TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/09/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2036/2024 di R.G. promossa da
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LARATRO MASSIMO, VITALE DOMENICO e PIRONTI ANTONIO e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano viale Monte Nero 28,
-ricorrente-
contro
(C.F. ) - contumace Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l'impresa individuale con sede in Nova Milanese Controparte_1 via A. Gramsci 18, esponendo che: in data 10.1.2023 era stata assunta dalla convenuta per lo svolgimento di attività di parrucchiera presso il negozio “One the Hair” sito in Cologno Monzese via Felice Cavallotti 45; a tal fine, stipulava un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nel III livello “Barbieri e parrucchieri”, qualifica di operaia e mansioni di
“acconciatore per signore”; l'orario previsto era di 40 ore settimanali in modalità full-time; aveva lavorato nel negozio quale unica dipendente dal 10.1.2023 al 13.2.2024, svolgendo le mansioni di addetta alle acconciature femminili, addetta alle acconciature maschili, addetta agli schampoo e a svariati trattamenti, nonché all'attività di cassa, occupandosi in via esclusiva della contabilità giornaliera del negozio;
l'attività si estendeva a quella di
1 inventario (verifica della fornitura dei prodotti e ordini presso il grossista), di consulenza e vendita dei prodotti direttamente ai clienti, della pulizia dei locali a fine giornata;
in data 30.1.2024 le veniva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con contestuale comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 c.c.; seguiva impugnazione con lettera del 19.2.2024. Affermando l'illegittimità del licenziamento intimato, poiché l'andamento economico dell'impresa era proficuo, e l'attività proseguiva presso un altro negozio sito in Sesto Giovanni via Bruno Buozzi 16, ove erano stati mantenuti in servizio tutti i dipendenti già ivi operanti, e veniva assunto altro personale adibito alle stesse mansioni, senza alcuna offerta di ricollocazione nei propri confronti, chiedeva di dichiarare estinto il rapporto di lavoro ai sensi del d.lvo 23/2015, e di condannare la convenuta al pagamento dell'indennità ivi prevista nella misura massima di 6 mensilità, sulla base dello stipendio mensile di euro 1.428,80 lordi. Assumendo altresì il mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, della tredicesima mensilità 2023, del TFR, delle ferie non godute nella misura di euro 573,24 e di permessi non goduti nella misura di euro 101,36, chiedeva di condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma lorda di euro 5.935,92, con rivalutazione monetaria e interessi. Ancorchè destinatario di rituale notifica, , in qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, non si costituiva, né si presentava a rendere l'interrogatorio formale regolarmente deferito. Previa declaratoria di contumacia, la causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e delle prove testimoniali ammesse. All'udienza dell'11.9.2025 veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Quanto alla dedotta illegittimità del licenziamento, dalla documentazione in atti emerge che in data 30.1.2024 lo stesso veniva intimato da alla ricorrente, con lettera Controparte_1 del seguente tenore: “la presente per comunicarle che, con decorrenza dal 13.2.2024, la Sede Operativa sita in Cologno Monzese in via Cavallotti 45, dove attualmente presta la propria opera, cesserà definitivamente la sua attività. Pertanto, ai sensi dell'art.2118 c.c., le comunichiamo la risoluzione del suo rapporto di lavoro instaurato in data 10.1.2023” (doc. 4 ricorr.). Il licenziamento veniva tempestivamente impugnato con lettera del 19.2.2024 (doc.5 ricorr.). I testimoni escussi hanno reso deposizioni implicanti il pieno ricorso di quanto allegato da parte ricorrente, in particolare dichiarava: “conosco la IG ST Pt_1 in quanto ero cliente del negozio di parrucchiere dove lavorava. Mi risulta che fosse l'unica dipendente, perché la vedevo lavorare sempre da sola. La stessa svolgeva tutte le attività di parrucchiera, mi faceva la piega, il taglio e il colore. Pagavo con bancomat o contanti, che consegnavo direttamente alla IG , la quale mi dava la ricevuta. In un'occasione Pt_1 ho visto la IG parlare con un signore, che ritengo fosse un fornitore;
presumo Pt_1 che si occupasse anche della fornitura dei prodotti. Il negozio a un certo punto ha chiuso, mi sembra a gennaio/febbraio 2023 per quanto mi ricordo. Dopo circa uno/due mesi il negozio è stato riaperto e ha continuato l'attività di parrucchiere con altri dipendenti. Non so chi fosse il titolare, né prima né dopo. A seguito della riapertura con altro personale, non sono più andata in quel negozio. Mi sembra di aver visto due o tre persone che vi lavoravano dopo la nuova apertura”.
