FABIO
ATTORI contro
(c.f. , con l'Avv. Simone Colla del Foro di Pisa Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
Nonché contro c.f. , quale curatore dell'eredità giacente di Controparte_2 C.F._4
c.f. CP_3 C.F._5
Cod. fisc. Controparte_4 C.F._6
codice fiscale e partita IVA Controparte_5 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 18 giugno 2025: per gli attori e sia pronunciata la divisione Parte_2 Parte_1 dell'immobile meglio descritto nella premessa che precede, secondo la disciplina di legge, e siano pagina 1 di 3 attribuite agli attori le liquidazioni in danaro delle rispettive quote di comproprietà o comunque tutto quanto spettante per legge. Oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria”; per la convenuta “affinché l'intestato Tribunale voglia pronunciare la divisione Controparte_1 dell'immobile e per l'effetto disporne la vendita in blocco, con attribuzione ai rispettivi titolari del controvalore sulla quota di spettanza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a. La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a , quale curatore dell'eredità giacente di Controparte_2 CP_3
, a mezzo PEC in data 15 dicembre 2022, a a mezzo del servizio
[...] Controparte_4 postale all'indirizzo di Livorno Via Carlo Meyer n.49 per compiuta giacenza del plico postale, a a mezzo del servizio postale in data 9 dicembre 2022 Controparte_5
e a gli attori e citavano Controparte_1 Parte_2 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Livorno i predetti soggetti e deducevano che: i predetti e Parte_2
(complessivamente per i due terzi indivisi), (per un sesto indiviso), e la Pt_1 Controparte_1 citata giacente di deceduto in data 17 novembre 2017 (per il Controparte_6 CP_3 restante sesto indiviso), erano comproprietari di un appartamento ad uso abitativo posto in Comune di
Livorno, via Carlo Meyer n. 49, piano secondo, rappresentato al vigente catasto urbano al foglio 39, particella 71 sub.11, categoria A/2 di terza classe, consistenza vani 5,5, rendita euro 823,75, attualmente occupato, quale propria residenza, dai convenuti e;
l'immobile Controparte_1 CP_4 doveva essere diviso;
l'immobile, in natura non divisibile, doveva essere attribuito al comproprietario che ne avrebbe fatto domanda e agli attori doveva essere versato il conguaglio in base al relativo valore commerciale;
in subordine l'immobile doveva essere venduto all'asta.
II. All'udienza del 18 ottobre 2023 le parti costituite depositavano il verbale di conciliazione del 23 maggio 2023 con il quale , quale curatore dell'eredità giacente di Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_4 Controparte_1 Parte_2 Pt_1 si accordavano di dividere l'immobile mettendolo in vendita al prezzo di almeno
[...]
155.000,00 e si obbligavano ad accettare in modo irrevocabile le proposte di acquisto.
III. Successivamente, all'udienza del 17 aprile 2024, il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti non costituiti , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
.
[...]
pagina 2 di 3 IV. All'udienza del 18 giugno 2025 gli attori dichiaravano che in data 28 aprile 2025 era stata sottoscritto il contratto preliminare di vendita dell'immobile, oggetto di domanda di divisione, e chiedevano il rinvio del processo in attesa che fosse stipulato il contratto definitivo di compravendita.
