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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 luglio 2024 da:
(C.F. ) residente a [...]62 CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall' avv.to Miriam Monni (C.F
.), presso il cui Studio Legale in Monserrato, Via Muzio Scevola n. 14 è C.F._2
elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato ai fini della presente CP_2 C.F._3 procedura presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Nonnis (C.F. in Sassari C.F._4
Via Diaz n. 10 che lo rappresenta e difende in forza di procura posta in calce ala memoria difensiva, rilasciata su foglio separato,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 16 luglio 2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 473 bis. 12 ss. c.p.c., depositato in data 30 luglio 2024, ha CP_1
convenuto in giudizio per ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge CP_2
con cui ebbe a contrarre matrimonio in Sassari in data 15.05.2021, atto iscritto nei registri dello stato civile di Sassari n. 40 parte 1, dalla cui unione non sono nati figli.
Ha dedotto che il rapporto coniugale si era sgretolato a causa delle continue vessazioni e aggressioni psicologiche effettuate dal resistente nei suoi confronti.
Ha allegato, in particolare, che il oltre a non averle mai fornito alcun supporto morale (neppure in CP_2 seguito ad un delicato intervento per rimuovere un tumore al collo dell'utero) ne disprezzava la forma fisica utilizzando espressione come “sei grassa, devi andare in palestra”, che quando gli si rivolgeva chiedendogli espressamente una mera collaborazione finanziaria -finalizzata a sopperire alle svariate esigenze di vita quali auto, bollette, spesa per cibi di prima necessità, il resistente replicava con atteggiamenti aggressivi e che le diceva sovente di sparire e andare via di casa con un tono di voce particolarmente minaccioso, arrivando financo a minacce di aggressioni fisiche.
Ha quindi rappresentato che aveva deciso di andare via di casa e di interrompere il rapporto col ed CP_2
ha lamentato che da quel momento la condotta del resistente era più volte ripetutamente trasmodata in atteggiamenti persecutori che la avevano indotta a fuggire da Sassari, evidenziando che il resistente si era recato più volte nel luogo di lavoro della stessa, e che, in una circostanza, l'aveva minacciata- in presenza dei colleghi- con una mazza da baseball dicendole di fare ritorno nella casa coniugale.
Ha riferito che prestava lavoro nella Montalbetti S.p.a nel paese di Fiume Santo e che, tuttavia, a causa della condotta pregiudizievole posta in essere dal marito, da qualche mese si era trasferita a Narcao
(SU) nella via Nazionale n. 138, ed era stata costretta a dare le dimissioni dal luogo di lavoro.
Ha quindi rappresentato che, nonostante avesse palesato più volte al marito la volontà di non voler tornare insieme a lui, quest'ultimo aveva continuato a inviarle innumerevoli messaggi e ad effettuarle molteplici chiamate giornaliere, che solo al fine di scoprire dove fosse nascosta aveva denunciato la sua scomparsa nella Caserma dei Carabinieri di Porto Torres e di Narcao, nonostante sapesse perfettamente che la signora stava bene e la ragione per cui era andata via di casa era legata alla volontà di non voler dare prosecuzione al rapporto coniugale e che si era recato per ben due volte dalla ricorrente nel paese sulcitano, percorrendo ben 300 km. Ha riferito di essere molto scossa, di stare prendendo ansiolitici – su prescrizione del medico di famiglia - per aiutarla a tenere sotto controllo l'ansia, e che non usciva di casa perché temeva per la sua incolumità.
