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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1421/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2703/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Rappr. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1644/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 6 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TYXCRFF00030 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 , impugna la sentenza n. 1644/2024 della CGT di primo grado di Messina. La società appellante impugnava l'atto di recupero del credito d'imposta n. TYXCRFF00030-2023, relativo all'anno 2016, con cui l'Ufficio:
- recuperava € 87.636,00 qualificando tale quota come credito “inesistente”;
- irrogava sanzioni nella misura del 100%;
-sosteneva la non agevolabilità dei contenitori per rifiuti acquistati, ritenuti privi del requisito dell'innovatività. La sentenza n. 1644/2024 della CGT di Messina rigettava il ricorso, ritenendo non provata l'innovatività dei beni e sostenendo che essi fossero usciti definitivamente dalla disponibilità aziendale.
La società appellante propone impugnazione articolata attraverso i seguenti motivi di appello.
1. Vizi formali dell'atto di recupero
-Mancata allegazione del PVC (art. 7, c. 1, L. 212/2000)
- Vizio della delega alla sottoscrizione, generica e priva dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità
- Mancata instaurazione del contraddittorio nonostante le osservazioni ex art. 12 L. 212/2000 (PEC 16.12.2022 e 18.01.2023)
- Utilizzo improprio dell'autotutela per riemettere un atto peggiorativo (da “non spettante” a
“inesistente”) violando DM 37/1997 e art. 21-nonies L. 241/1990
- Prescrizione maturata (atto notificato il 12.07.2023, oltre il 31.12.2022)
2. Motivi di merito
I beni acquistati sono strumentali, innovativi, indispensabili, interconnessi, conformi al Reg. UE 651/2014. Allega Scheda tecnica RFID dei contenitori L'Ufficio ha erroneamente affermato che i beni sono “di consumo” e “non agevolabili”, travisando sia i fatti sia la documentazione tecnica. L'utilizzo temporaneo fuori Sicilia è consentito dalla prassi AE (interpelli 14/2020, 252/2020, 259/2021). Il PVC stesso considera l'utilizzo come “eccedenza”, non come “inesistenza” del credito. .
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO L'Agenzia delle Entrate sostiene che il PVC era già conosciuto dal contribuente, pertanto nessun obbligo di allegazione era sussistente;
inoltre la motivazione per relationem è legittima (Cass. 28713/2017; 19381/2020; 30376/2018). Rileva che gli stessisarebbero stati utilizzati in un comune di altra Regione (Marche). Circa il merito, rileva che i contenitori/sacchetti non sarebbero beni innovativi né strategici;
i beni sarebbero stati “ceduti a terzi” e quindi fuoriusciti dalla struttura produttiva e la riclassificazione del credito come inesistente era doverosa e giustificava sanzioni al 100%.
La parte appellante depositava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione piu' liquida l'appello va affrontato nel merito. Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. .Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Pertanto va affrontato il merito della controversia.
L'appello è fondato.
Dall'allegato tecnico prodotto dalla parte ricorrente emerge che i contenitori:
- sono dotati di trasponder RFID univoco, integrato nel corpo del contenitore;
- consentono identificazione automatica dell'utenza, rilevazione del conferimento e tracciabilità GPS del punto di prelievo;
- comunicano in tempo reale con i lettori portatili degli operatori, con il software di gestione centralizzato, e con il server dell'Ente appaltante:
- permettono l'archiviazione dei dati delle utenze, il monitoraggio dei conferimenti anomali, il controllo delle zone servite, il conteggio automatico degli svuotamenti, con base per il sistema TARIP (tariffazione puntuale).
Tale descrizione tecnica conferma che si tratta di beni avanzati, interconnessi, coerenti con la logica degli investimenti innovativi 4.0, ben oltre il semplice concetto di “bidoncino”.
La Sentenza CGT di primo grado
La sentenza valorizza erroneamente solo la “genericità” della tracciabilità, affermando che la ricorrente non avrebbe spiegato “come essa dispieghi i propri effetti”. Questo è smentito dagli allegati tecnici che illustrano nel dettaglio le modalità di lettura RFID, la trasmissione dati, l' architettura software e i vantaggi tecnologici introdotti nel ciclo dei rifiuti.
