Sentenza 28 aprile 2016
Massime • 1
Qualora l'udienza dibattimentale sia stata rinviata per la replica del pubblico ministero e questi non si sia avvalso di tale facoltà, non è causa di nullità della sentenza la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, effettuata dal giudice monocratico senza prima ritirarsi in camera di consiglio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2016, n. 27894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27894 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2016 |
Testo completo
27 8 9 4/ 1 6 104 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1332 - Presidente - Dott.ssa MARIA VESSICHELLI - Consigliere relatore UP - 28/04/2016 Dott.ssa ROSSELLA CATENA R.G.N. 51251/15 - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA IC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova emessa in data 06/05/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico ministero, in persona del dott. Mario Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova in composizione monocratica del 31/03/2011, con cui il MA IC era stato riconosciuto colpevole e condannato a pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 495 cod. pen., perché, fermato alla guida di un'autovettura per infrazione al Codice della Strada, 1 declinava agli agenti della Polizia Municipale false generalità; in Genova il 29/06/2008; con la recidiva reiterata infraquinquennale.
2. MA IC ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Ennio Pischedda, in data 19/09/2015 per:
2.1. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla eccepita abnormità della sentenza di primo grado, atteso che all'udienza del 03/03/2011 il giudice aveva dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e rinviato all'udienza del 31/03/2011 per la lettura del dispositivo e, a detta udienza, il verbale era stato aperto alle ore 09,44 e chiuso alle ore 09,45, in assenza, quindi, di una fase deliberativa, apparendo evidente come la deliberazione e la redazione della motivazione fossero avvenute in una fase di innominata stasi successiva al rinvio, in violazione degli artt. 125, comma 4, 525 cod. proc. pen., essendo stata omessa ogni motivazione, da parte della Corte territoriale, sulla natura abnorme della sentenza, come affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, sentenza n. 45459 del 12/10/2004);
2.2. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., in quanto il ricorrente dopo circa un'ora si era presentato presso i competenti uffici ammettendo di aver declinato generalità parzialmente false, elidendo, in tal modo, le conseguenze dannose del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va dichiarato inammissibile.
1.Il primo motivo di ricorso appare evidentemente non fondato. Va ricordato che questa Corte ha già affermato come, nel caso in cui l'udienza dibattimentale sia stata rinviata per la replica del pubblico ministero, e questi non si sia avvalso di tale facoltà, non è causa di nullità la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, effettuata dal giudice monocratico senza prima ritirarsi in camera di consiglio (Sez. 4, sentenza n. 43418 del 29/09/2015, Rv. 265171). La citata sentenza, premesso che la discussione delle parti aveva avuto luogo alla precedente udienza e che la modifica delle conclusioni rappresentava solo un'eventualità comunque limitata nella portata connessa all'esercizio della - - facoltà di replica da parte del pubblico ministero, che non era stata esercitata, ha sottolineato che la decisione, nel caso di specie, era stata assunta da un giudice monocratico. Tali circostanze erano state correttamente ritenute preclusive 2 dell'assimilazione della fattispecie concreta a quella oggetto di altra decisione della Corte di Cassazione, sez. 6, sentenza del 12/10/2004, Rv. 230412, in cui il presidente del Collegio una volta verificato che pubblico ministero non intendeva replicare - aveva dato lettura del dispositivo della sentenza, rispetto al quale rimanevano oscuri il tempo ed il luogo di discussione e di raggiungimento dell'accordo quanto meno maggioritario - sottostante la decisione. Al contrario, nel caso in esame il pubblico ministero aveva chiesto di esercitare la facoltà di replica, come risulta dal verbale del 03/03/2011, quindi, alla successiva udienza del 31/03/2011 come