Sentenza 2 marzo 2002
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 3 legge n. 300 del 1970 - secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati - non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli art. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo, il quale, attesa la suddetta posizione particolare di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino ne' il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto di lavoro, ne' il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI OL AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PEZZANA 80, presso lo studio dell'avvocato PORCELLI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURO VITTORIO, PAPARO MARINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
"A MENARINI - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L." in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA LGT.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 23/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 27/01/99 R.G.N. 393/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato ROSSI per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 20/27 gennaio 1999, il Tribunale di Firenze rigettava gli appelli proposti, rispettivamente, in via principale, dal sig. TO Di PA, informatore medico scientifico, nei confronti della datrice di lavoro A. NI - Industrie farmaceutiche riunite s.r.l. e, in via incidentale, da quest'ultima, avverso la sentenza del Pretore della stessa sede, in data 22 maggio/23 giugno 1998, che aveva respinto la domanda del dipendente volta a sentire dichiarare la illegittimità del licenziamento - intimato il 13 marzo 1997 - con le conseguenti pronunce, reintegratoria e risarcitoria, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Di PA con quattro motivi illustrati con memoria.
Resiste la società NI con controricorso;
essa pure ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art.360 c.p.c., n.3 e 5, con riferimento all'art.3 SL, all'art.9 delle norme regolamentari per il personale dipendente predisposto dalla società NI ed all'art.345 c.p.c. - Difetto di motivazione. Erroneamente, secondo il lavoratore, il Tribunale aveva ritenuto inammissibile, per la sua novità, la censura, svolta in appello, circa la illegittimità dei controlli aziendali: in realtà siffatta deduzione era rinvenibile nell'atto introduttivo;
comunque, il rilievo del Tribunale, ove ritenuto riferibile all'omessa indicazione, nell'atto introduttivo, del capo area PE, quale autore dei controlli, trascurerebbe la circostanza che nella lettera di contestazione degli addebiti non era indicato l'autore dei pedinamenti e ben avrebbe potuto intendersi che fossero stati eseguiti da personale estraneo all'azienda; il dipendente aveva potuto fare riferimento soltanto al concreto tenore della contestazione per sostenere la loro l'illegittimità; non sarebbe stato in grado, invece, di indicarne anche l'autore, reso palese solo nel corso del giudizio pretorile e quindi deducibile solo in appello. Del pari censurabili erano le ulteriori argomentazioni del Tribunale che ha ritenuto comunque infondato il rilievo sulle indagini, svolto sotto il profilo degli artt. 2 e 3 della legge n.300 del 1970 e dell'art.9 del regolamento aziendale. Quest'ultima disposizione, dopo avere evidenziato il rapporto gerarchico tra informatori scientifici e capo area, indica i funzionari, autorizzati alla verifica della attività degli stessi informatori scientifici, ma non nominativamente, e proprio in questa circostanza si sostanzierebbe la illegittimità e conseguente inutilizzabilità dell'accertamento del PE (non destinatario dell'autorizzazione ad effettuare verifiche). Il controllo di cui all'art.3 dello Statuto dei lavoratori, ha rilevato ancora il ricorrente, presuppone l'avvenuto inizio dell'attività lavorativa, mentre il PE si era limitato a pedinare il lavoratore per una intera giornata, seguendone l'autovettura, senza alcuna verifica all'interno dei luoghi in cui il lavoratore aveva esplicato la propria attività. Non avrebbe potuto desumersi, infine, l'omissione della prestazione lavorativa da una pretesa non rispondente indicazione di orario nei rapportini.
Il motivo è infondato.
Ha ritenuto il giudice di appello, trattando dell'impugnazione del lavoratore (la sola che interessi in questa sede), che erano stati correttamente accertati dal Pretore i fatti contestati dalla NI, con lettera del 25 febbraio 1997, consistenti in alcune falsità nella redazione dei rapportini sul lavoro svolto nei giorni 3 dicembre 1996 e 10 febbraio 1997, cioè sulle visite ai medici, sui relativi orari e sulla consegna di campioni gratuiti. Secondo il Tribunale, dovevano essere disattese vuoi la censura dell'appellante principale circa l'illegittimità dei controlli occulti praticati da un impiegato dell'impresa (ne sarebbe conseguita, per Di PA, l'inattendibilità del teste PE, capo area, che li aveva eseguiti, anche perché le sue dichiarazioni contrastavano con altre testimonianze), vuoi la critica circa la rilevanza, comunque lieve, delle irregolarità riscontrate: in particolare, il rilievo circa la illegittimità dei controlli doveva essere, prima ancora, dichiarato inammissibile per assoluta novità rispetto alla causa petendi del ricorso in primo grado. In ogni caso, la censura non era fondata perché quei controlli erano del tutto conformi al legittimo esercizio dei poteri datoriali di verifica della confonnità delle prestazioni (in aderenza, oltretutto, alla previsione di cui all'art.9 del regolamento aziendale). Rilevato, poi, che lo stesso Di PA non aveva efficacemente contrastato, in sede di giustificazioni rese alla NI, le contestazioni attinenti alle visite presso i medici, dichiarate come eseguite la mattina ed il tardo pomeriggio dei due giorni in contestazione, il Tribunale ha posto in evidenza come le risultanze negative degli accertamenti relativi alla visita al dott. NE coincidessero con la deposizione dello stesso sanitario (dal che sarebbe derivata maggiore attendibilità complessiva alla relazione del capo area).