Ha concluso chiedendo:
“in via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile: ordinare -ai sensi del 473 bis
71- al sig. l'immediata cessazione dei comportamenti molesti nei confronti della sig.ra CP_2
pagina 2 di 5 , e ai sensi del 342 ter c.c disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente CP_1
frequentati dalla ricorrente, ed in particolare al domicilio della stessa;
in via principale: pronunciare, anche con sentenza parziale, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 la separazione personale dei coniugi CP_1
, nata in [...] il [...] (c.f. , nato a
[...] C.F._1 CP_2
Sassari il 17.08.1967 (c.f. ), con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni C.F._3
riportate in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
Con decreto emesso in data 5 agosto 2024 è stata fissata l'udienza dell'8 agosto 2024 ore 10,00 per la comparizione personale della ricorrente e per l'escussione di due informatori individuati tra persone che abbiano avuto percezione diretta delle condotte del resistente allegate in ricorso.
Con ordinanza in data 9 agosto 2024, ritenuto che le risultanze acquisite, all'esito dell'istruttoria sommaria, facevano ritenere sussistente il fumus della domanda relativamente alle condotte persecutorie, aggressive e violente poste in essere dal e idonee a recare grave pregiudizio CP_2 all'integrità fisica e morale della ricorrente e che ad un esame sommario le allegazioni della ricorrente avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni del sommario informatore escusso e nei documenti esibiti all'udienza, il Giudice ha ordinato in via provvisoria ed urgente a l'immediata CP_2
cessazione della condotta pregiudizievole (inclusa la violenza verbale attraverso telefonate, messaggi e mails) ai danni di e prescritto al di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente CP_1 CP_2
frequentati dalla ed in particolare al domicilio della stessa, sito in Narcao (SU) nella via CP_1
Nazionale n. 138, mantenendo una distanza non inferiore a 100 mt nell'eventualità di incontro occasionale con la ricorrente, con il divieto di comunicare con la ricorrente attraverso qualsiasi mezzo.
È stata quindi fissata per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.71 cpc, l'udienza del 22 agosto 2024 ore 11,30 per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento.
Si è costituito contestando di aver mai minacciato, insultato o fatto mancare il proprio CP_2
supporto economico e morale alla moglie e rappresentando che durante la convivenza con il e in CP_2
epoca successiva al fallimento delle due società facenti capo al resistente, la ricorrente aveva intrapreso una relazione sentimentale con il ricco Manager della Soc. Ave Sberne Suroviny A.s. (Società attiva nel recupero e smaltimento rifiuti con commesse anche a Fiume Santo-SS) e che aveva finanche riferito alle proprie amiche che le sue reali intenzioni in ordine al matrimonio contratto con il resistente erano quelle di farsi intestare una casa, un auto nuova etc, per poi successivamente vivere la propria vita senza il e ciò anche in considerazione del rilevante divario anagrafico. CP_2
Ha aggiunto che a far data dal 28 aprile 2024 la senza alcun apparente motivo, si era resa CP_1
totalmente irreperibile al e a tutti i suoi conoscenti/amici e ciò dopo circa 15 anni di convivenza e CP_2
pagina 3 di 5 amichevoli frequentazioni, con un semplice sms, e che alcun chiarimento tra la coppia, in ordine ai progetti avviati, era mai avvenuto tanto che, per meglio comprendere cosa fosse accaduto si era recato sul posto di lavoro della moglie per n. 2 volte con la speranza di poter parlare con lei.
Ha negato comunque di aver mai brandito alcuna mazza da baseball e che nell'occasione riferita dalla ricorrente era accaduto che i due coniugi avevano avuto una lunga discussione (durata 9 minuti e 36 secondi) caratterizzata da toni tesi (“cosa stai facendo, abbiamo mille progetti una casa da pagare , una crociera” “sei imbecille a fare questo davanti ai miei capi?” “ci vediamo in comune per il divorzio” “ma che cazzo di passa per la testa?” “mi arrangio mi arrangio...” etc) ma che mai erano travalicati in minaccia accompagnata peraltro dall'uso di una mazza.
Ha infine ammesso di essersi recato due volte a Narcao presso l'abitazione di proprietà del sig. Per_1
in uso alla ricorrente con la quale aveva avuto un sereno, pacifico e definitivo confronto durato
[...]
circa 4 ore.
