Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 3 febbraio
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6066/2015
TRA
, C. F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Tribulato, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 unitamente e disgiuntamente dall'avv. Gaetano Sorbello e dall'Avv. Anna Lisa Sorbello, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: avviamento obbligatorio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 13 novembre 2015, esponeva: Parte_1
- di essere iscritta presso l'Ufficio Provinciale del lavoro di Messina nella graduatoria categorie protette ex art. 18 (Orfani), l. 12 marzo 1999 n. 68;
- con nota n. prot. 8771 del 19 novembre 2014 della Direzione Territoriale di Messina era stata avviata per essere assunta dalla secondo le modalità espressamente riportate nel Controparte_2
provvedimento di avviamento, ossia con la qualifica di commessa di negozio con patente ECDL, presso la sede di Messina, con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- in sede di colloquio preliminare, al quale si era presentata munita della documentazione necessaria per l'assunzione, così come richiesto dalla società resistente, le era stato comunicato che l'assunzione
- essendo impossibilitata a viaggiare quotidianamente per Capo d'Orlando per motivi personali e familiari, aveva chiesto spiegazioni sul mutamento di sede lavorativa rispetto a quanto indicato nella lettera di avviamento e nel prospetto informativo inviato dalla Direzione del Lavoro di Messina, ma la società aveva sostenuto che l'unico posto disponibile con la qualifica di commessa fosse presso la sede di Capo D'Orlando, pertanto tramite un fax dell'8 gennaio 2015 ella ricorrente aveva dichiarato di non essere interessata al posto di lavoro a Capo D'Orlando, ritenendo piuttosto di vantare il diritto all'assunzione presso la sede di Messina;
- la Direzione Territoriale del Lavoro di Messina, con successiva missiva, aveva ribadito che il prospetto informativo on-line avesse valore di richiesta di avviamento e contestualmente aveva diffidato la resistete a procedere all'assunzione di ella ricorrente presso la sede di Messina, diffida che tuttavia non aveva sortito alcun effetto, alla pari del successivo atto di messa in mora notificato da ella ricorrente con raccomandata a/r del 6 maggio 2015;
- ella era disoccupata dalla data di avviamento al lavoro oggetto di causa, ossia dal 19 novembre 2014.
Lamentava l'illegittimità del rifiuto da parte della resistente di procedere all'assunzione CP_3 presso la sede di Messina per violazione dell'art. 9 della l. 12 marzo 1999 n. 68 e per contrasto con le indicazioni del Prospetto Informativo della Direzione Territoriale del Lavoro di Messina e con le indicazioni riportate nella nota di avviamento al lavoro del 19 novembre 2014 n. prot. 8771.
Richiamava il comma 6 del citato art. 9, nella parte in cui prevede che i datori di lavori privati indicano nel prospetto informativo, da inviarsi telematicamente, i posti di lavoro, la sede e le mansioni disponibili per i lavoratori appartenenti alle categorie c.d. protette.
Rappresentava che dal prospetto informativo inviatole si evinceva chiaramente la vacanza di un posto per gli appartenenti all'art. 18 l. 12 marzo 99 n. 68 presso la sede di Messina con la qualifica di commesso di negozio con patente ECDL e che la sede era stata ribadita anche dalla stessa Direzione
Territoriale di Messina nella diffida inviata alla Società resistente, a seguito del rifiuto di effettuare l'assunzione presso la predetta sede.
Rilevava la violazione, da parte della degli artt. 1175 e 1375 c.c. che impongono di Controparte_1
comportarsi secondo correttezza e buona fede, laddove ella ricorrente, residente in Santa Teresa di
Riva con la propria famiglia, aveva chiaramente indicato di non potere sostenere i quotidiani viaggi per Capo D'Orlando distante oltre 130 km.
Richiamava l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui in caso di illegittimo rifiuto a contrarre, il lavoratore può ottenere una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso a condizione che siano certi o certamente identificabili gli elementi del contratto da stipularsi e rilevava che tale principio era applicabile anche al contratto di lavoro da stipularsi con il disabile e/o con l'appartenente alle c.d. categorie protette ex lege n. 68/1999.