Dalle acquisizioni istruttorie era, dunque, emerso, sempre secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza di appello, che la mattina del 3 dicembre non erano risultate compiute, quanto meno, la visita delle ore 8.30 e quella delle ore 19.15, perché in quelle ore era stata constatata la presenza (dell'auto aziendale) del Di PA presso la sua abitazione, lontano dai luoghi delle visite, non raggiungibili che con uso della vettura. Neppure la visita al dott. FO a Roccantica rispondeva a verità, perché era stata osservata la presenza del dipendente in Poggio Mirteto.
Quanto al 10 febbraio, oltre alla sicura omissione della visita al dott. AR, neppure le annotazioni delle ore 8.15 e 9 erano veritiere, essendosi accertato che il Di PA era uscito di casa non prima delle ore 9.05. Inoltre, nello stesso giorno la vettura aziendale in uso all'appellante principale era stata notata per più di tre ore in una via prossima all'abitazione della madre e in quel lasso di tempo risultavano attestate più visite.
Era stata quindi posta in essere dal lavoratore nei rapportini (da redigere giornalmente e da spedire entro pochi giorni dalla visita) una artificiosa rappresentazione della realtà che andava ben oltre la possibilità di piccole sviste o imprecisioni sugli orari. Per giunta, ha rilevato ancora il Tribunale, nei rapportini il lavoratore non aveva annotato la richiesta di campioni gratuiti da parte dei medici e l'invio della richiesta all'Azienda; solo dopo l'inizio del procedimento disciplinare, il Di PA ha formulato le richieste dei campioni, omettendo la data: il fatto, in sè di non particolare gravità, se posto in relazione con le altre mancanze contestate, ne rappresentava ulteriore indizio.
Siffatte, ampie e argomentate considerazioni del Tribunale resistono alle censure del ricorrente.
Il motivo ora in esame contiene anzitutto un rilievo di ordine processuale (novità e inammissibilità della censura, svolta in appello, sulla illegittimità dei controlli) che deve essere disatteso in quanto, se è vero che nel ricorso al Pretore era stata dedotta l'inutilizzabilità (e l'inammissibilità delle prove relative) di indagini svolte da investigatori privati, la sentenza del Tribunale è fondata su controlli eseguiti dal superiore gerarchico del Di PA ed eventuali contestazioni sulla legittimità degli stessi (ove il loro autore non fosse indicato nelle lettere di addebito) avrebbero dovuto essere formulate subito dopo che l'autore era risultato dal processo, al che lo stesso lavoratore non ha affermato di avere provveduto.
Neppure le censure di ordine sostanziale circa la illegittimità dell'operato del capo arca sono fondate.
Questa Corte suprema ha, infatti, ripetutamente affermato che la disposizione di cui all'art.3 della legge n.300 del 1970, secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati, non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt.2086 e 2104 c.civ., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione. Ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo, il quale, attesa la suddetta posizione particolare di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino ne' il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto di lavoro, ne' il divieto di cui all'art.4 della stessa legge n.300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato (Cass.9 giugno 1990, n. 5599; v. anche Cass. 26 febbraio 1982, n. 1263; 25 novembre 1992, n. 829; 12 agosto 1998, n. 7933; 3 luglio 2001 n. 8998). Lo stesso ricorrente sostiene che il PE era il suo capo area e diretto superiore, quindi, secondo la giurisprudenza ora richiamata, autorizzato a controllare la sua attività senza necessità che tale potere fosse dal datore di lavoro ulteriormente specificato con indicazioni nominative.
