Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2007, n. 8729
CASS
Sentenza 15 novembre 2007

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Massime1

Nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione, l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto.(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta, considerando i più lunghi termini di prescrizione del reato previsti dalla L. 5 dicembre 2005, n.251, entrata in vigore dopo la commissione del fatto).

Commentario1

  • 1Prescrizione irrilevante nell'estradizione esecutiva (Cass. 37657(14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018

    Irrilevante nell'estradizione della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 l'avvenuta prescrizione del reato, qualora cd. esecutiva, mentre la prescrizione è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette "processuali". Il medesimo principio è stato affermato anche nel procedimento per consegna nell'ambito di un Mandato di Arresto europeo. Il diritto del condannato in contumacia ad appellare la sentenza in corso di esecuzione non pare però dirimente ai fini di un rifiuto per prescrizione, perchè attiene alla particolare ampiezza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2007, n. 8729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8729
Data del deposito : 15 novembre 2007

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