Precisava, a tal proposito che, dall'avviamento al lavoro disposto dalla DTL di Messina, era chiaramente desumibile l'oggetto del contratto, l'assunzione a tempo indeterminato con orario pieno di una commessa di negozio, la sede lavorativa di Messina ed osservava che l'inquadramento retributivo poteva essere dedotto dal CCNL settore terziario e commercio, secondo cui la figura di commesso alla vendita al pubblico viene inquadrata al IV livello.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere assunta con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, full-time presso la sede di Messina, con qualifica di commesso alla vendita, inquadramento al IV livello del CCNL terziario commercio dal 19 novembre 2014, epoca dell'avviamento e, per l'effetto, di emanare ai sensi dell'art. 2932 c.c. una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro, ordinando alla resistente l'immediata ripresa del servizio, con condanna al pagamento degli stipendi dovuti dal 19 novembre 2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via degradata, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto al risarcimento di ogni danno per la mancata assunzione a seguito dell'avviamento oggetto di causa, liquidando lo stesso in misura non inferiore a 20 mesi della retribuzione globale di fatto prevista dal CCNL settore terziario e commercio per la figura del commesso alla vendita al pubblico di IV livello, con condanna di controparte al pagamento della somma di € 30.313,60, o della diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa o secondo diverso criterio ritenuto di giustizia rispetto a quello indicato in ricorso, l'art. 18 l. 300/70; instava per le spese di lite.
2.- La costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. Controparte_1
Rilevava che l' di Messina, con provvedimento del 19 novembre 2014, prot. Controparte_4
n. 8771, le aveva comunicato l'avviamento al lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 2, L 68/99 della ricorrente, la quale – dopo essere stata convocata negli uffici della società resistente giorno 11 dicembre 2014, per la sottoscrizione del contratto di assunzione al lavoro, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato presso l'unità produttiva di Capo d'Orlando, atteso che i posti di commessa nei reparti informatici presso le sedi di Messina e di Barcellona P.G. erano stabilmente occupati - si era rifiutata di firmare il contratto, chiedendo ulteriore tempo per decidere ma, nonostante una lettera inviatale il 12 dicembre 2014, contenente il sollecito a manifestare entro due giorni la volontà di accettare o meno l'assunzione, la ricorrente non aveva manifestato alcuna volontà.
Osservava che l' di Messina, con lettera del 12 febbraio 2015 aveva Controparte_4
comunicato ad essa società di aver ricevuto dalla una comunicazione in cui era stato Pt_1
rappresentato che essa resistente aveva rifiutato la sua assunzione e, inoltre, aveva ribadito il diritto della ricorrente ad essere assunta presso la sede di Messina. Rilevava che essa resistente, con lettera del 3 marzo 2015, aveva comunicato all' che nel CP_4 prospetto informativo inviato ai sensi della L 68/99, era stata indicata “Messina” in quanto sede legale della società resistente e non quale unica sede di assunzione delle categorie protette, atteso che,
l'unico punto vendita dove poter adibire proficuamente la ricorrente avviata quale commessa con patente ECDL era la filiale di Capo d'Orlando.
Precisava che nelle more, in data 9 gennaio 2015, essa società, che aveva sottoscritto un piano di riduzione dell'orario di lavoro pari a 4 ore settimanali per ciascun dipendente a decorrere dall'1 febbraio 2014, aveva altresì avviato la procedura dei contratti di solidarietà con riduzione dell'orario lavorativo di tutto il personale nella misura del 30%, per fronteggiare la crisi e salvaguardare il livello occupazionale, e di conseguenza invocava l'applicazione dell'istituto della sospensione dagli obblighi occupazionali disciplinato dall'articolo 3 comma 5 legge 68/99 e dall'art.4 del DPR 10 ottobre 2000 n.333.
Affermava che non poteva essere esperito il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cc. invocato dalla ricorrente, richiamando a sostegno di tale affermazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il sistema delle assunzioni obbligatorie è strutturato in modo tale da dar luogo all'obbligo del datore di lavoro di stipulare il contratto con gli invalidi avviati dall' , ma non alla costituzione automatica e autoritativa del rapporto, la cui Pt_2
nascita necessariamente richiede la determinazione negoziale, ad opera delle parti, degli elementi essenziali del contratto, quali ad esempio la qualifica, la retribuzione e l'eventuale periodo di prova.
Evidenziava, poi, in ordine allo stato di disoccupazione affermato dalla ricorrente che la Pt_1 aveva rifiutato in maniera ingiustificata l'assunzione al lavoro presso il punto vendita di Capo
d'Orlando.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente di dichiarare l'operatività, nel caso de quo, della sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3 comma 5 legge 68/99 ed art.4 del DPR 10 ottobre 2000 n.333, attesa la riduzione dell'orario lavorativo, operata da essa resistente, nella misura del 30% di tutto il personale attraverso il ricorso alla procedura di solidarietà ex art.1 legge 863/84 ed art.5 legge 236/93; nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande della ricorrente perché inammissibili e infondate, con vittoria di spese e compensi.
3. Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale
4. All'udienza odierna, la causa viene decisa.
5. Nel caso di specie, trova applicazione la disciplina dell'avviamento al lavoro contenuta nella legge
12 marzo 1999, n. 68, applicabile ratione temporis, e in particolare l'art. 18, comma 2, secondo cui
“In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota
è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma
1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.”