Infine, nell'ultima parte del motivo, il ricorrente contesta il fatto che il Tribunale abbia ritenuto attendibili i controlli così come effettuati: si tratta di valutazioni di merito nelle quali il giudice di appello non è incorso in alcun errore di ordine logico o giuridico: risulta dalla sintesi che precede della sentenza del Tribunale, che i controlli avvennero nell'arco di intere giornate lavorative e riguardarono sia i movimenti della persona del Di PA che gli spostamenti o le soste della autovettura di servizio in sua dotazione con la quale, secondo una presunzione del tutto logica, lo stesso si serviva per effettuare gli spostamenti;
altrettanto logicamente il Tribunale ha desunto l'inadempimento contrattuale dal riscontro della non rispondenza di tali movimenti con quelli attestati nei rapporti di servizio del lavoratore senza che fossero indispensabili verifiche all'interno dei luoghi in cui le prestazioni avrebbero dovuto essere rese, vale a dire presso gli studi medici che da tali rapporti risultavano visitati.
D'altra parte, era logico e inevitabile che la non rispondenza di cui si è detto venisse accertata non immediatamente, nel corso dei pedinamenti, ma solo dopo l'arrivo dei rapportini e la conseguente comparazione degli orari.
Col secondo motivo, è dedotta violazione dell'art.360 n.3 c.p.c., in relazione all art.245 c.p.c. e si sostiene da parte del ricorrente che immotivatamente i giudici di merito avevano disatteso la sua istanza di esaminare ulteriori testi, indicati nell'atto introduttivo, rispetto a quelli escussi concretamente, tanto più che costoro avevano confermato l'assunto del Di PA fornendo particolari che comprovavano non solo l'avvenuta visita, ma anche il giorno di essa.
Quanto meno, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere probatorie le dichiarazioni scritte dei medici che confermavano le visite del Di PA, mentre, non avendole utilizzate, avrebbero dovuto ammettere le testimonianze. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto dare ragione in sentenza della mancata ammissione.
Inoltre, i controlli del PE non potevano consistere nel pedinamento, ma nella retro-visita presso i medici indicati preventivamente nel piano di lavoro.
Il motivo è infondato.
Esso presenta, anzitutto, profili di inammissibilità per non essere riportati nel ricorso i capitoli di prova sui quali i testi avrebbero dovuto rispondere e il contenuto specifico delle dichiarazioni, che si assumono rilasciate dai testi non ammessi, delle quali il ricorrente denuncia l'omessa considerazione. Risulta così violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, regola che discende dal divieto, posto dall'ordinamento processuale al giudice di legittimità, di ricercare direttamente negli atti del processo il contenuto delle prove proposte o le risultanze delle prove espletate, di talché non è neppure consentito alla Corte di valutare la decisività delle prove delle quali si lamenta l'omessa ammissione o l'omessa considerazione da parte del giudice di merito (Cass. 10 novembre 2001, n. 13963; 1^ agosto 2001, n. 10493; 19 luglio 2001, n. 9777; 13 luglio 2001, n. 9554; 12 giugno 2001, n. 7938). Proprio l'art.245 c.p.c., citato nell'epigrafe del motivo, consente anche al giudice del lavoro di ridurre le liste testimoniali ritenute sovrabbondanti (v., da ultimo, Cass. 3 marzo 2000, n. 2404). Nè, per quanto detto, vi sono ragioni di ordine logico che inducano a ritenere che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove insufficienti a giustificare la decisione adottata. Da quanto considerato trattando del primo motivo, circa la legittimità e la concludenza dei controlli effettuati tramite il PE, deriva l'infondatezza della censura con la quale si sostiene che solo altro tipo di controllo (basato sui piani di lavoro preventivi) sarebbe stato lecito e probante.
Col terzo motivo, denunciando violazione dell'art.360 n.3 c.p.c., in relazione all'art. 116 c.p.c., il Di PA si duole che il giudice di appello non abbia riscontrato il contenuto della testimonianza del dott. AR il quale disse di non ricordare la data della visita del Di PA, ma di ricordare che nell'occasione lo stesso gli fece omaggio di un pulsometro;
dalla relativa copia della ricevuta, risultava la data del 10 febbraio 1997: il Pretore, tuttavia, non ritenendo certa tale data, non consenti la produzione, mentre avrebbe dovuto, in caso di dubbio sulla data, ordinare alla NI la produzione dell'originale inviato alla società e la stessa NI avrebbe potuto spontaneamente produrlo, anziché negare la certezza della data sulla copia, se dall'originale fosse risultata una data diversa.
La censura non può essere accolta.
