Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2001, n. 9777
CASS
Sentenza 19 luglio 2001

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Poiché l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea. (In base al suddetto principio la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con il quale un dipendente dell'ANM aveva denunciato la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954, con riguardo alla ritenuta esclusione della indennità "per effettiva giornata di prestazione", dell'indennità "per turni avvicendati" e dell'indennità di turno dalla base di calcolo del trattamento economico relativo alle festività infrasettimanali, senza precisare se il ricorrente aveva prestato lavoro nelle giornate corrispondenti alle festività, se aveva, nelle medesime, fruito di riposo, se era stato retribuito in misura fissa o meno e se, infine, vi erano state, nell'arco di tempo preso in considerazione dalla domanda, coincidenze delle festività con la domenica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2001, n. 9777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9777
    Data del deposito : 19 luglio 2001

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