dichiarava: “sono stata cliente del negozio dove lavorava la IG ON
, la quale era sempre da sola e faceva un po' di tutto, piega, taglio, colore, Pt_1 trattamenti. Io pagavo sempre soltanto a lei. Non so chi sia il proprietario del negozio. Il
2 negozio ha chiuso nel 2023 e poco dopo è stato riaperto, ma io non ci sono più andata. Mi risulta che ci sia altro personale”. La ricorrente, interrogata liberamente, confermava di essere stata assunta da CP_1
presso il suo negozio come parrucchiera, e di avervi lavorato sino al licenziamento;
[...] ribadiva di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni e del TFR indicati in ricorso, e precisava di aver saputo che, poco dopo la chiusura, il negozio veniva riaperto con l'inserimento di altro personale. Alla luce di quanto precede, si delineano senza margini di dubbio evidenti profili di illegittimità del licenziamento, così come intimato a sulla base della Parte_1 generica allegazione della cessazione dell'attività, quando dalle deposizioni testimoniali emergeva la chiusura per breve tempo del negozio e la di poco successiva riapertura con altro personale assunto. In difetto dell'adempimento di un preciso e stringente onere probatorio, il resistente – dichiarato e rimasto contumace per tutto il corso del processo – nulla ha dedotto in senso contrario, omettendo sinanche di chiarire in via di fatto e di inquadrare giuridicamente le vicende che avrebbero interessato l'attività, nel contesto di una effettiva cessazione, ovvero di un eventuale trasferimento/cessione a terzi (la ricorrente, in sede di interrogatorio, dichiarava che l'attività sarebbe stata “venduta”, ma senza sapere a chi e quando). Quest'ultimo, peraltro, non avrebbe – e in ogni caso non automaticamente - giustificato il licenziamento della lavoratrice, in base al disposto dell'art. 2112 c.c., e al principio generale, secondo cui il rapporto prosegue immutato con il cessionario, venendo considerato unitariamente e senza alcuna interruzione dovuta alla modificazione della parte datoriale (cfr. Cass, nr. 9545 del 1999); la conseguenza è che il trasferimento di azienda, risolvendosi in un mutamento della titolarità dell'azienda, ma non anche della struttura organizzativa e produttiva, non può costituire unica ragione, idonea a giustificare il licenziamento dei dipendenti interessati dall'operazione di cessione, né per il cedente né per il cessionario. Rispetto alle puntuali affermazioni della ricorrente su circostante rilevanti, quali la prosecuzione dell'attività presso altro negozio facente capo all'impresa convenuta, ove sarebbe stato assunto altro personale adibito alle proprie stesse mansioni, e la mancanza, nella situazione così descritta, di qualsivoglia offerta di ricollocazione (eventualmente, con riduzione e modifica dell'orario di lavoro), controparte nulla ha contrapposto, venendo meno all'onere – esclusivamente a proprio carico – di contestare gli assunti difensivi della dipendente e di dimostrare la legittimità del licenziamento, sotto il profilo della sussistenza e dell'aderenza al dettato normativo delle motivazioni invocate. Al riguardo, non può che richiamarsi il principio generale, secondo cui “in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cosiddetto repêchage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”. Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova del giustificato motivo oggettivo e dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, in quanto requisiti di legittimità del recesso datoriale (cfr. Cass., n. 34051 del 2022). Tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 125 del 2022, dopo avere ricordato che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce della L. 15 luglio 1966, n. 604 art. 5, che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi, con riferimento
3 al licenziamento intimato per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (L. n. 604 del 1966, art. 3), ha precisato che "il fatto che è all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore". In sostanza, sul datore di lavoro incombe la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo e del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore, che può essere data con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi. L'odierno resistente nulla ha dedotto e allegato sul punto, omettendo sinanche di presentarsi a rendere l'interrogatorio formale, con conseguente operatività dell'ulteriore principio, secondo cui “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292 comma 1 c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti con l'interrogatorio” (Cass. Sez.lav. nr.28293); e ancora, “la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione" (Cass. Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013). Nel caso in esame, tali elementi sussistono, e possono efficacemente ravvisarsi negli esiti delle deposizioni testimoniali, conformi alla tesi di parte ricorrente. Analogamente, deve ritenersi fondata la domanda relativa al pagamento delle spettanze retributive e delle indennità indicate da quest'ultima, la cui debenza si desume dalla pacifica sussistenza del rapporto di lavoro, dall'esercizio dell'attività così come descritta, e dal tenore delle buste paga ritualmente prodotte (doc. 6 ricorr.). Ancora una volta, può richiamarsi il principio in base al quale il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
L'importo complessivo è quello riportato in ricorso, ove confluiscono le diverse voci retributive e spettanze di fine rapporto, relative alle mensilità di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 per la complessiva somma lorda di euro 3.017,91; alla tredicesima mensilità pari a euro 1.315,20; al TFR dovuto nella misura di euro 928,18; a ferie non godute e permessi non goduti pari rispettivamente a euro 573,24 e euro 101,36.
Ne consegue l'accoglimento di entrambe le domande formulate, di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento con applicazione del disposto dell'art. 9 d.lvo 23/2015, 4 tenuto conto della data di assunzione della dipendente e dei limiti dimensionali dell'impresa; e di condanna di parte convenuta al pagamento delle somme afferenti allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Quanto alle implicazioni del licenziamento ritenuto illegittimo, quest'ultimo deve essere deve essere dichiarato estinto, condannando la convenuta al pagamento di un'indennità rapportata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.428,80, che, in ragione dell'anzianità di servizio e degli ulteriori parametri suscettibili di valutazione, si reputa congrua in misura corrispondente a tre mensilità, e quindi alla somma lorda di euro 4.286,40.
La condanna deve estendersi al pagamento delle somme dovute per le causali sopra indicate, e quindi del complessivo importo lordo di euro 5.935,92, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara illegittimo il licenziamento intimato a in data 30.1.2024, e per Parte_1 l'effetto dichiara risolto il rapporto di lavoro intercorso con l'impresa individuale CP_1
, che condanna al pagamento in favore della predetta, a titolo di indennità, della
[...] somma lorda di euro 4.286,40, corrispondente a tre mensilità della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.428,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
condanna l'impresa individuale a pagare alla ricorrente la somma lorda di Controparte_1 euro 5.935,92 a titolo di spettanze retributive e di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
condanna l'impresa individuale Geniale alla rifusione delle spese di lite, CP_1 complessivamente liquidate in euro 2.695,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 11.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2036/2024 di R.G. promossa da
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LARATRO MASSIMO, VITALE DOMENICO e PIRONTI ANTONIO e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano viale Monte Nero 28,
-ricorrente-
contro
(C.F. ) - contumace Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l'impresa individuale con sede in Nova Milanese Controparte_1 via A. Gramsci 18, esponendo che: in data 10.1.2023 era stata assunta dalla convenuta per lo svolgimento di attività di parrucchiera presso il negozio “One the Hair” sito in Cologno Monzese via Felice Cavallotti 45; a tal fine, stipulava un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nel III livello “Barbieri e parrucchieri”, qualifica di operaia e mansioni di
“acconciatore per signore”; l'orario previsto era di 40 ore settimanali in modalità full-time; aveva lavorato nel negozio quale unica dipendente dal 10.1.2023 al 13.2.2024, svolgendo le mansioni di addetta alle acconciature femminili, addetta alle acconciature maschili, addetta agli schampoo e a svariati trattamenti, nonché all'attività di cassa, occupandosi in via esclusiva della contabilità giornaliera del negozio;
l'attività si estendeva a quella di
1 inventario (verifica della fornitura dei prodotti e ordini presso il grossista), di consulenza e vendita dei prodotti direttamente ai clienti, della pulizia dei locali a fine giornata;
in data 30.1.2024 le veniva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con contestuale comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 c.c.; seguiva impugnazione con lettera del 19.2.2024. Affermando l'illegittimità del licenziamento intimato, poiché l'andamento economico dell'impresa era proficuo, e l'attività proseguiva presso un altro negozio sito in Sesto Giovanni via Bruno Buozzi 16, ove erano stati mantenuti in servizio tutti i dipendenti già ivi operanti, e veniva assunto altro personale adibito alle stesse mansioni, senza alcuna offerta di ricollocazione nei propri confronti, chiedeva di dichiarare estinto il rapporto di lavoro ai sensi del d.lvo 23/2015, e di condannare la convenuta al pagamento dell'indennità ivi prevista nella misura massima di 6 mensilità, sulla base dello stipendio mensile di euro 1.428,80 lordi. Assumendo altresì il mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, della tredicesima mensilità 2023, del TFR, delle ferie non godute nella misura di euro 573,24 e di permessi non goduti nella misura di euro 101,36, chiedeva di condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma lorda di euro 5.935,92, con rivalutazione monetaria e interessi. Ancorchè destinatario di rituale notifica, , in qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, non si costituiva, né si presentava a rendere l'interrogatorio formale regolarmente deferito. Previa declaratoria di contumacia, la causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e