Considerato che a far data dal 26.07.2024 non aveva più contattato e/o visto la ricorrente, che il fumus della domanda, anche in ordine alle presunte condotte persecutorie, aggressive e violente asseritamente da lui poste in essere non sussisteva e che risultava altresì inficiato a causa della scarsa attendibilità della ricorrente, evidenziato che non sussisteva alcun pregiudizio in ordine all'integrità psichica e fisica delle ricorrente, ha concluso chiedendo la revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte.
Nel merito ha comunque aderito alla domanda di separazione.
Nel corso delle udienze successive è stato sentito il resistente e sono stati escussi altri sommari informatori e, all'esito, con ordinanza in data 9 ottobre 2024 è stato confermato il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 9 agosto 2024 atteso che le allegazioni della ricorrente avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni dei sommari informatori escussi, nei documenti esibiti all'udienza e prodotti nel pct e in parte anche nelle ammissioni del resistente e ritenuto che tali prove CP_2
potevano ritenersi sufficienti per far ritenere altamente probabile la commissione da parte del resistente di condotte persecutorie, aggressive e violente in danno della sottolineandosi come tali CP_1
comportamenti stessero creando all'attualità grave pregiudizio all'integrità psichica e fisica della ricorrente.
Alla successiva udienza del 7 gennaio 2025 le parti hanno chiesto un rinvio per la definizione bonaria del giudizio e con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo
Giudice/Collegio pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata in [...]
Repubblica Ceca il 11.01.1982 (c.f. e , nato a [...] il C.F._1 CP_2
17.08.1967 (c.f. ). • Spese di lite compensate.” C.F._3
pagina 4 di 5 La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Nessun provvedimento accessorio deve essere adottato in difetto di figli nati dall'unione coniugale e di richieste di natura economica.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata in [...] il CP_1
11.01.1982 (C.F. ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_2
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio in Sassari in data 15.05.2021, C.F._3
atto iscritto nei registri dello stato civile di Sassari n. 40 parte 1, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 luglio 2024 da:
(C.F. ) residente a [...]62 CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall' avv.to Miriam Monni (C.F
.), presso il cui Studio Legale in Monserrato, Via Muzio Scevola n. 14 è C.F._2
elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato ai fini della presente CP_2 C.F._3 procedura presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Nonnis (C.F. in Sassari C.F._4
Via Diaz n. 10 che lo rappresenta e difende in forza di procura posta in calce ala memoria difensiva, rilasciata su foglio separato,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 16 luglio 2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 473 bis. 12 ss. c.p.c., depositato in data 30 luglio 2024, ha CP_1
convenuto in giudizio per ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge CP_2
con cui ebbe a contrarre matrimonio in Sassari in data 15.05.2021, atto iscritto nei registri dello stato civile di Sassari n. 40 parte 1, dalla cui unione non sono nati figli.
Ha dedotto che il rapporto coniugale si era sgretolato a causa delle continue vessazioni e aggressioni psicologiche effettuate dal resistente nei suoi confronti.
Ha allegato, in particolare, che il oltre a non averle mai fornito alcun supporto morale (neppure in CP_2 seguito ad un delicato intervento per rimuovere un tumore al collo dell'utero) ne disprezzava la forma fisica utilizzando espressione come “sei grassa, devi andare in palestra”, che quando gli si rivolgeva chiedendogli espressamente una mera collaborazione finanziaria -finalizzata a sopperire alle svariate esigenze di vita quali auto, bollette, spesa per cibi di prima necessità, il resistente replicava con atteggiamenti aggressivi e che le diceva sovente di sparire e andare via di casa con un tono di voce particolarmente minaccioso, arrivando financo a minacce di aggressioni fisiche.
