Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell'imputato stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la mancata concessione del beneficio motivata con l'atteggiamento di disobbedienza desumibile dalla vicenda processuale, mentre invece l'incensuratezza e la personalità dell'imputato non erano indicative di una più grave capacità a delinquere).
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 38678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38678 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1594
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 42625/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 08/03/2013 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Di Nicola Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. IACOPETTI Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Lucca dichiarando non doversi procedere nei confronti di TI EL per i reati di cui ai capi a) e b) perché estinti per prescrizione e rideterminando la pena per il reato urbanistico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44, lett. b), (capo e) e per quello di violazione di sigilli di cui al capo d) in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 600 di multa.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, TI EL affidando il gravame a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 164 e 133 c.p.,
nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale, da un lato, concesso le attenuanti generiche sulla base dell'incensuratezza dell'imputato, trattandosi di fatti commessi in epoca anteriore all'introduzione delle limitazioni di cui dell'art. 62 bis c.p., comma 3 e, dall'altro, negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sul rilievo che la reiterazione delle condotte illecite anche in presenza di provvedimenti di diffida emessi dall'autorità amministrativa ed in violazione di provvedimenti ablatori dell'autorità giudiziaria non consentiva di formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di reati, nonostante la vicenda processuale dalla quale scaturivano gli addebiti fosse unica, fosse relativa alla casa di abitazione dell'imputato e nonostante sussistesse un onere motivazionale particolarmente pregnante ai fini del diniego del beneficio ex art. 163 c.p., proprio in virtù dell'affermata incensuratezza dell'imputato ritenuta idonea per la concessione delle attenuanti generiche.
2.2. Con il secondo motivo di gravame lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 349 cod. pen. nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Si assume che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto configurabile l'art. 349 c.p., (e non il meno grave reato di cui all'art. 650 c.p.) non considerando che dalla semplice violazione del vincolo imposto con il sequestro non discende la violazione di quel particolare stato di custodia che viene effettuato con la collocazione, almeno simbolica, dei sigilli e per difetto dei presupposti di configurabilità del reato ex art. 349 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. 2. È risultato come il ricorrente abbia violato i sigilli proseguendo nell'esecuzione dei lavori con accesso all'area ed al manufatto in sequestro e tale condotta integra pienamente il reato di violazione di sigilli sul rilievo che nel delitto previsto dall'art. 349 c.p., l'oggetto del reato va individuato nella tutela delle intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione o di manomissione, dovendosi in questa ricomprendere anche la interdizione dell'uso disposta dall'autorità, senza che rilevino le finalità o le ragioni del provvedimento limitativo (Sez. 3^, n. 6417 del 12/01/2007, Battello, Rv. 236178). 3. È invece fondato il primo motivo di gravame nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
Secondo un orientamento non recente, ma ampiamente condivisibile, ed al quale occorre dare continuità, questa Corte ha affermato che, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, la prognosi richiesta dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 c.p., con riguardo alla personalità complessiva dell'imputato stesso. E ciò nell'ottica della specifica funzione attribuita dalla legge (in armonia con l'art. 27 Cost.) alla sospensione condizionale e che è quella di perseguire una messa alla prova sotto lo stimolo, non trascurabile, della revoca del beneficio in caso di recidiva;
senza dimenticare il fine di ovviare alle conseguenze negative che di frequente l'impatto con l'ambiente carcerario determina nei confronti di una persona esente da precedenti pregiudizievoli, conseguenze verso le quali il legislatore si è mostrato attento quando ha previsto - sotto determinate condizioni - la revocabilità del beneficio (Sez. 1^, n. 2171 del 15/05/1992, Florio, Rv. 191457). È stato infatti ritenuto che la sospensione condizionale della pena ha anche una funzione special preventiva ossia la funzione di incoraggiare i propositi di ravvedimento del reo, ragione per cui essa può pure servire a distogliere in futuro il condannato dal reiterare il reato (Sez. 1^, n. 5349 del 13/04/1993, Speziale, Rv. 194215).
4. Ne consegue che, a fronte di un elemento di indubbia valenza positiva quale è quello dell'assenza di precedenti penali, il giudice deve, per correttamente pervenire al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, avere riguardo ai criteri indicati dall'art. 133 c.p., che è disposizione espressamente richiamata dall'art. 164 c.p., ai fini della formulazione del giudizio prognostico di non recidività.
Logico corollario di tale impostazione è che la Corte territoriale non poteva rigettare la richiesta di concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p., disancorando la prognosi dallo stato di incensuratezza, espressamente riconosciuto in sentenza, ed ancorandola invece in senso sfavorevole unicamente sulla reiterazione delle condotte illecite compiute anche in presenza di provvedimenti di diffida dell'autorità amministrativa ed in violazione dei provvedimenti ablatori dell'autorità giudiziaria, ossia su un atteggiamento di disobbedienza esclusivamente manifestato in relazione alla presente vicenda processuale, in quanto un tale atteggiamento, di per sè, non può ritenersi indicativo di una più grave capacità a delinquere.
Invero, la Corte territoriale, nell'esprimere la prognosi in ordine all'attitudine del ricorrente a commettere ulteriori reati - valutazione che avrebbe dovuto effettuare secondo le circostanze indicate nell'art. 133 c.p., - ha formulato un giudizio non approfondito della personalità del TI ancorando la prognosi sfavorevole ad una qualità che non può ritenersi, da sola, indicativa ne' della gravita del reato, avuto riguardo alla pena complessivamente irrogata, ne' di una grave capacità a delinquere dell'imputato.
5. Pertanto, questo punto della sentenza richiede un nuovo esame che tenga conto in modo più pregnante ed esaustivo di tutti i criteri menzionati nell'art. 133 c.p., con riguardo alla personalità complessiva del ricorrente sicché la sentenza impugnata va annullata limitatamente al diniego del beneficio di cui all'art. 163 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
6. A fronte della non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio essendo il reato di cui al capo e) estinto per intervenuta prescrizione, nel frattempo maturata, con conseguente eliminazione della relativa pena di giorni venti di reclusione ed Euro 100 di multa.
7. Il ricorso va nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo e) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale della pena. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014