Sull'innovatività dei contenitori
La Corte ritiene pienamente dimostrato che i contenitori per rifiuti acquistati nel 2016:
1. erano dotati di chip RFID e barcode univoco;
2. erano integrati con un sistema informatico di gestione, comprensivo di:
- lettori portatili,
- archivi digitali,
- software di elaborazione centralizzata;
3. costituivano una soluzione innovativa per la tracciabilità, la misurazione dei conferimenti, l'ottimizzazione del servizio e il controllo pubblico;
4. erano prescritti obbligatoriamente dai capitolati di appalto comunali (Montegranaro e Santa Teresa di Riva) come condizione tecnica essenziale;
5. erano assegnati agli utenti in comodato d'uso, con obbligo di restituzione e piena permanenza nella proprietà aziendale, come risultante dalle migliaia di ricevute depositate. Pertanto, l'affermazione del primo giudice secondo cui la tracciabilità sarebbe “meramente descrittiva” o non innovativa è smentita dagli atti, e la conclusione secondo cui i beni “escono dal patrimonio” è errata perché la società ne conserva la proprietà e la gestione.
Circa la delocalizzazione parziale dei cestelli in altra Regione (Marche) si osserva che la fornitura dei cestelli è stata fatta alla società appellante con sede legale ed operativa in Sicilia nel Comune di Naso (ME) ed era riferita alle forniture di cestelli destinati a due diversi comuni, di cui uno posto al di fuori della Sicilia nella Regione Marche e l'altro posto nella Regione Sicilia – Comune di Santa Teresa di Riva (ME). E' rilevante, ai fini del credito d'imposta, la sede operativa della società appellante nella Regione Sicilia, e lo spostamento temporaneo delle attrezzature e mezzi d'opera in altre Regioni o territori non agevolati (anche all'Estero) in queste oggettive condizioni è sempre spettante al contribuente che ha operato l'investimento. - questo in quanto l'azienda che ha fatto l'investimento non è stata mai delocalizzata, e non solo, negli anni ha consolidato ulteriormente la propria posizione operativa nella Regione Sicilia. 2).
Conclusivamente, la Corte rileva che i beni soddisfano pienamente il requisito dell'innovazione di cui al Reg. UE 651/2014, art. 2, punti 49 e 51. Essi sono pertanto agevolabili
Considerata l'evoluzione processuale e la complessità delle questioni, le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'atto di recupero n. TYXCRFF00030 e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2703/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Rappr. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1644/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 6 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TYXCRFF00030 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 , impugna la sentenza n. 1644/2024 della CGT di primo grado di Messina. La società appellante impugnava l'atto di recupero del credito d'imposta n. TYXCRFF00030-2023, relativo all'anno 2016, con cui l'Ufficio:
- recuperava € 87.636,00 qualificando tale quota come credito “inesistente”;
- irrogava sanzioni nella misura del 100%;
-sosteneva la non agevolabilità dei contenitori per rifiuti acquistati, ritenuti privi del requisito dell'innovatività. La sentenza n. 1644/2024 della CGT di Messina rigettava il ricorso, ritenendo non provata l'innovatività dei beni e sostenendo che essi fossero usciti definitivamente dalla disponibilità aziendale.
La società appellante propone impugnazione articolata attraverso i seguenti motivi di appello.
1. Vizi formali dell'atto di recupero
-Mancata allegazione del PVC (art. 7, c. 1, L. 212/2000)
- Vizio della delega alla sottoscrizione, generica e priva dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità
- Mancata instaurazione del contraddittorio nonostante le osservazioni ex art. 12 L. 212/2000 (PEC 16.12.2022 e 18.01.2023)
- Utilizzo improprio dell'autotutela per riemettere un atto peggiorativo (da “non spettante” a
“inesistente”) violando DM 37/1997 e art. 21-nonies L. 241/1990
- Prescrizione maturata (atto notificato il 12.07.2023, oltre il 31.12.2022)
2. Motivi di merito
I beni acquistati sono strumentali, innovativi, indispensabili, interconnessi, conformi al Reg. UE 651/2014. Allega Scheda tecnica RFID dei contenitori L'Ufficio ha erroneamente affermato che i beni sono “di consumo” e “non agevolabili”, travisando sia i fatti sia la documentazione tecnica. L'utilizzo temporaneo fuori Sicilia è consentito dalla prassi AE (interpelli 14/2020, 252/2020, 259/2021). Il PVC stesso considera l'utilizzo come “eccedenza”, non come “inesistenza” del credito. .