delle prove testimoniali ammesse. All'udienza dell'11.9.2025 veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Quanto alla dedotta illegittimità del licenziamento, dalla documentazione in atti emerge che in data 30.1.2024 lo stesso veniva intimato da alla ricorrente, con lettera Controparte_1 del seguente tenore: “la presente per comunicarle che, con decorrenza dal 13.2.2024, la Sede Operativa sita in Cologno Monzese in via Cavallotti 45, dove attualmente presta la propria opera, cesserà definitivamente la sua attività. Pertanto, ai sensi dell'art.2118 c.c., le comunichiamo la risoluzione del suo rapporto di lavoro instaurato in data 10.1.2023” (doc. 4 ricorr.). Il licenziamento veniva tempestivamente impugnato con lettera del 19.2.2024 (doc.5 ricorr.). I testimoni escussi hanno reso deposizioni implicanti il pieno ricorso di quanto allegato da parte ricorrente, in particolare dichiarava: “conosco la IG ST Pt_1 in quanto ero cliente del negozio di parrucchiere dove lavorava. Mi risulta che fosse l'unica dipendente, perché la vedevo lavorare sempre da sola. La stessa svolgeva tutte le attività di parrucchiera, mi faceva la piega, il taglio e il colore. Pagavo con bancomat o contanti, che consegnavo direttamente alla IG , la quale mi dava la ricevuta. In un'occasione Pt_1 ho visto la IG parlare con un signore, che ritengo fosse un fornitore;
presumo Pt_1 che si occupasse anche della fornitura dei prodotti. Il negozio a un certo punto ha chiuso, mi sembra a gennaio/febbraio 2023 per quanto mi ricordo. Dopo circa uno/due mesi il negozio è stato riaperto e ha continuato l'attività di parrucchiere con altri dipendenti. Non so chi fosse il titolare, né prima né dopo. A seguito della riapertura con altro personale, non sono più andata in quel negozio. Mi sembra di aver visto due o tre persone che vi lavoravano dopo la nuova apertura”.
dichiarava: “sono stata cliente del negozio dove lavorava la IG ON
, la quale era sempre da sola e faceva un po' di tutto, piega, taglio, colore, Pt_1 trattamenti. Io pagavo sempre soltanto a lei. Non so chi sia il proprietario del negozio. Il
2 negozio ha chiuso nel 2023 e poco dopo è stato riaperto, ma io non ci sono più andata. Mi risulta che ci sia altro personale”. La ricorrente, interrogata liberamente, confermava di essere stata assunta da CP_1
presso il suo negozio come parrucchiera, e di avervi lavorato sino al licenziamento;
[...] ribadiva di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni e del TFR indicati in ricorso, e precisava di aver saputo che, poco dopo la chiusura, il negozio veniva riaperto con l'inserimento di altro personale. Alla luce di quanto precede, si delineano senza margini di dubbio evidenti profili di illegittimità del licenziamento, così come intimato a sulla base della Parte_1 generica allegazione della cessazione dell'attività, quando dalle deposizioni testimoniali emergeva la chiusura per breve tempo del negozio e la di poco successiva riapertura con altro personale assunto. In difetto dell'adempimento di un preciso e stringente onere probatorio, il resistente – dichiarato e rimasto contumace per tutto il corso del processo – nulla ha dedotto in senso contrario, omettendo sinanche di chiarire in via di fatto e di inquadrare giuridicamente le vicende che avrebbero interessato l'attività, nel contesto di una effettiva cessazione, ovvero di un eventuale trasferimento/cessione a terzi (la ricorrente, in sede di interrogatorio, dichiarava che l'attività sarebbe stata “venduta”, ma senza sapere a chi e quando). Quest'ultimo, peraltro, non avrebbe – e in ogni caso non automaticamente - giustificato il licenziamento della lavoratrice, in base al disposto dell'art. 2112 c.c., e al principio generale, secondo cui il rapporto prosegue immutato con il cessionario, venendo considerato unitariamente e senza alcuna interruzione dovuta alla modificazione della parte datoriale (cfr. Cass, nr. 9545 del 1999); la conseguenza è che il trasferimento di azienda, risolvendosi in un mutamento della titolarità dell'azienda, ma non anche della struttura organizzativa e produttiva, non può costituire unica ragione, idonea a giustificare il licenziamento dei dipendenti interessati dall'operazione di cessione, né per il cedente né per il cessionario. Rispetto alle puntuali affermazioni della ricorrente su circostante rilevanti, quali la prosecuzione dell'attività presso altro negozio facente capo all'impresa convenuta, ove sarebbe stato assunto altro personale adibito alle proprie stesse mansioni, e la mancanza, nella situazione così descritta, di qualsivoglia offerta di ricollocazione (eventualmente, con riduzione e modifica dell'orario di lavoro), controparte nulla ha contrapposto, venendo meno all'onere – esclusivamente a proprio carico – di contestare gli assunti difensivi della dipendente e di dimostrare la legittimità del licenziamento, sotto il profilo della sussistenza e dell'aderenza al dettato normativo delle motivazioni invocate. Al riguardo, non può che richiamarsi il principio generale, secondo cui “in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cosiddetto repêchage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”. Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova del giustificato motivo oggettivo e dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, in quanto requisiti di legittimità del recesso datoriale (cfr. Cass., n. 34051 del 2022). Tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 125 del 2022, dopo avere ricordato che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce della L. 15 luglio 1966, n. 604 art. 5, che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi, con riferimento
3 al licenziamento intimato per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (L. n. 604 del 1966, art. 3), ha precisato che "il fatto che è all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore". In sostanza, sul datore di lavoro incombe la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo e del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore, che può essere data con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi. L'odierno resistente nulla ha dedotto e allegato sul punto, omettendo sinanche di presentarsi a rendere l'interrogatorio formale, con conseguente operatività dell'ulteriore principio, secondo cui “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292 comma 1 c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti con l'interrogatorio” (Cass. Sez.lav. nr.28293); e ancora, “la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione" (Cass. Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013). Nel caso in esame, tali elementi sussistono, e possono efficacemente ravvisarsi negli esiti delle deposizioni testimoniali, conformi alla tesi di parte ricorrente. Analogamente, deve ritenersi fondata la domanda relativa al pagamento delle spettanze retributive e delle indennità indicate da quest'ultima, la cui debenza si desume dalla pacifica sussistenza del rapporto di lavoro, dall'esercizio dell'attività così come descritta, e dal tenore delle buste paga ritualmente prodotte (doc. 6 ricorr.). Ancora una volta, può richiamarsi il principio in base al quale il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
L'importo complessivo è quello riportato in ricorso, ove confluiscono le diverse voci retributive e spettanze di fine rapporto, relative alle mensilità di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 per la complessiva somma lorda di euro 3.017,91; alla tredicesima mensilità pari a euro 1.315,20; al TFR dovuto nella misura di euro 928,18; a ferie non godute e permessi non goduti pari rispettivamente a euro 573,24 e euro 101,36.
Ne consegue l'accoglimento di entrambe le domande formulate, di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento con applicazione del disposto dell'art. 9 d.lvo 23/2015, 4 tenuto conto della data di assunzione della dipendente e dei limiti dimensionali dell'impresa; e di condanna di parte convenuta al pagamento delle somme afferenti allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Quanto alle implicazioni del licenziamento ritenuto illegittimo, quest'ultimo deve essere deve essere dichiarato estinto, condannando la convenuta al pagamento di un'indennità rapportata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.428,80, che, in ragione dell'anzianità di servizio e degli ulteriori parametri suscettibili di valutazione, si reputa congrua in misura corrispondente a tre mensilità, e quindi alla somma lorda di euro 4.286,40.
La condanna deve estendersi al pagamento delle somme dovute per le causali sopra indicate, e quindi del complessivo importo lordo di euro 5.935,92, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara illegittimo il licenziamento intimato a in data 30.1.2024, e per Parte_1 l'effetto dichiara risolto il rapporto di lavoro intercorso con l'impresa individuale CP_1
, che condanna al pagamento in favore della predetta, a titolo di indennità, della
[...] somma lorda di euro 4.286,40, corrispondente a tre mensilità della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.428,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
condanna l'impresa individuale a pagare alla ricorrente la somma lorda di Controparte_1 euro 5.935,92 a titolo di spettanze retributive e di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
condanna l'impresa individuale Geniale alla rifusione delle spese di lite, CP_1 complessivamente liquidate in euro 2.695,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 11.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
5