Il Giudice rigettava l'istanza di rinvio e tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' venuto meno l'interesse alla divisione giudiziale dell'immobile in comproprietà ai sensi dell'art. 100 cpc in quanto i comproprietari hanno sottoscritto il contratto di conciliazione della causa, accordandosi per la vendita dell'immobile. Deve, quindi, essere pronunciata la sentenza di cessazione della materia del contendere. Venendo al regolamento delle spese processuali, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite sia perché il verbale di conciliazione (maggio 2023) è intervenuto dopo cinque mesi dalla notifica dell'atto di citazione (dicembre 2022) sia perché lo stesso verbale di conciliazione prevede l'abbandono della presente causa a spese compensate in caso di vendita dell'immobile a terzi. Nel caso di specie è intervenuto il contratto preliminare di vendita a terzi, che fa nascere l'obbligo contrattuale di stipulare il definitivo di vendita. Può quindi ritenersi integrato l'accordo contrattuale in base al quale le parti costituite si sono reciprocamente obbligate a sostenere le proprie spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_2 contro , quale curatore dell'eredità giacente di Parte_1 Controparte_2
, , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese processuali;
Visti gli artt. 2646 II comma e 2668 cc, ordina la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Livorno, 8 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3969/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENERINI Parte_1 C.F._1
SI e dell'avv. FRIZZI FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENERINI Parte_2 C.F._2
SI e dell'avv. FRIZZI FABIO
ATTORI contro
(c.f. , con l'Avv. Simone Colla del Foro di Pisa Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
Nonché contro c.f. , quale curatore dell'eredità giacente di Controparte_2 C.F._4
c.f. CP_3 C.F._5
Cod. fisc. Controparte_4 C.F._6
codice fiscale e partita IVA Controparte_5 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 18 giugno 2025: per gli attori e sia pronunciata la divisione Parte_2 Parte_1 dell'immobile meglio descritto nella premessa che precede, secondo la disciplina di legge, e siano pagina 1 di 3 attribuite agli attori le liquidazioni in danaro delle rispettive quote di comproprietà o comunque tutto quanto spettante per legge. Oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria”; per la convenuta “affinché l'intestato Tribunale voglia pronunciare la divisione Controparte_1 dell'immobile e per l'effetto disporne la vendita in blocco, con attribuzione ai rispettivi titolari del controvalore sulla quota di spettanza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a. La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a , quale curatore dell'eredità giacente di Controparte_2 CP_3
, a mezzo PEC in data 15 dicembre 2022, a a mezzo del servizio
[...] Controparte_4 postale all'indirizzo di Livorno Via Carlo Meyer n.49 per compiuta giacenza del plico postale, a a mezzo del servizio postale in data 9 dicembre 2022 Controparte_5
e a gli attori e citavano Controparte_1 Parte_2 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Livorno i predetti soggetti e deducevano che: i predetti e Parte_2
(complessivamente per i due terzi indivisi), (per un sesto indiviso), e la Pt_1 Controparte_1 citata giacente di deceduto in data 17 novembre 2017 (per il Controparte_6 CP_3 restante sesto indiviso), erano comproprietari di un appartamento ad uso abitativo posto in Comune di
Livorno, via Carlo Meyer n. 49, piano secondo, rappresentato al vigente catasto urbano al foglio 39, particella 71 sub.11, categoria A/2 di terza classe, consistenza vani 5,5, rendita euro 823,75, attualmente occupato, quale propria residenza, dai convenuti e;
l'immobile Controparte_1 CP_4 doveva essere diviso;
l'immobile, in natura non divisibile, doveva essere attribuito al comproprietario che ne avrebbe fatto domanda e agli attori doveva essere versato il conguaglio in base al relativo valore commerciale;
in subordine l'immobile doveva essere venduto all'asta.
II. All'udienza del 18 ottobre 2023 le parti costituite depositavano il verbale di conciliazione del 23 maggio 2023 con il quale , quale curatore dell'eredità giacente di Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_4 Controparte_1 Parte_2 Pt_1 si accordavano di dividere l'immobile mettendolo in vendita al prezzo di almeno
[...]
155.000,00 e si obbligavano ad accettare in modo irrevocabile le proposte di acquisto.
III. Successivamente, all'udienza del 17 aprile 2024, il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti non costituiti , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
.
[...]
pagina 2 di 3 IV. All'udienza del 18 giugno 2025 gli attori dichiaravano che in data 28 aprile 2025 era stata sottoscritto il contratto preliminare di vendita dell'immobile, oggetto di domanda di divisione, e chiedevano il rinvio del processo in attesa che fosse stipulato il contratto definitivo di compravendita.
Il Giudice rigettava l'istanza di rinvio e tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' venuto meno l'interesse alla divisione giudiziale dell'immobile in comproprietà ai sensi dell'art. 100 cpc in quanto i comproprietari hanno sottoscritto il contratto di conciliazione della causa, accordandosi per la vendita dell'immobile. Deve, quindi, essere pronunciata la sentenza di cessazione della materia del contendere. Venendo al regolamento delle spese processuali, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite sia perché il verbale di conciliazione (maggio 2023) è intervenuto dopo cinque mesi dalla notifica dell'atto di citazione (dicembre 2022) sia perché lo stesso verbale di conciliazione prevede l'abbandono della presente causa a spese compensate in caso di vendita dell'immobile a terzi. Nel caso di specie è intervenuto il contratto preliminare di vendita a terzi, che fa nascere l'obbligo contrattuale di stipulare il definitivo di vendita. Può quindi ritenersi integrato l'accordo contrattuale in base al quale le parti costituite si sono reciprocamente obbligate a sostenere le proprie spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_2 contro , quale curatore dell'eredità giacente di Parte_1 Controparte_2
, , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese processuali;
Visti gli artt. 2646 II comma e 2668 cc, ordina la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Livorno, 8 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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