Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
In tema di armi,l'uso della congiunzione "nonché" distingue chiaramente, nella elencazione contenuta nel terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n.110 e successive modificazioni,le armi denominate da bersaglio da sala e quelle ad emissione di gas, indicate nella prima parte, dalle armi ad aria compressa e dagli strumenti lanciarazzi indicati nella seconda, ai quali solo può letteralmente essere riferita la possibilità di esclusione dal novero delle armi in relazione alla idoneità offensiva prevista nella parte finale. L'equiparazione alle armi comuni da sparo è dunque assoluta per le armi "da bersaglio da sala".(Fattispecie in cui si è escluso che fosse necessaria la verifica della commissione consultiva in relazione ad un fuciletto tipo flobert cal. 9 marca Manu Arm di fabbricazione francese, rientrante tra le armi da bersaglio da sala, del quale era stata eccepita la limitatissima capacità offensiva in relazione alle caratteristiche del munizionamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 8771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8771 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 21/4/99
1. Dott. Giorgio SANTACROCE Consigliere SENTENZA
2. " Anna MABELLINI " N. 452
3. " Giuseppe DE NARDO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO " N. 6283/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da HI VI, n. a Pistoia il 2/3/44 avverso la sentenza emessa il 10/12/98 dalla Corte di appello di Brescia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano
Udito il pubblico Ministero in persona del dr. Galasso che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso Osserva:
con sentenza in data 7/4/97 il Tribunale di Brescia ha dichiarato AP VI colpevole di violazione degli artt. 10 e 14 legge 497/1974 per avere illegalmente detenuto un fuciletto tipo flobert cal.9 marca Manu Arm di fabbricazione francese, fatto accertato il 26/4/94, e, con le attenuanti generiche e quella speciale prevista dall'art. 5 legge 895/1967, lo ha condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e lire 30.000 di multa con i doppi benefici di legge. La decisione è stata confermata dalla locale Corte di appello con sentenza in data 10/12/98 che ha respinto il gravame dell'imputato. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AP, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto un duplice profilo: per la asserita impossibilità di qualificare il fucile in questione arma comune da sparo senza verificare la capacità offensiva, che si assume limitatissima considerate le caratteristiche del munizionamento rappresentato da cartucce aventi solo la capsula di accensione;
e per non essere comunque stato applicato l'art. 5 C.P., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n.
364/1988, sostenendo l'imputato di essere stato indotto a non considerare il fucile arma da denunciare dalle assicurazioni del venditore e risultando la sua buona fede dal fatto che altre armi di cui era in possesso erano state regolarmente denunciate. Si tratta di doglianze prive di fondamento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P. Il primo motivo di gravame si basa su di una erronea interpretazione del disposto del comma 3 dell'art.2 legge 110/1975 modificato con legge 36/1990. Stabilisce tale comma che sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas , nonché le armi ad aria compresa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzo, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Orbene, l'uso della congiunzione "nonché" distingue chiaramente, nella elencazione contenuta in questa disposizione, le armi denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad emissione di gas indicate nella prima parte dalle armi ad aria compressa dagli strumenti lanciarazzo indicati nella seconda parte, ai quali solo può dunque letteralmente essere riferita la possibilità di esclusione dal novero delle armi da sparo, in relazione all'idoneità offensiva, prevista nella parte finale.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, l'equiparazione alle armi comuni da sparo è dunque per le armi denominate "da bersaglio da sala", tra le quali pacificamente si deve fare rientrare il fuciletto del AP, assoluta.
Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art.5 C.P., la Corte di appello ha in proposito fatto correttamente richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare le sentenze di questa Sezione 25/5/94, Bartolini e 14/10/92, Zentile) secondo cui l'errore di diritto scusabile, in quanto dovuto ad ignoranza inevitabile della legge penale nella sua esatta delimitazione e nel suo preciso significato alla stregua di quanto precisato nella menzionata pronuncia della Corte costituzionale, è configurabile solo in presenza di una oggettiva e insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto penalmente sanzionato, situazione del tutto estranea al caso di specie perché l'obbligo di denunciare le armi denominate "da bersaglio da sala" inequivocamente discende dal citato disposto dell'art.2 della legge 110/1975 che è stata ampiamente pubblicizzata dai mezzi di informazione ed il AP, proprio perché esperto di armi come si desume dal numero di quelle possedute, aveva l'onere di tenersi informato sulla disciplina della materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999