Ai sensi dell'art 7 richiamato, relativo alle “Modalità delle assunzioni obbligatorie”, “
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11. Le richieste sono nominative per:a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonchè i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.…”.
L'art. 9 della citata legge, rubricato “Richieste di avviamento”, prevede che “1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'art. 12. 3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'art. 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'art. 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all' articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all' articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico . Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma .
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione
d'integrazione lavorativa di cui all'art. 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti
l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.”. Co Nel caso di specie, la ricorrente lamenta che si sia mostrata disponibile ad Controparte_1 assumerla presso il punto vendita di Capo d'Orlando, con un orario di lavoro spezzato tra il turno di lavoro antimeridiano e quello pomeridiano, contrariamente a quanto invece indicato nella nota di avviamento al lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro di Messina, del 19 novembre 2014 n. prot. 8771, nella quale la ricorrente è stata avviata al lavoro presso la sede di Messina, con la qualifica di “commessa di negozio con patente ECDL” a tempo indeterminato e pieno.
Dalla documentazione in atti risulta che, in data 14 febbraio 2014, la società resistente ha inviato il prospetto informativo online di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge n. 68 del 1999 e, nella tabella in allegato è stata indicata la scopertura di n. 1 posti ex art. 18 comma l 68/1999 presso la sede di
Messina.
Con nota del 19 novembre 2014 della Direzione Territoriale del Lavoro di Messina, è stato, dunque, disposto l'avviamento della ricorrente presso la ditta , con la qualifica di commessa Controparte_1
di negozio con patente ECDL sede di Messina, con contratto a tempo indeterminato e pieno.
Nella suindicata nota è espressamente indicato che “Utilizzazioni difformi…dovranno essere tassativamente autorizzate dallo scrivente previo esplicito consenso del lavoratore”. Con raccomandata a. r. del 24 novembre 2014, la Società resistente, ha invitato la ricorrente a contattare il responsabile del personale, per concordare un incontro ai fini dell'avviamento al lavoro.
Tuttavia, la ricorrente non ha stipulato il contratto di lavoro in quanto è stata offerta l'assunzione presso il punto vendita di Capo d'Orlando e non di Messina.
Va rilevato che la Direzione Territoriale del Lavoro di Messina ha, inoltre, ribadito con comunicazione rivolta alla società resistente che l'avviamento al lavoro è stato predisposto nel rispetto di quanto contenuto nel prospetto informativo online del 14 febbraio 2014, in cui la sede disponibile risulta essere quella di Messina.
Al riguardo, la resistente sostiene che l'indicazione nel prospetto informativo della sede di CP_3
Messina, vada intesa quale sede legale della stessa non quale unica sede di assunzione delle categorie protette, atteso che l'unico punto vendita in cui poter adibire proficuamente la ricorrente avviata quale commessa con patente ECDL era la filiale di Capo d'Orlando.
In particolare, in sede di istruttoria, il teste , il quale ha dichiarato di lavorare per “ Tes_1 [...]
da circa 15 anni con la qualifica di Responsabile Risorse Umane” e di aver conosciuto CP_1 la ricorrente “in occasione della sua assunzione”, ha confermato “che l'unico posto disponibile ove assumere la ricorrente, con le ..mansioni di commessa ..con patente ECDL, era la filiale di Capo
d'Orlando sita in Contrada Malvicino n. 2, poiché presso le altre filiali tale ..figura era già occupata da dipendenti assunti precedentemente” ed ha, altresì, riferito che “La nella comunicazione CP_1 inoltrata all'Ufficio del Lavoro ha indicato Messina riferendosi alla sede legale della Società.
Preciso che la ha tre sedi nel Comune di Messina e tre in Provincia. A ben precisare al tempo CP_3
dei fatti, ovvero nel 2014, le sedi in Provincia erano due, poiché la sede di Villafranca è stata aperta nel 2015.”
Va rilevato che la Società resistente non ha prodotto in giudizio la documentazione relativa ad i disabili in servizio presso la sede di Messina dall'1 gennaio 2014, sebbene fosse stata onerata con provvedimenti del 26 ottobre 2016 e del 7 giugno 2017, sostenendo di non esserne in possesso per via un cambio di consulente del lavoro e tale circostanza non consente di provare quanto rilevato dalla resistente stessa, ossia che all'epoca dei fatti l'unico posto disponibile con la qualifica di commessa era presso la Sede di Capo d'Orlando.
In ragione di quanto esposto e della espressa indicazione nell'avviamento al lavoro della sede di
Messina, il comportamento della società resistente configura un ingiustificato rifiuto ad adempiere l'obbligo legale di assunzione del disabile.