Ha quindi rappresentato che aveva deciso di andare via di casa e di interrompere il rapporto col ed CP_2
ha lamentato che da quel momento la condotta del resistente era più volte ripetutamente trasmodata in atteggiamenti persecutori che la avevano indotta a fuggire da Sassari, evidenziando che il resistente si era recato più volte nel luogo di lavoro della stessa, e che, in una circostanza, l'aveva minacciata- in presenza dei colleghi- con una mazza da baseball dicendole di fare ritorno nella casa coniugale.
Ha riferito che prestava lavoro nella Montalbetti S.p.a nel paese di Fiume Santo e che, tuttavia, a causa della condotta pregiudizievole posta in essere dal marito, da qualche mese si era trasferita a Narcao
(SU) nella via Nazionale n. 138, ed era stata costretta a dare le dimissioni dal luogo di lavoro.
Ha quindi rappresentato che, nonostante avesse palesato più volte al marito la volontà di non voler tornare insieme a lui, quest'ultimo aveva continuato a inviarle innumerevoli messaggi e ad effettuarle molteplici chiamate giornaliere, che solo al fine di scoprire dove fosse nascosta aveva denunciato la sua scomparsa nella Caserma dei Carabinieri di Porto Torres e di Narcao, nonostante sapesse perfettamente che la signora stava bene e la ragione per cui era andata via di casa era legata alla volontà di non voler dare prosecuzione al rapporto coniugale e che si era recato per ben due volte dalla ricorrente nel paese sulcitano, percorrendo ben 300 km. Ha riferito di essere molto scossa, di stare prendendo ansiolitici – su prescrizione del medico di famiglia - per aiutarla a tenere sotto controllo l'ansia, e che non usciva di casa perché temeva per la sua incolumità.
Ha concluso chiedendo:
“in via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile: ordinare -ai sensi del 473 bis
71- al sig. l'immediata cessazione dei comportamenti molesti nei confronti della sig.ra CP_2
pagina 2 di 5 , e ai sensi del 342 ter c.c disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente CP_1
frequentati dalla ricorrente, ed in particolare al domicilio della stessa;
in via principale: pronunciare, anche con sentenza parziale, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 la separazione personale dei coniugi CP_1
, nata in [...] il [...] (c.f. , nato a
[...] C.F._1 CP_2
Sassari il 17.08.1967 (c.f. ), con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni C.F._3
riportate in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
Con decreto emesso in data 5 agosto 2024 è stata fissata l'udienza dell'8 agosto 2024 ore 10,00 per la comparizione personale della ricorrente e per l'escussione di due informatori individuati tra persone che abbiano avuto percezione diretta delle condotte del resistente allegate in ricorso.
Con ordinanza in data 9 agosto 2024, ritenuto che le risultanze acquisite, all'esito dell'istruttoria sommaria, facevano ritenere sussistente il fumus della domanda relativamente alle condotte persecutorie, aggressive e violente poste in essere dal e idonee a recare grave pregiudizio CP_2 all'integrità fisica e morale della ricorrente e che ad un esame sommario le allegazioni della ricorrente avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni del sommario informatore escusso e nei documenti esibiti all'udienza, il Giudice ha ordinato in via provvisoria ed urgente a l'immediata CP_2
cessazione della condotta pregiudizievole (inclusa la violenza verbale attraverso telefonate, messaggi e mails) ai danni di e prescritto al di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente CP_1 CP_2
frequentati dalla ed in particolare al domicilio della stessa, sito in Narcao (SU) nella via CP_1
Nazionale n. 138, mantenendo una distanza non inferiore a 100 mt nell'eventualità di incontro occasionale con la ricorrente, con il divieto di comunicare con la ricorrente attraverso qualsiasi mezzo.
È stata quindi fissata per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.71 cpc, l'udienza del 22 agosto 2024 ore 11,30 per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento.
