Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2015, n. 490
CASS
Sentenza 3 novembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.

Commentario1

  • 1Revoca misura alternativa, quali criteri? (Cass. 7109/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2015, n. 490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 490
Data del deposito : 3 novembre 2015

Testo completo