risulta dal verbale in atti - le parti avevano rinunciato alla facoltà di replica. Trattandosi di un giudizio monocratico giudice ben poteva, quindi, aver già compiuto, nel chiuso della sua mente, una valutazione inerente la decisione all'esito delle conclusioni delle parti ed averne scritto la motivazione, riservandosi di darne pubblicazione in udienza in caso di eventuale rinuncia del pubblico ministero all'esercizio della facoltà di replica, ovvero di mutare il proprio convincimento a fronte di nuovi apporti delle parti alla discussione. A diversa conclusione si sarebbe dovuto, invece, pervenire qualora le parti avessero replicato e, ciò nonostante, il giudice avesse dato lettura di una sentenza che, evidentemente, non aveva tenuto conto delle argomentazioni svolte in quella sede;
ma, come detto, nel caso di specie ciò non si è verificato, risultando dal verbale dell'udienza del 31/03/2011 la rinuncia alla replica da parte del pubblico ministero. A ciò si deve aggiungere che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, in virtù del principio di tassatività delle nullità, l'inosservanza del principio di immediatezza della decisone, di cui all'art. 525, comma 1, cod. proc. pen., non dà luogo ad alcuna sanzione (Sez. 2, sentenza n. 3462 del 06/12/2005, Rv. 233229) anche se implica una direttiva generale, da osservarsi di norma. Detto principio è, anzi, derogato dall'art. 523, comma 6, cod. proc. pen., qualora dalla discussione emerga l'assoluta necessità di assumere nuove prove, come pure nelle ipotesi di sospensione della deliberazione stessa, indicate nell'art. 525, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso esaminato, invece, dalla citata sentenza della Sez. 6, la situazione processuale era del tutto diversa, atteso che, trattandosi di deliberazione collegiale, la sentenza consisteva in una pronuncia caratterizzata da abnormità strutturale in quanto non era possibile verificare il luogo, il momento o le modalità della deliberazione, apparendo altresì evidente l'inosservanza dello schema legale tassativamente scandito dalle norme processuali (deliberazione in camera di consiglio, redazione e sottoscrizione del dispositivo e, "salvo che non sia possibile" procedervi, una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza si é fondata, pubblicazione della sentenza in udienza ad opera 3 del presidente o di un giudice del collegio mediante lettura del dispositivo, successiva lettura della motivazione redatta contestualmente, da esporre anche riassuntivamente ex art. 545, commi primo e secondo, cod. proc. pen.) A ciò va aggiunta la considerazione che la sentenza di primo grado, inoltre, non si può ritenere in alcun modo abnorme alla luce della sentenza delle Sez. U. del 26/03/2009 n. 25957, posto che il provvedimento adottato non manifesta né un'abnormità strutturale non essendo stato esercitato da parte del Giudice - monocratico un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, né avendo il provvedimento deviato dal modello legale previsto né un'abnormità - in quanto con l'adozione del provvedimento in esame non si èfunzionale- determinata affatto una stasi del procedimento.
2. Quanto al secondo motivo la Corte territoriale ha rilevato in motivazione che il cugino del MA IC di cui predetto aveva dichiarato la data di - si era presento presso gli uffici della Polizia Municipale, mostrando i nascita- propri documenti, e quindi la condotta del ricorrente per tale ragione non poteva affatto considerarsi affatto spontanea;
inoltre essa aveva già prodotto i propri effetti. Ed infatti va ricordato che integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall'art. 495 cod. pen., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico (Sez. 5, sentenza n. 5622 del 26/11/2014, Rv. 262667, in un caso di false dichiarazioni rese alla polizia ferroviaria;
in senso conforme Sez. 1, sentenza n. 43718 del 15/11/2007, Rv. 238202). Si tratta, quindi, di una motivazione del tutto immune da vizi logici e perfettamente coerente con i principio sanciti da questa Corte. Dalla declaratoria di inammissibilità deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ། ( ་ ཁ di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Rossella Catena Mutuel Ramble Cues DEPOSITATA IN GANCE LERIA adel - 6 LUG 2016 IL FUNZIONATÃO CUDZIARIO Carmela Langvise ux 5