Né può rilevare in senso contrario l'eccezione sollevata da parte resistente della sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3 comma 5 legge 68/99 ed art.4 del DPR 10 ottobre 2000 n.333, per via della riduzione dell'orario lavorativo nella misura del 30% di tutto il personale e del successivo ricorso alla procedura di solidarietà ex art.1 legge 863/84 e art.5 legge 236/93.
Infatti, fermo restando che agli atti è presente solo la lettera del 6 maggio 2015 con cui la società resistente ha richiesto la sospensione degli obblighi occupazionali, facendo rinvio a un contratto di solidarietà stipulato il 9 gennaio 2015 per far fronte allo stato di crisi economica, senza che sia stato altresì allegato il provvedimento di eventuale accoglimento, comunque tale sospensione è successiva al momento in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere avviata.
6.- Va, però rilevato , che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “in tema di avviamento "obbligatorio" al lavoro, il rapporto trova la sua fonte costitutiva non già nel provvedimento (amministrativo) di assegnazione, ma nel "contratto" che le parti, dopo l'avviamento devono in concreto stipulare nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Ne consegue che l'atto di avviamento fa sorgere soltanto (rendendolo attuale e concreto) il diritto del lavoratore all'assunzione già originariamente previsto dalla legge;
e l'obbligo corrispondente del datore di lavoro onerato di stipulare il relativo contratto. E in caso di inadempienza del datore di lavoro, non è concesso al lavoratore avviato e non assunto il rimedio dell'esecuzione specifica di cui all'art. 2932 del C.C., ma solo quello del (generico) risarcimento dei danni subiti in conseguenza della dedotta mancata (o ritardata) assunzione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 3 marzo 1992 n. 2568).
Nel caso di specie, non risulta sufficientemente determinato nella legge il contenuto dell'accordo che si sarebbe dovuto stipulare tra la e la , non, può dunque essere utilizzato il Pt_1 CP_1 meccanismo di cui all'art.2932 c.c..
7. Appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dal ricorrente in ragione di quanto esposto.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi, il datore di lavoro, in caso di violazione dell'obbligo di assunzione del lavoratore avviato, è tenuto al risarcimento del danno derivato al lavoratore per la mancata assunzione e tale responsabilità permane fino a che il lavoratore non benefici di successivo avviamento presso altro datore, giacché con tale atto viene a cessare l'obbligo del primo datore, a tal fine restando irrilevante che il successivo datore provveda ad adempiere effettivamente al proprio obbligo di assunzione dell'invalido.” (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 giugno 2009 n. 13718).
Nel caso di specie, non risulta che la ricorrente sia stata avviata presso altro datore di lavoro ed il procuratore della all'udienza odierna ha dichiarato che “i rapporti di lavoro risultanti Pt_1 dall'estratto contributivo depositato non sono stati costituiti a seguito di avviamento per categorie protette”. Né assume rilievo, a giudizio di questo decidente, la circostanza che la ricorrente abbia rifiutato l'assunzione presso la filiale di Capo d'Orlando in quanto tale rifiuto è stato giustificato dalla diversità della sede proposta rispetto a quella dell' avviamento obbligatorio.
Dunque, il risarcimento del danno viene commisurato sulla base delle retribuzioni mensili previste dal CCNL settore Terziario e Commercio per la figura del commesso alla vendita al pubblico di IV livello, pari alla somma lorda e non contestata di € 1.515,68, al 19 novembre 2014, data del provvedimento di avviamento della Direzione Territoriale di Messina e, per l'effetto, la società
[...]
viene condannata a corrispondere alla ricorrente il danno conseguente, pari Controparte_1 all'ammontare delle retribuzioni mensili non percepite dal 19 novembre 2014 fino alla data odierna, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Alla somma indicata vanno, però, detratte le somme indicate nell'estratto contributivo prodotto dalla ricorrente in data 11 dicembre 2024.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vengono compensate per un terzo e la restante quota viene posta a carico della società resistente e viene liquidata in dispositivo ex DM
10 marzo 2014 n. 55.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara che non ha adempiuto all'obbligo di assumere , avviata a Controparte_1 Parte_1 tempo pieno e indeterminato con qualifica di “Commessa di negozio con patente ECDL” presso la sede di Messina, giusta nota prot. n. 8771 del 19 novembre 2014 della Direzione Territoriale del
Lavoro di Messina;
- condanna la società resistente a risarcire alla ricorrente il danno pari all'ammontare delle retribuzioni mensili non percepite dal 19 novembre 2014 fino alla data odierna, detratte le somme indicate nell'estratto contributivo prodotto dalla ricorrente in data 11 dicembre 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, al pagamento di due terzi delle spese del giudizio, liquidate Controparte_1 nella somma già ridotta di € 6171,33, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e dichiara compensata la restante quota.
Messina, 3 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga