Sentenza 3 novembre 2015
Massime • 1
In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.
Commentario • 1
- 1. Revoca misura alternativa, quali criteri? (Cass. 7109/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2015, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2015 |
Testo completo
4 9 0/ 1 6 80 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 2923/2015- ALDO CAVALLO Dott. N. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 126/2015 Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AT N. IL 30/07/1986 avverso l'ordinanza n. 6068/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 21/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Alfredo bourges Viola die he Chests chorors Mou s e u p . : Udit i difensor Avv.; of Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 29 dicembre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva la revoca con effetto "ex tunc" della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, concessa al condannato AT RA e ciò in ragione delle plurime violazioni delle prescrizioni impostegli e della perdurante assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti nel periodo dell'esperimento, nonostante la sottoposizione al programma di disintossicazione.
2. Avverso l'indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato personalmente, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, sebbene egli fosse ricaduto nell'assunzione di stupefacenti ed in due occasioni si fosse allontanato dal domicilio in orario non consentito, il Tribunale di sorveglianza nel revocare con efficacia "ex tunc" il beneficio penitenziario non ha operato una valutazione complessiva del comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura, né ha considerato che dalla relazione del Ser.T. emergeva un esito complessivamente e discretamente positivo del programma terapeutico, per cui la revoca avrebbe dovuto essere disposta con effetto "ex nunc" in modo da non vanificare del tutto percorso riabilitativo effettuato e non raddoppiare il periodo di espiazione della pena inflitta.
3. Con requisitoria scritta del 9 aprile 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Alfredo Pompeo Viola, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Con memoria depositata il 2 novembre 2015 la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, ribodendone la fondaterra. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.L'ordinanza impugnata ha ritenuto di dover revocare con efficacia retroattiva la misura alternativa concessa al ricorrente in ragione delle plurime violazioni alle relative prescrizioni, di cui egli si era reso responsabile;
a tal fine ha indicato, non soltanto la presenza all'esterno del domicilio in orario non consentito in due occasioni distinte, ma anche l'accertato stato di alterazione da alcolici e stupefacenti in altre separate circostanze. Ha quindi evidenziato che, oltre alla pacifica commissione delle infrazioni segnalate ed alla loro reiterazione, nonostante le espresse diffide con le quali il magistrato di sorveglianza gli aveva intimato di non ripetere analoghe condotte, pena la revoca della misura alternativa, il condannato, a fronte della contestazione del risultato positivo del test per la verifica dell'assunzione di oppiacei, dapprima aveva negato di aver fatto uso di tali sostanze 1 con una giustificazione pretestuosa, quindi soltanto all'esito del confronto con gli operatori aveva compreso il disvalore dell'accaduto e si era dichiarato pronto ad un maggior impegno nel rispetto degli obblighi assunti.
1.1 Da tali presupposti fattuali di sicura acquisizione, perchè attestati dalle relazioni agli atti e dalle informative di p.g., il Tribunale ha dedotto che il RA ha fallito l'esperimento, avendo posto in essere condotte devianti in violazione delle prescrizioni impostegli ed avendo dimostrato l'assenza di una effettiva volontà o comunque l'incapacità di rispettare le limitazioni inerenti la misura e di seguire un serio percorso di recupero. E poiché le trasgressioni, plurime e gravi, si sono verificate per tutto il corso della prova ed il condannato è rimasto insensibile anche ai reiterati richiami delle autorità preposte alla vigilanza sull'esecuzione della misura con un atteggiamento dimostrativo di mancanza di consapevolezza dei doveri connessi e di senso di responsabilità, ha ritenuto che la protrazione dell'esperimento fosse privo di utilità, dal momento che l'opportunità riabilitativa offerta al ricorrente era stata infruttuosa e strumentalizzata per proseguire condotte devianti. Il Tribunale ha avuto cura di motivare in modo puntuale e con concreti riferimenti fattuali anche la decisione di revocare con effetto retroattivo la misura in considerazione dell'ampia libertà di movimento nell'ambito del territorio della provincia di Alessandria, accordata al RA all'atto dell'ammissione e degli ulteriori spazi di libertà che egli si era concesso in modo del tutto illegale.
1.2 A fronte di un chiaro e documentato percorso argomentativo il ricorrente oppone circostanze che dovrebbero avere un significato favorevole, ossia l'indicazione del Ser.T. circa il percorso discretamente positivo, che è però smentito dalla dimostrata assunzione di alcolici e poi in altra occasione di oppiacei e che il Tribunale ha evidentemente ritenuto subvalenti rispetto alle trasgressioni accertate e che, per i limiti cognitivi propri del giudizio di legittimità, non possono essere direttamente apprezzate da questa Corte;
inoltre, il ricorso non contraddice l'andamento infruttuoso ed insoddisfacente evidenziato nell'ordinanza per tutto il corso della misura e l'insuccesso del trattamento riabilitativo per mancanza di impegno da parte dello stesso ricorrente, il che dà conto in modo compiuto e logico anche delle ragioni della disposta revoca con effetto retroattivo.
2. E' noto che con la pronuncia nr. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata 2 M E delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi: quella maggioritaria che, assegnando all'affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, ritiene che la revoca per il fallimento dell'esperimento abbia effetto retroattivo e determini il ripristino dell'originario rapporto punitivo, non tiene conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e quindi necessariamente oggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto debba ancora essere espiato, per cui il non tenerne conto si porrebbe in contrasto col disposto dell'art. 13 Cost.; quella minoritaria, basata sulla equiparazione dell'affidamento all'espiazione della pena, di cui costituirebbe una modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato vada in ogni caso scomputato per intero dalla pena residua introdurrebbe ingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro hanno violato le leggi o le regole imposte sin dall'inizio e quanti vi erano incorsi nel periodo conclusivo dell'esperimento e finirebbe per eliminare la natura sanzionatoria e la funzione preventiva della revoca con la conseguente disincentivazione alla regolarità della condotta dell'affidato, in contrasto con la funzione rieducativa della misura. La Consulta ha quindi omesso di prendere posizione in favore di una, piuttosto che dell'altra delle opinioni, ma ha posto l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 ord. pen., causa di revoca, il relativo provvedimento richiede un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione, comportante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987).
2.1 Ebbene, nel caso specifico non è mancata quest'analisi complessiva dei comportamenti tenuti dal RA nel corso dell'esperimento, la verifica sulla 3 if natura e sull'incidenza limitativa delle prescrizioni impostegli e sui tempi della loro trasgressione, dei cui esiti la motivazione dell'ordinanza dà conto in modo compiuto, logico e coerente. Va soltanto aggiunto che gli argomenti sviluppati nella memoria difensiva non possono essere presi in esame perché tardivamente depositata oltre il termine prescritto a pena d'inammissibilità dall'art. 611 cod. proc. pen.. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
ne discende la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015. Il Consigliere estensore Presidente Monica BoniMachow Aldo Cavallo PletioGall DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 4