Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
Nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione, l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto.(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta, considerando i più lunghi termini di prescrizione del reato previsti dalla L. 5 dicembre 2005, n.251, entrata in vigore dopo la commissione del fatto).
Commentario • 1
- 1. Prescrizione irrilevante nell'estradizione esecutiva (Cass. 37657(14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018
Irrilevante nell'estradizione della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 l'avvenuta prescrizione del reato, qualora cd. esecutiva, mentre la prescrizione è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette "processuali". Il medesimo principio è stato affermato anche nel procedimento per consegna nell'ambito di un Mandato di Arresto europeo. Il diritto del condannato in contumacia ad appellare la sentenza in corso di esecuzione non pare però dirimente ai fini di un rifiuto per prescrizione, perchè attiene alla particolare ampiezza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2007, n. 8729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8729 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/11/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 1987
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15450/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NK IO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona 30 gennaio 2007 n. 150. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. DE SANDRO Anna IA, la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Sentita l'arringa del difensore, avv. VALORI Federico, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 30 gennaio 2007 n. 150 la Corte d'appello di Ancona, visto l'art. 705 c.p.p. e la Convenzione Europea di Estradizione 13 dicembre 1957, dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione.
Avverso la sentenza l'estradando ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 2 e 157 c.p. e ss., (art. 606 c.p.p., lett. b) perché i delitti per cui è procedimento sono incorsi alla stregua dell'ordinamento italiano nell'estinzione per intervenuta prescrizione ben prima dell'arresto dello JA, eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Macerata il 19 gennaio 2006 e ben prima anche del mandato di arresto emesso il 2 dicembre 2004 dal Pubblico Ministero di Slupsk, a far data dal 18 luglio 2004 per la fattispecie dell'omicidio colposo, dal 18 luglio 1999 per quella delle lesioni personali colpose e dal 18 luglio 1977 per la contravvenzione dell'art. 186 C.d.S., in applicazione dell'art. 157 c.p. e secondo la formulazione in vigore all'epoca del fatto commesso;
2. erronea applicazione della L. 5 dicembre 2005, n. 251, artt. 2 e 10, (art. 606 c.p.p., lett. b) in luogo della legge italiana vigente all'epoca del fatto perché sin dal 1994 la Procura Regionale di Slupsk aveva contezza che il sospettato IO JA dopo aver commesso il reato era fuggito e si trovava probabilmente in territorio italiano;
3. nel merito, ai sensi dell'art. 706 c.p.p., perché al difensore dello JA non è stato consentito l'accesso agli atti relativi alla misura cautelare per esercitare il contenuto minimo ed essenziale del diritto alla difesa secondo il principio del giusto processo;
inoltre, non vi è in atti documentazione alcuna attestante le finalità punitive perseguite dall'ordinamento giuridico polacco con la possibilità che la richiesta di estradizione miri all'esecuzione di una pena dalla quale esulino finalità educative.
Il primo motivo d'impugnazione è fondato.
Per orientamento giurisprudenziale costante nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto (Cass., Sez. 2^, 9 novembre 2006 n. 38805, ric. Diagne;
Sez. 6^, 16 marzo 2004 n. 17113, ric. P.G. in proc. Fantin).
La sopravvenuta prescrizione del reato costituisce causa ostativa all'estradizione per l'estero e qualora il trattato internazionale non specifichi in base a quale normativa deve essere calcolata la prescrizione, la valutazione deve avvenire sia in base alla legge dello Stato richiedente che dello Stato richiesto (Cass., Sez. 6^, 30 gennaio 2003 n. 8866, ric. Sajko). Nella specie l'estradizione è stata richiesta per il reato di omicidio colposo plurimo, in ordine al quale è da tener presente che nel diritto italiano l'art. 589 c.p., comma 3 (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma integra un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente quoad poenam, con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione della prescrizione è quella prevista per ogni singolo reato concorrente (Cass., Sez. 1^, 24 maggio 2001 n. 27019, ric. Confl. comp. in proc. Borrelli), cioè, nella specie, per il singolo omicidio colposo.
Quanto al termine, secondo la legge italiana, si osserva che, nel caso di omicidio colposo plurimo (morte e lesioni di una o più persone, previsto dal terzo comma dell'art. 589 c.p., il nuovo termine prescrittivo massimo applicabile per il combinato disposto dell'art. 589 c.p., comma 3 e art. 157 c.p. (nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2006, n. 251), pari a dodici anni, peraltro raddoppiato secondo la disposizione della L. n. 251 del 2006 cit., art. 6, comma 2 risulta più lungo di quello di dieci anni previsto dall'art. 157 c.p. nel testo previgente, per cui - contrariamente a quanto si è ritenuto nella sentenza impugnata - è quest'ultimo termine di prescrizione che dev'essere applicato.
Dal principio della doppia incriminabilità (art. 13 c.p.) e, quindi, della doppia procedibilità, discende la regola della separata determinazione della prescrizione, rispettivamente secondo la legge dello stato richiedente e dello stato richiesto, per cui risulta privo di fondamento il diverso criterio - applicato con la sentenza impugnata - che assume come momento di decorrenza del termine prescrittivo quello in cui gli ordinamenti dei due stati entrano in collegamento, esemplificativamente, con la convalida da parte dell'A.G. italiana del mandato di arresto emesso da quella dello stato straniero.
Ne consegue che la decorrenza di detto termine ai fini dell'estradizione dev'essere stabilita, secondo la regola generale dell'art. 157 c.p., comma 1, a partire dalla data di commissione del fatto-reato.
Ora, secondo quanto risulta dalla decisione in esame e dalle informazioni acquisite nel presente giudizio, nel caso in esame il reato è stato commesso il 18 luglio 1994 e il 10 agosto 1994 il P.M. ha emesso il mandato d'arresto n. 830/94, col quale contestava a IO JA il reato previsto dall'art. 145, p. 2 in relazione all'art. 145, p. 1 del codice penale polacco. Il suddetto mandato non è mai stato notificato all'indagato e solo il 2 dicembre 2004 è stato emesso un nuovo mandato di arresto, la cui convalida è avvenuta nel mese di gennaio 2006, sicché il periodo intermedio, decorso fra il primo e il secondo mandato di arresto, ha superato i dieci anni senza che alcun altro atto interruttivo sia stato compiuto, per cui il reato contestato, secondo la legge italiana deve considerarsi prescritto.
Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rigetta la domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Polonia nei confronti di JA IO.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 norme att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008