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO L'Agenzia delle Entrate sostiene che il PVC era già conosciuto dal contribuente, pertanto nessun obbligo di allegazione era sussistente;
inoltre la motivazione per relationem è legittima (Cass. 28713/2017; 19381/2020; 30376/2018). Rileva che gli stessisarebbero stati utilizzati in un comune di altra Regione (Marche). Circa il merito, rileva che i contenitori/sacchetti non sarebbero beni innovativi né strategici;
i beni sarebbero stati “ceduti a terzi” e quindi fuoriusciti dalla struttura produttiva e la riclassificazione del credito come inesistente era doverosa e giustificava sanzioni al 100%.
La parte appellante depositava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione piu' liquida l'appello va affrontato nel merito. Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. .Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Pertanto va affrontato il merito della controversia.
L'appello è fondato.
Dall'allegato tecnico prodotto dalla parte ricorrente emerge che i contenitori:
- sono dotati di trasponder RFID univoco, integrato nel corpo del contenitore;
- consentono identificazione automatica dell'utenza, rilevazione del conferimento e tracciabilità GPS del punto di prelievo;
- comunicano in tempo reale con i lettori portatili degli operatori, con il software di gestione centralizzato, e con il server dell'Ente appaltante:
- permettono l'archiviazione dei dati delle utenze, il monitoraggio dei conferimenti anomali, il controllo delle zone servite, il conteggio automatico degli svuotamenti, con base per il sistema TARIP (tariffazione puntuale).
Tale descrizione tecnica conferma che si tratta di beni avanzati, interconnessi, coerenti con la logica degli investimenti innovativi 4.0, ben oltre il semplice concetto di “bidoncino”.
La Sentenza CGT di primo grado
La sentenza valorizza erroneamente solo la “genericità” della tracciabilità, affermando che la ricorrente non avrebbe spiegato “come essa dispieghi i propri effetti”. Questo è smentito dagli allegati tecnici che illustrano nel dettaglio le modalità di lettura RFID, la trasmissione dati, l' architettura software e i vantaggi tecnologici introdotti nel ciclo dei rifiuti.
Sull'innovatività dei contenitori
La Corte ritiene pienamente dimostrato che i contenitori per rifiuti acquistati nel 2016:
1. erano dotati di chip RFID e barcode univoco;
2. erano integrati con un sistema informatico di gestione, comprensivo di:
- lettori portatili,
- archivi digitali,
- software di elaborazione centralizzata;
3. costituivano una soluzione innovativa per la tracciabilità, la misurazione dei conferimenti, l'ottimizzazione del servizio e il controllo pubblico;
4. erano prescritti obbligatoriamente dai capitolati di appalto comunali (Montegranaro e Santa Teresa di Riva) come condizione tecnica essenziale;
5. erano assegnati agli utenti in comodato d'uso, con obbligo di restituzione e piena permanenza nella proprietà aziendale, come risultante dalle migliaia di ricevute depositate. Pertanto, l'affermazione del primo giudice secondo cui la tracciabilità sarebbe “meramente descrittiva” o non innovativa è smentita dagli atti, e la conclusione secondo cui i beni “escono dal patrimonio” è errata perché la società ne conserva la proprietà e la gestione.
Circa la delocalizzazione parziale dei cestelli in altra Regione (Marche) si osserva che la fornitura dei cestelli è stata fatta alla società appellante con sede legale ed operativa in Sicilia nel Comune di Naso (ME) ed era riferita alle forniture di cestelli destinati a due diversi comuni, di cui uno posto al di fuori della Sicilia nella Regione Marche e l'altro posto nella Regione Sicilia – Comune di Santa Teresa di Riva (ME). E' rilevante, ai fini del credito d'imposta, la sede operativa della società appellante nella Regione Sicilia, e lo spostamento temporaneo delle attrezzature e mezzi d'opera in altre Regioni o territori non agevolati (anche all'Estero) in queste oggettive condizioni è sempre spettante al contribuente che ha operato l'investimento. - questo in quanto l'azienda che ha fatto l'investimento non è stata mai delocalizzata, e non solo, negli anni ha consolidato ulteriormente la propria posizione operativa nella Regione Sicilia. 2).
Conclusivamente, la Corte rileva che i beni soddisfano pienamente il requisito dell'innovazione di cui al Reg. UE 651/2014, art. 2, punti 49 e 51. Essi sono pertanto agevolabili
Considerata l'evoluzione processuale e la complessità delle questioni, le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'atto di recupero n. TYXCRFF00030 e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente