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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/10/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
rg 3148 /25
verbale del 23/10/25
Discussione e sentenza
Avanti al Giudice dott. De Giovanni compare l'avv. Bordignon per parte ricorrente.
In primo luogo il Giudice dichiara la contumacia di parte convenuta.
L'avv. Bordignon conclude come da ricorso, lo illustra brevemente e chiede che il Giudice pronunzi sentenza.
Il Giudice si ritira per la decisione.
La parte rinunzia a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 11,30 il Giudice rientra in aula, e, in assenza delle parti, dà lettura e deposita la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3148/2025 del Ruolo Generale fra
C.F. - P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Andrea Bordignon,
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_1
1
[...] (contumace),
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
a) dichiararsi inefficace, e non opponibile, nei confronti di la rinunzia, alla quale è Parte_1
equiparata la perdita del diritto di accettare per decadenza del termine assegnato ex art. 481 c.c., da parte di all'eredità del padre;
Controparte_1 Persona_1
b) autorizzarsi in persona del legale rappresentante p.t., ad accettare, in luogo del Parte_1
chiamato all'eredità rinunziatario l'eredità del de cuius Controparte_1 Persona_1
limitatamente alla quota ex lege [successione legittima] che sarebbe spettata al debitore
[...]
al solo ed unico scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza Controparte_1
del credito vantato.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Introducendo la presente causa con rito semplificato, la società esponeva: di essere Parte_1
creditrice di tale , e che è in corso una procedura esecutiva con pignoramento Controparte_1
di un immobile, in Torri di Quartesolo, che spetterebbe al per 2/18, in quanto chiamato CP_1
all'eredità (ab intestato) del padre;
che non vi è mai stata da parte del debitore un'accettazione espressa di quella eredità; che, incardinato apposito procedimento ex art 481 cc (RG 3428/24) il ha lasciato scadere il termine assegnatogli senza nulla dire in ordine all'accettazione o CP_1
meno; che pertanto ai sensi di legge egli ha perso il diritto di accettare;
che essa ricorrente intende avvalersi dell'art. 524 cc (Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti); che pertanto la presente causa è stata incardinata proprio ai sensi di quest'ultima norma.
* * *
Nella contumacia del convenuto, le domande di parte ricorrente sono senz'altro da accogliere.
2 Tutti i fatti narrati, infatti, sono provati per documenti, e le deduzioni della ricorrente rispecchiano i dettati delle norme di legge: il ha perso il diritto di accettare l'eredità paterna (art 481 CP_1
cc) e la odierna ricorrente, sua creditrice, ha diritto di avvalersi del disposto dell'art. 524 cc.
Poiché non risulta che il convenuto abbia agito con frode, non si pongono a suo carico le spese processuali di parte ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
1. dà atto che ha perso il diritto di accettare l'eredità paterna ex art. 481 Controparte_1
c.c., il che equivale a sua rinunzia all'eredità,
2. letto l'art 524 cc, autorizza in persona del legale rappresentante p.t., ad Parte_1
accettare, in luogo del chiamato all'eredità rinunziatario , l'eredità del Controparte_1
de cuius limitatamente alla quota ex lege [successione legittima] che Persona_1
sarebbe spettata al debitore al solo ed unico scopo di soddisfarsi sui Controparte_1
beni ereditari fino alla concorrenza del credito vantato;
3. nulla sulle spese.
Vicenza, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
3
verbale del 23/10/25
Discussione e sentenza
Avanti al Giudice dott. De Giovanni compare l'avv. Bordignon per parte ricorrente.
In primo luogo il Giudice dichiara la contumacia di parte convenuta.
L'avv. Bordignon conclude come da ricorso, lo illustra brevemente e chiede che il Giudice pronunzi sentenza.
Il Giudice si ritira per la decisione.
La parte rinunzia a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 11,30 il Giudice rientra in aula, e, in assenza delle parti, dà lettura e deposita la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3148/2025 del Ruolo Generale fra
C.F. - P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Andrea Bordignon,
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_1
1
[...] (contumace),
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
a) dichiararsi inefficace, e non opponibile, nei confronti di la rinunzia, alla quale è Parte_1
equiparata la perdita del diritto di accettare per decadenza del termine assegnato ex art. 481 c.c., da parte di all'eredità del padre;
Controparte_1 Persona_1
b) autorizzarsi in persona del legale rappresentante p.t., ad accettare, in luogo del Parte_1
chiamato all'eredità rinunziatario l'eredità del de cuius Controparte_1 Persona_1
limitatamente alla quota ex lege [successione legittima] che sarebbe spettata al debitore
[...]
al solo ed unico scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza Controparte_1
del credito vantato.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Introducendo la presente causa con rito semplificato, la società esponeva: di essere Parte_1
creditrice di tale , e che è in corso una procedura esecutiva con pignoramento Controparte_1
di un immobile, in Torri di Quartesolo, che spetterebbe al per 2/18, in quanto chiamato CP_1
all'eredità (ab intestato) del padre;
che non vi è mai stata da parte del debitore un'accettazione espressa di quella eredità; che, incardinato apposito procedimento ex art 481 cc (RG 3428/24) il ha lasciato scadere il termine assegnatogli senza nulla dire in ordine all'accettazione o CP_1
meno; che pertanto ai sensi di legge egli ha perso il diritto di accettare;
che essa ricorrente intende avvalersi dell'art. 524 cc (Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti); che pertanto la presente causa è stata incardinata proprio ai sensi di quest'ultima norma.
* * *
Nella contumacia del convenuto, le domande di parte ricorrente sono senz'altro da accogliere.
2 Tutti i fatti narrati, infatti, sono provati per documenti, e le deduzioni della ricorrente rispecchiano i dettati delle norme di legge: il ha perso il diritto di accettare l'eredità paterna (art 481 CP_1
cc) e la odierna ricorrente, sua creditrice, ha diritto di avvalersi del disposto dell'art. 524 cc.
Poiché non risulta che il convenuto abbia agito con frode, non si pongono a suo carico le spese processuali di parte ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
1. dà atto che ha perso il diritto di accettare l'eredità paterna ex art. 481 Controparte_1
c.c., il che equivale a sua rinunzia all'eredità,
2. letto l'art 524 cc, autorizza in persona del legale rappresentante p.t., ad Parte_1
accettare, in luogo del chiamato all'eredità rinunziatario , l'eredità del Controparte_1
de cuius limitatamente alla quota ex lege [successione legittima] che Persona_1
sarebbe spettata al debitore al solo ed unico scopo di soddisfarsi sui Controparte_1
beni ereditari fino alla concorrenza del credito vantato;
3. nulla sulle spese.
Vicenza, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
3