Sentenza 19 luglio 2002
Commentario • 1
- 1. Presupposizione, causa, differenze, motivi, differenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10573 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DICASS TERZA COM LE1.057 cessione credito Composta dag. Ill mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.620/00 Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Fabio MAZZA Cron.28176 FINOCCHIARO Cons. Relatore Dott. Mario Consigliere Rep. 2173 CALABRESE Dott. Donato Consigliere Ud. 07/02/02 Dott. TO SEGRETO ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: S.n.c. M. e D. MA di Di RG A. e C. (già s.n.c. De B. KE, di Berardi e Di RG A.), in persona CORTE SUPPIAA DI CASSAZIONE del legale rappresentante Alessandro Di RG, elet- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio tivamente domiciliato in Roma, via Rodi n. 32, presso da! Sig. IL SOLE 24 ORE 3,10 l'avv. Martino U. Chiocci, che lo difende giusta delega per diritti a 20 LUG 2002 in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
ANCELLERIA S.a.s. Pasqualoni FR & C. (già s.a.s. Mingarelli TO e C.), in persona del socio accomandatario Francewsco Pasqualoni, elettivamente domiciliato in Ro- ma, via del Bosco degli Arbali n. 43, presso l'avv. 348 1 Cristina Vitali, difeso dall'avv. Giuseppe Trasarti, giusta delega in atti;
- controricorrente e
contro
DI AR NA;
intimata avversO la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 3350/98 del 23 ottobre 1998, deliberata il 30 ottobre 1998 e pubblicata il 12 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. M. Chiocci per la ricorrente e l'avv. Giu- seppe Trasarti per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- 2 nerale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso chie- dendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il presidente del tribunale di Viterbo ha ingiunto alla s.n.c. D. e B. di ER e DI RG A. il paga- mento della somma di lire 28.045.865, oltre interessi, rivalutazione e spese, a favore della s.a.s. RE TO & C., cui tale credito era stato ceduta da DI AR NA. Non ha svolto attività difensiva in questa sede DI AR NA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Ritenute inammissibili le prove per testi dedot- te dalla società appellante i giudici del merito hanno rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla D. e B. KE, atteso che questa mentre, da un lato, non aveva mai negato l'esistenza di un proprio debito nei confronti della DI AR (per l'importo di cui al decreto opposto), non aveva dato alcuna idonea prova di avere estinto il debito stesso, essendo inido- nea, allo scopo, la documentazione in atti (elenco di merci e attrezzature sottoscritto, si assume, dalla DI AR per quietanza, nonché uno scontrino di cassa), perché priva di data certa e di qualsiasi riscontro nei libri contabili della stessa D. e B. KE. Quanto, ancora, agli assegni, in atti, a firma di SO VA, quei giudici hanno ritenuto che gli stes- si non consentivano di ritenere saldati, per mezzo di essi, i crediti della DI AR ceduti alla RE, atteso che nella loro qualità di titoli astratti non consentivano di individuare il rapporto sostanziale sottostante alla loro emissione e, quindi, di affermar- ne la ricollegabilità alla vicenda in esame. Proposta opposizione, avverso tale decreto, innanzi al tribunale di Viterbo, dalla s.n.c. D. e B. di BERAR- DI e DI RG A., la quale eccepiva la esistenza del credito azionato per essere stato estinto prima della cessione, l'opposta società RE ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Svoltasi, previa chiamata in causa di DI AR An- l'istruttoria del caso, l'adito tribunale, con sen- na, 22 luglio 1996 ha rigettato tenza 27 giugno con condanna della società opponente e l'opposizione della DI AR al pagamento delle spese di lite in fa- vore della opposta. Gravata tale pronunzia dalla S.n.c. M. e D. KE di DI RG A. e C., già s.n.c. D. e B di ER Є DI RG A, la corte di appello di Roma con sentenza 12 novembre 1998, in contumacia della DI 30 ottobre AR, rigettava la proposta impugnazione, ponendo a carico dell' appellante le spese del grado. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso la s.n.c. M. e D. KE di DI RG A. e C., in persona dell'amministratore DI RG Alessandro, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso, la SQ FR & C. s.a.s. (già RE An- tonio e C. s.a.s.). 3 Non ha svolto attività difensiva in questa sede DI AR NA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Ritenute inammissibili le prove per testi dedot- te dalla società appellante i giudici del merito hanno rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla D. e B. KE, atteso che questa mentre, da un lato, non aveva mai negato l'esistenza di un proprio debito nei confronti della DI AR (per l'importo di cui al decreto opposto), non aveva dato alcuna idonea prova di avere estinto il debito stesso, essendo inido- nea, allo scopo, la documentazione in atti (elenco di merci e attrezzature sottoscritto, si assume, dalla DI AR per quietanza, nonché uno scontrino di cassa), perché priva di data certa e di qualsiasi riscontro nei libri contabili della stessa D. e B. KE. Quanto, ancora, agli assegni, in atti, a firma di SO VA, quei giudici hanno ritenuto che gli stes- si non consentivano di ritenere saldati, per mezzo di essi, i crediti della DI AR ceduti alla RE, atteso che nella loro qualità di titoli astratti non consentivano di individuare il rapporto sostanziale sottostante alla loro emissione e, quindi, di affermar- ne la ricollegabilità alla vicenda in esame.
2. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2721 e SS. c.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria moti- vazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla manca- ta ammissione delle istanze istruttorie dell'appel- lante», censura la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha ritenuto di non ammettere le istanze istruttorie dedotte da essa concludente. Si osserva, al riguardo, in particolare, che non è dato comprendere cosa abbia inteso affermare la corte del merito allorché ha motivato la propria statuizione sul punto affermando che le circostanze dedotte, rela- tive ad asserito saldo delle spettanze nei confronti di DI AR NA fanno riferimento a documenti acquisiti agli atti ed esaminati dai primi giudici.
3. La deduzione è inammissibile. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Cor- te regolatrice, che quando, col ricorso per cassazione, si lamenti l'omessa ammissione di una prova testimonia- le da parte del giudice del merito il ricorrente ha l'onere di indicare nel ricorso i capitoli non ammessi, dovendosi in difetto ritenere il ricorso inammissibile (Cass. 12 maggio 2000, n. 6115). Il ricorso per cassazione, nel caso in cui si cen- suri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, infatti, deve contenere a pena di inammissibilità - in ossequio al principio di l'indicazione del capitolato di prova autosufficienza (Cass. 9 maggio 2000, n. 5876). Il ricorrente che in sede di ricorso per cassazione lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale in particolare ha l'onere di indicare specificamen- te le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il con- trollo della decisività dei fatti da provare, controllo che per il principio dell'autosufficienza del ricorso va compiuto sulla sola base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti (Cass. 12 maggio 1999, n. 4684). Atteso, infatti, il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere posta in grado di compiere la propria valutazione, circa la ri- levanza e decisività delle prove non ammesse dal giudi- ce del merito, solo sulla base delle deduzioni contenu- te nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperi- re con indagini integrative (Cass. sez. un., 24 feb- braio 1998, n. 1988). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella specie la ricorrente pur dolendosi della ritenuta (da parte dei giudici di merito) inammissibilità delle prove per testi a suo tempo dedotte, ha omesso di tra- scrivere, in ricorso, il contenuto delle dette prove. Per tale via la ricorrente incorsa, come antici- pato, nella rilevata violazione dell'art. 366, n. 3 c.p.c., non ponendo l'adita Corte nelle condizioni di valutare se in effetti sussisteva (o meno) la lamentata (in) ammissibilità delle prove non ammesse.
4. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione all'art. 2697 C.C.; omessa, insufficiente ° contraddittoria motiva- zione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine alla prova della fondatezza della domanda della s.a.s. RE». Si osserva, infatti, che se l'attore non prova la sussistenza del suo diritto, il giudice deve rigettare la domanda, indipendentemente dalle attività processua- li svolte dal convenuto e nella specie i giudici dove- vano rigettare la domanda della società RE non avendo questa dimostrato l'esistenza del proprio credi- to, a prescindere dalle difese svolte da essa conclu- dente.
5. Il motivo non coglie nel segno. 7 Sotto nessuno dei molteplici profili in cui si ar- ticola. 5. 1. Al di fuori dei casi di prove legali (art. 2700, 2702, 2709, 2721, 2733, 2738 ecc. c.c.) non esi- ste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbono necessa- riamente prevalere nei confronti di altri dati probato- ri, essendo rimessa la valutazione delle prove al pru- dente apprezzamento del giudice (art. 116, comma 1, c.p.c.) (cfr. Cass. 12 maggio 1999, n. 4687). Pacifico quanto sopra e non controverso, ancora, che il giudice può desumere argomenti di prova anche dal contegno delle parti nel processo (art. 116, comma 2, c.p.c.) si Osserva che nella specie i giudici del merito hanno posto, a fondamento della raggiunta con- clusione, quanto alla esistenza del credito azionato dalla RE, proprio tali elementi e, in partico- lare, da un lato, la circostanza che la D. e B. KE non ha negato di essere stata debitrice della DI CAR- LO, ma ha affermato di avere provveduto a saldare le spettanze ... >>> dall'altro, la circostanza sia che la D. e B. KE non aveva provveduto a notificare alla DI AR l'interpello sui capitoli ammessi all'udienza del 2 maggio 1994» sia che non si era «presentata a rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. presso la pretura di Bracciano», sia infine, non aveva contestato il contenuto della lettera 4 giugno 1992 con la quale venne messa a conoscenza del contenuto della scrittura privata 23 maggio 1992, concernente la cessione del credito dalla DI AR alla società MINGA- RELLI>>>. È evidente, concludendo sul punto, che la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste. 5. 2. Irrilevante, ancora, al riguardo, al fine di superare la ritenuta conclusione è quanto si afferma nella seconda parte del secondo motivo, allorché si e- videnzia che gli elementi sopra indicati hanno caratte- re indiziario e non sufficienti a suffragare l'assunto della RE. Come osservato sopra, infatti, al di fuori dei casi t e di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle pro- ve rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di meri- to sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove ac- quisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravi - tà da rendere inattendibili gli altri elementi di giu- 9 dizio ad esso contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustifica- zione adeguata e logicamente non contraddittoria (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). Analogamente il giudice può basella propria pronun- zia esclusivamente sulla base di elementi indiziari (Cass. 20 marzo 1998, n. 2944), quali, ad esempio, il sistema difensivo adottato dal procuratore ad litem della parte (Cass. 6 luglio 1998, n. 6568), nonché dal- la condotta tenuta dalla parte nel processo (Cass. 23 novembre 1999, n. 12967). In particolare anche un argomento di prova, specie quando non risulti isolato ma si inserisca in un più ampio contesto valutativo, può costituire esso stesso una sufficiente fonte di prova, e non soltanto un ele- mento di valutazione degli elementi già acquisiti al processo (Cass. 26 marzo 1997, n. 2700). Pacifico quanto sopra è palese che il proposto ri- corso non può trovare accoglimento neppure nella parte de qua. 5. 3. Nell'ultima parte del secondo motivo la ri- corrente denunzia, ancora, che erroneamente i giudici del merito non hanno tratto elementi indiziari, contro 1'assunto della controparte, e, in particolare, dalla circostanza che la RE non ha prodotto le cam- 10 biali rilasciate dalla D. e B. KE in favore della DI AR Anche nella parte de qua la deduzione è manifesta- mente infondata. A prescindere dal considerare che mai la attuale ricorrente ha negato l'esistenza del proprio debito nei confronti della DI AR, né ha eccepito di essere nel possesso delle cambiali in questione per averle ottenu- te in restituzione dalla DI AR allorché ha saldato [come assume il proprio debito, deve escludersi che la prova dell'inesistenza del credito vantato dalla DI AR nei confronti della D. e B. MA (e dalla prima ceduta alla RE s.a. s.) possa ricavarsi dalla circostanza che la cessionaria non abbia prodotto in giudizio i titoli di credito in questione.
6. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia «vio- lazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all'art. 66, comma 3, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla mancata offerta in restituzione dei titoli di cre- dito» (terzo motivo).
7. La deduzione è inammissibile. 11 Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni € questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di le- gittimità possano essere prospettate questioni nuove 0 nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass. 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per cassazione in altri ter- mini - devono investire, a pena d'inammissibilità, que- stioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, ΠΟΠ essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove 0 nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. 31 marzo 2000, n. 3928). In particolare, ove una determinata questione giu- - che implichi un accertamento di fatto - non ridica risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugna- ta, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della que- 12 stione innanzi al giudice di merito, ma anche di indi- care in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di con- trollare ex actis la veridicità di tale asserzione pri- ma di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n. 12025, nonché da ultimo, Cass. 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema specifico della inosservanza, da parte della società attuale controricorrente dell'onere di cui all'art. 66, comma 3, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669. Pur menzionandosi, nella sentenza gravata «la man- cata produzione delle cambiali, di cui ai sensi della २ anzidetta scrittura privata 23 maggio 1992 la società RE avrebbe dovuto entrare in possesso», preci- sandosi che «in questo quadro [la circostanza] non as- sume grande rilevanza», l'affermazione fa riferimento chiaramente e indiscutibilmente al diverso profilo di censura agitato con il quarto motivo di appello. Giusta questo - il cui diretto esame è consentito in questa sede di legittimità, deducendosi un error in procedendo la prova dell'insussistenza di qualsiasi debito della D. & B. nei confronti della Di LO (e, 13 quindi, nei confronti della RE), poteva e dove- va, del resto, con ben maggior fondamento, ravvisarsi nello stesso documento sul quale la società opposta ri- teneva di fondare le sue ragioni: nella scrittura 23 maggio 1982 (unica prova scritta prodotta nella fase monitoria): all'art. 1 si prevede infatti che ...DI " alla soc. MINGA- AR NA cede il proprio credito RELLI, la quale entra in possesso della cambiali rila- sciate a garanzia per un identico importo": delle due l'una: о la soc. GA ha ottenuto dalla DI AR le (presunte) cambiali che le avrebbe rilasciato la D. & B., ma allora avrebbe dovuto produrle e offrirle in restituzione, nel momento stesso in cui richiedeva il provvedimento monitorio (art. 66 RD 1669/33), ovvero non le ha ottenute, e ciò (sempre che le cambiali siano mai esistite) comproverebbe soltanto che il debito non era più esistente al momento» della cessione. Non controverso quanto precede è palese che esatta- mente i giudici del merito non hanno esaminato la oppo- sizione a decreto ingiuntivo proposta dalla D. & B. sotto il profilo della violazione dell'art. 66, comma 3, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, per non essere state offerte in restituzione al debitore le cambiali in que- stione. 14 Deve ribadirsi, al riguardo, infatti, che l'onere del deposito in cancelleria della cambiale di cui al- l'art. 66, comma 3, r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 non è riconducibile alla categoria dei presupposti processua- li ovvero delle condizioni dell'azione, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda e la sua inosservanza è rilevabile solo su eccezione di parte (cfr., ad esempio, Cass., 19 aprile 2000, n. 5086, ove il rilievo che l'omesso deposito delle cambiali non im- pedisce nonchél'emanazione del decreto ingiuntivo, Cass. 26 febbraio 1998, n. 2084). Poiché come osservato sopra la D. & B. invocava l'omessa produzione delle cambiali esclusivamente quale elemento indiziario a fondamento dell'assunto che il debito da queste documentato ° non esisteva (non esi- stendo le cambiali) о era stato estinto anteriormente alla cessione del credito in favore della RE, è palese che esattamente i giudici del merito non hanno esaminato come evidenziato sopra tale aspetto della controversia. Deriva da quanto precede, altresì, che è inammissi- bile la denunzia de qua ora formulata per la prima vol- ta in questa sede di legittimità, non potendosi dedurre innanzi alla Corte di cassazione nuove questioni di di- ritto, che implichino accertamenti di fatto non compiu- 15 ti dal giudice del merito perché non richiesti in quel- la sede. - per comple- Il tutto, ovviamente, a prescindere tezza di esposizione - dal rilevare la sopravvenuta prescrizione dell'azione cambiaria in corso di causa (cfr. Cass. 2 febbraio 1998, n. 1024; Cass. 27 gennaio 1997, n. 803).