Non è dedotto, infatti, che il Di PA abbia sollecitato, nei giudizi di merito, ordine di esibizione della ricevuta del pulsometro rimessa alla società, ne' lo stesso deduce di avere lamentato con l'atto di appello l'omesso esercizio ufficioso di tale potere da parte del Pretore, talché la critica circa tale preteso difetto di attività istruttoria presenta anche aspetti di inammissibilità. Del tutto contraria ai principi sull'onere della prova (art.2697 c.civ.) è poi la pretesa del ricorrente che controparte dovesse attivarsi per dimostrare la data di effettiva consegna dello strumento. Il ricorrente critica ulteriormente la sentenza impugnata rilevando che dalle norme regolamentari prodotte da controparte risultava che i rapportini avrebbero dovuto essere sottoscritti dall'informatore scientifico;
non essendo ciò avvenuto, gli stessi non avrebbero potuto costituire fonte di prova e neppure fondamento di contestazione ai fini del licenziamento.
Il ricorrente ripropone, quindi, talune argomentazioni già esposte nel primo motivo, e già esaminate trattando dello stesso, in ordine all'assunto secondo cui gli accertamenti del PE - che non controllò l'attività dell'informatore all'interno dei locali nei quali la stessa necessariamente doveva svolgersi, ma solo seguendo gli spostamenti del dipendente - non avrebbero potuto portare ad altro che ritenere l'inesattezza degli orari, ma non anche la mancanza della prestazione.
Dopo avere ripreso le già svolte argomentazioni circa l'inaffidabilità dei rapportini prodotti dalla preponente, siccome da lui non sottoscritti, il Di PA ha ulteriormente dedotto che non si era difeso, in risposta alle contestazioni e negli atti successivi sugli orafi di visita, proprio perché questi erano correttamente indicati nei rapportini da lui redatti ed i giudici di merito erano giunti ad affermare la falsità delle indicazioni senza essersi accertati dell'effettiva provenienza dal dipendente dei documenti sui quali la contestazione si fondava.
Anche tali censure debbono essere disattese, sicché il motivo risulta totalmente infondato.
Rileva, infatti, la Corte che il Di PA non contestò la veridicità dei rapportini all'atto della loro produzione in giudizio, ne' rilevò che gli stessi non recavano la propria firma, come previsto dal regolamento;
risulta pertanto illogica l'attuale giustificazione del ricorrente secondo cui egli non avrebbe mosso contestazione sul loro contenuto fidando, appunto, sulla veridicità di quelli a suo tempo rimessi e tanto più illogica essa appare ove si consideri che l'addebito di non avere effettuato le visite presso i vari medici nei giorni da lui indicati non poteva che trarre origine da tale indicazione della quale doveva pur avere effettuato un riscontro sulla documentazione in suo possesso, onde la risposta alla società non avrebbe potuto non essere, in caso di adempimento, se non che, in effetti, aveva visitato quei medici e in quegli orari, così contrastando le contestazioni mossegli, oppure che non aveva fatto quelle visite bensì altre che avrebbe dovuto specificamente indicare affermando che si trattava proprio delle visite delle quali aveva fatto rapporto.
In altri termini, il ricorrente che non si spinge fino ad affermare esplicitamente che controparte avrebbe posto in essere una vera e propria frode producendo rapportini a lui riferiti e diversi da quelli da lui redatti, non può giovarsi del mancato adempimento da parte sua dell'obbligo di firmare i rapportini che le norme regolamentari pongono evidentemente nell'interesse della società che le ha emanate.
Inoltre, ne' è dedotto, ne' appare evidente il contenuto negoziale dei rapportini (che, secondo le prospettazioni delle parti avevano piuttosto il valore di semplici comunicazioni interne all'organizzazione aziendale); la norma regolamentare invocata non può che essere un atto unilaterale, in relazione al quale non può farsi questione di validità dei rapportini non sottoscritti sotto l'eventuale profilo (peraltro non esplicitamente prospettato) dell'art. 1352 c.civ., concernente la forma convenzionale dei contratti.
Va, infine, sottolineato che, pretendendo il motivo di trarre fondamento dalla congruenza della linea difensiva complessivamente adottata dal lavoratore con il tenore della contestazione degli addebiti preliminare al licenziamento, sarebbe stato indispensabile la puntuale trascrizione nel ricorso delle lettere di addebito, ivi solo sintetizzate in guisa di parafrasi. In ogni modo, il ricorrente stesso afferma (pag. 3 e seg. ric.) che, a fronte della contestazione circa la validità dei rapportini da lui inviati, per inconciliabilità degli orari indicati con i riscontri obiettivi, non rispose semplicemente di avere seguito le visite così come riferite in tali documenti, ma di avere effettuato quelle di cui alla contestazione (ed altre ancora), sicché non pose in discussione l'identità delle visite che la NI sosteneva non fatte con quelle risultanti delle sue comunicazioni e che ribadiva di avere effettuato.
