Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 38678
CASS
Sentenza 3 giugno 2014

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Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena, nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell'imputato stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la mancata concessione del beneficio motivata con l'atteggiamento di disobbedienza desumibile dalla vicenda processuale, mentre invece l'incensuratezza e la personalità dell'imputato non erano indicative di una più grave capacità a delinquere).

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 38678
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38678
Data del deposito : 3 giugno 2014

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