8. Con il quarto, e ultimo, motivo la ricorrente lamenta, infine, «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione al r.d. n. 1669 del 1933; omessa, insufficiente o contrad- dittoria motivazione circa un punto decisivo della con- troversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla ri- tenuta mancata prova del pagamento per astrattezza del titolo di credito». Si osserva, al riguardo, in particolare che nella parte in cui la sentenza gravata ha escluso l'avvenuta estinzione per mezzo degli assegni in atti a firma di - soggetto terzo, rispetto alle par- certa SO VA dei crediti vantati dalla DI AR nei ti in causa - confronti della D. & B. [e dalla DI AR ceduti alla RE] «ancora una volta la motivazione del giudi- ce di appello appare assolutamente inaccettabile, ma- croscopicamente errata, e corredata da una motivazione soltanto apparente». 16 Non è dato infatti comprendere- si precisa - per- la astrattezza dei titoli possa essere ritenuta ché ostativa della prova dell'avvenuto pagamento, tanto più che nella fattispecie da nessuna delle parti è stata eccepita o provata, e neppure dedotta una pluralità di rapporti che potesse consentire di riferire tali paga- menti a rapporti diversi da quelli oggetto di giudi- zio».
9. La deduzione è manifestamente infondata. Giusta quanto assolutamente pacifico in dottrina come in giurisprudenza i cosiddetti enti non ricono- sciuti, quelli, cioè, sprovvisti della personalità giu- - che ha l'effetto di conferire, in relazione ridica alla disciplina della responsabilità, l'autonomia pa- trimoniale perfetta - sono comunque dotati di soggetti- vità giuridica, costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale (Cfr. Cass. 16 giugno 2000, n. 8239). In particolare non si dubita che anche alle società di persone, nonostante la loro non perfetta autonomia patrimoniale in relazione alle previsioni degli art.- 2267, 2268 e 2304 C.C. in materia di responsabilità va ri-personale dei soci per le obbligazioni sociali - conosciuta la soggettività giuridica (o personalità) e quindi la titolarità di situazioni giuridiche distinte 17 Appunto data l'astrattezza dei titoli in atti e l'estraneità della detta SO rispetto alla società propri assunti la debitrice, al fine di dimostrare ricorrente non poteva limitarsi alla società attuale esibizione dei titoli in questione ma dimostrare, ade- guatamente e nelle forme consentite dal codice di rito, che quei titoli furono consegnati alla DI PRIMA a estinzione del credito per cui è controversia. 10. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna ricorrente al pagamento delle spese di questo della giudizio di legittimità in favore della società
contro
- ricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della 8000 oltre società controricorrente, liquidate in € € 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 7 febbraio 2002. il Consigliere relatore est. you fle 19 2 0 0 2 4 A 7 6 U C O 1 P A N T E T 4 T A 6 R N T I 3 7 5 6 7 0 8 1 3 0 7 E . 0 G N Q - 6 , 8 7 0 т 1 . о г , 6 5 5 1 O T O C 0 9 . / 1 7 2 9 r c o t e e i C o r b m U I L D D R I E E N A , i g g C o C E L E L R I R A A C S 9 L 2 / . 2 1 0 U G 0 R i l n r a l a s C o a i c e t a e t n i e p D E P P U S b m U r e t o e C i c r o I I L T D R T O E E R D C A N I E C L A L R E I и о й ш й в б с я с и P r i e l s d e n t i e