Ordinanza collegiale 24 dicembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00417/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2025, proposto da
Stefania Parco, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 44/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4343/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IA MO e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato R. Corciulo per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con ricorso di ottemperanza notificato il 16.102025 e depositato in giudizio in pari data, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 44/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4343/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della parte ricorrente, dell’importo di euro 1.000,00 quale contributo alla formazione professionale;
- espone parte ricorrente che la predetta sentenza, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, accreditando sulla detta carta l’importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente, maggiorato di interessi legali, non è stata impugnata e ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato;
- il 22 ottobre 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero intimato;
-con specifico atto difensivo depositato il 6 marzo 2025, parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto l’accredito della somma dovuta in sentenza e chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessata materia del contendere con la condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese della presente procedura e del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- alla luce della suindicata sopravvenienza (rappresentata dall’avvenuto adempimento da parte del Ministero intimato alla sentenza di cui è causa e alla dichiarazione espressa formalmente dalla parte ricorrente con la citata memoria istanza del 6.3.2026) non resta al Tribunale che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in esame per cessata materia del contendere;
-le spese del presente, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, avendo la stessa provveduto all’adempimento indicato successivamente alla notifica del ricorso e della iscrizione a ruolo del presente giudizio (16 ottobre 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza di cui in epigrafe, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00), per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA MO, Presidente, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA MO |
IL SEGRETARIO