Col quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art.360 c.p.c., n.
5. Omessa pronunzia su un punto decisivo della causa e critica la sentenza del Tribunale per non avere preso in considerazione l'eccezione proposta in sede di appello e già in primo grado, circa la tardività della contestazione (in data 25 febbraio 1997), quanto meno, degli addebiti concernenti le prestazioni del 3 dicembre 1996, presumibilmente riferiti nella stessa data dal capo area.
Dalla mancata tempestivamente contestazione dei fatti del 3 dicembre 1996 si sarebbero dovute trarre conseguenze sotto diversi aspetti (particolarmente in punto di gravità degli addebiti) favorevoli al dipendente, anche per i fatti del 10 febbraio 1997.
Il motivo è infondato.
La controricorrente eccepisce la tardività della deduzione, sollevata solo in appello e senza accettazione del contraddittorio, mentre il ricorrente sostiene che in appello aveva ben fatto presente che già in primo grado aveva sostenuto la tardività della contestazione di addebito. Peraltro - rileva la Corte - nel ricorso di legittimità non si sostiene che la deduzione fosse stata esposta, come prescritto dall'art.414, n.4 c.p.c., con l'atto introduttivo del giudizio.
Ma, a parte tale constatazione, si osserva ulteriormente che il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità deve riguardare un punto decisivo della controversia che, se esaminato, avrebbe dovuto condurre secondo un giudizio di probabilità ad una diversa soluzione di essa.
Nel caso in esame, occorre rilevare che la mera tolleranza manifestata dal datore di lavoro in occasione di precedenti mancanze del lavoratore non vale a rendere legittimi i relativi comportamenti lesivi e non preclude al datore di lavoro di mutare atteggiamento in occasione di successive mancanze, ne' esclude che le mancanze precedenti possano essere comprese in una valutazione globale del comportamento del dipendente, quale indice rivelatore della idoneità del fatto per ultimo contestato a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso (Cass.26 febbraio 1982, n. 1263; 9 giugno 1990, n. 5599; 12 agosto 1998, n. 7933; 3 luglio 2000, n. 8998). Nè il Di PA ha dedotto fatti idonei a far ritenere che la società NI avesse omesso in mala fede di contestare subito i fatti accertati per primi, al fine di indurre il lavoratore a (o di non dissuaderlo dal) commetterne altri, sì che ne risultasse aggravata la di lui posizione, non potendosi ritenere, di per sè, fatto idoneo la semplice omissione della contestazione. D'altra parte, neppure potrebbe considerarsi in mala fede il datore di lavoro che, nell'ambito di specifici controlli intenda verificare l'entità della condotta inadempiente, astenendosi dal contestare i primi inadempimenti rilevati che di per sè potrebbero rivelarsi di scarsa importanza, e disponendo per la prosecuzione dei controlli:
l'approfondimento delle indagini, in presenza di un solo episodio di infedeltà tanto più si impone quando si tratti di attività svolta, come nella specie, all'esterno dei locali aziendali, talché i riscontri non possono espletarsi con la facilità, l'immediatezza e l'assiduità dei controlli all'interno di tale ambito, e sono di norma affidati alla correttezza delle indicazioni del soggetto tenuto alle prestazioni lavorative.
Col quinto motivo, il ricorrente, deducendo violazione dell'art.360, n.3 e 5 c.p.c., in relazione all art. 7 SL ed agli artt. 52, 53 e 54 del c.c.n.l. di settore. Difetto di motivazione, sostiene che a norma dell'art.54 del contratto collettivo, la risoluzione del rapporto è consentita solo in caso di recidiva o di comportamenti tanto gravi da essere collegati ad azioni penalmente perseguibili. Nel caso in esame, a tutto concedere, al Di PA avrebbe potuto essere mossa la contestazione di cui all'art.53 lett. G del c.c.n.l., con irrogazione di ammonizione scritta o della multa o della sospensione (ma non anche del licenziamento) per irregolare alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza (orari dei rapportini).
Il motivo non può essere accolto.
Esso, infatti, presenta un insuperabile profilo di inammissibilità, non essendo riprodotte testualmente nel ricorso le clausole del contratto collettivo delle quali il Di PA lamenta l'inosservanza e risultando per tal via violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., in relazione alla specifica necessità di riportare il testo contrattuale, Cass.29 marzo 2001, n. 3912; 11 agosto 2000, n. 10659; 30 dicembre 1999, n. 14738). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza (art.385 c.p.c.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in Euro 31,30, oltre a L2000,00= per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2002