Si è costituito contestando di aver mai minacciato, insultato o fatto mancare il proprio CP_2
supporto economico e morale alla moglie e rappresentando che durante la convivenza con il e in CP_2
epoca successiva al fallimento delle due società facenti capo al resistente, la ricorrente aveva intrapreso una relazione sentimentale con il ricco Manager della Soc. Ave Sberne Suroviny A.s. (Società attiva nel recupero e smaltimento rifiuti con commesse anche a Fiume Santo-SS) e che aveva finanche riferito alle proprie amiche che le sue reali intenzioni in ordine al matrimonio contratto con il resistente erano quelle di farsi intestare una casa, un auto nuova etc, per poi successivamente vivere la propria vita senza il e ciò anche in considerazione del rilevante divario anagrafico. CP_2
Ha aggiunto che a far data dal 28 aprile 2024 la senza alcun apparente motivo, si era resa CP_1
totalmente irreperibile al e a tutti i suoi conoscenti/amici e ciò dopo circa 15 anni di convivenza e CP_2
pagina 3 di 5 amichevoli frequentazioni, con un semplice sms, e che alcun chiarimento tra la coppia, in ordine ai progetti avviati, era mai avvenuto tanto che, per meglio comprendere cosa fosse accaduto si era recato sul posto di lavoro della moglie per n. 2 volte con la speranza di poter parlare con lei.
Ha negato comunque di aver mai brandito alcuna mazza da baseball e che nell'occasione riferita dalla ricorrente era accaduto che i due coniugi avevano avuto una lunga discussione (durata 9 minuti e 36 secondi) caratterizzata da toni tesi (“cosa stai facendo, abbiamo mille progetti una casa da pagare , una crociera” “sei imbecille a fare questo davanti ai miei capi?” “ci vediamo in comune per il divorzio” “ma che cazzo di passa per la testa?” “mi arrangio mi arrangio...” etc) ma che mai erano travalicati in minaccia accompagnata peraltro dall'uso di una mazza.
Ha infine ammesso di essersi recato due volte a Narcao presso l'abitazione di proprietà del sig. Per_1
in uso alla ricorrente con la quale aveva avuto un sereno, pacifico e definitivo confronto durato
[...]
circa 4 ore.
Considerato che a far data dal 26.07.2024 non aveva più contattato e/o visto la ricorrente, che il fumus della domanda, anche in ordine alle presunte condotte persecutorie, aggressive e violente asseritamente da lui poste in essere non sussisteva e che risultava altresì inficiato a causa della scarsa attendibilità della ricorrente, evidenziato che non sussisteva alcun pregiudizio in ordine all'integrità psichica e fisica delle ricorrente, ha concluso chiedendo la revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte.
Nel merito ha comunque aderito alla domanda di separazione.
Nel corso delle udienze successive è stato sentito il resistente e sono stati escussi altri sommari informatori e, all'esito, con ordinanza in data 9 ottobre 2024 è stato confermato il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 9 agosto 2024 atteso che le allegazioni della ricorrente avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni dei sommari informatori escussi, nei documenti esibiti all'udienza e prodotti nel pct e in parte anche nelle ammissioni del resistente e ritenuto che tali prove CP_2
potevano ritenersi sufficienti per far ritenere altamente probabile la commissione da parte del resistente di condotte persecutorie, aggressive e violente in danno della sottolineandosi come tali CP_1
comportamenti stessero creando all'attualità grave pregiudizio all'integrità psichica e fisica della ricorrente.
Alla successiva udienza del 7 gennaio 2025 le parti hanno chiesto un rinvio per la definizione bonaria del giudizio e con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo
Giudice/Collegio pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata in [...]
Repubblica Ceca il 11.01.1982 (c.f. e , nato a [...] il C.F._1 CP_2
17.08.1967 (c.f. ). • Spese di lite compensate.” C.F._3
pagina 4 di 5 La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Nessun provvedimento accessorio deve essere adottato in difetto di figli nati dall'unione coniugale e di richieste di natura economica.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata in [...] il CP_1
11.01.1982 (C.F. ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_2
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio in Sassari in data 15.05.2021, C.F._3
atto iscritto nei registri dello stato civile di Sassari n. 40 parte 1, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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