Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. (Fattispecie in materia di tentata estorsione, nella quale la particolare violenza che aveva connotato le condotte dell'imputato aveva indotto a ritenere negativa la prognosi necessaria per la concessione del beneficio).
Commentari • 11
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2015, n. 19298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19298 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 15/04/2015
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 814
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 47114/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI OM AB N. IL 14/01/1986;
avverso la sentenza n. 7608/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 24/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. P. Viola che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Lodise Francesco che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza impugnata condannava Di ME RI alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato di tentata estorsione ai danni della madre. La Corte escludeva l'operatività della clausola di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p., in quanto riteneva che la condotta di strattonamento potesse essere inquadrata come "violenza alla persona". Venivano denegati i benefici;
segnatamente: si denegava la concessione della sospensione condizionale della pena sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla commissione di nuovi reati desumibile dalle modalità dei fatti per cui si procede.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva due motivi di ricorso:
2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 c.p., e correlato vizio di motivazione. Si deduceva la assenza di comportamenti violenti contro la persona dato che la violenza posta in essere dall'imputato era indirizzata unicamente nei confronti della borsa trattenuta dalla persona offesa e non nei confronti di quest'ultima; si evidenziava la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte che aveva ritenuto operante la clausola prevista dall'art. 649 c.p., in relazione ad un reato consumato con modalità analoghe a quello in relazione al quale era stata accertata la responsabilità;
2.2. violazione di legge in relazione all'art. 163 c.p., e correlato vizio di motivazione. Il ricorrente rilevava che il diniego era stato effettuato tenendo in considerazione solo alcuni dei parametri disponibili per effettuare il giudizio prognostico richiesto;
in particolare si rimarcava che non era stata valorizzata la condizione di incensuratezza, l'assenza di altre denunce da parte della persona offesa, l'assenza di procedimenti penali pendenti e la giovane età dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondata.
1.1. Circa la operatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p., il collegio ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti (art. 649 c.p., commi 1 e 2), in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649 c.p., comma 3, opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica (Cass. Sez. 2, n. 32354 del 10/05/2013 Rv. 255982; Cass. Sez. 2, n. 16023 del 17/03/2005, Loritto, Rv. 231785). Deve pertanto essere valutato se l'azione violenta diretta verso la borsa trattenuta dalla persona offesa possa o meno essere inquadrata come violenza fisica.
Tale condotta è stata oggetto dell'analisi della Corte di cassazione ogni volta che veniva dedotto il critico inquadramento di tale particolare forma di aggressione nella fattispecie di rapina piuttosto che in quella di furto con strappo.
È stato chiarito che può sicuramente essere ricondotta alla nozione di violenza fisica l'azione diretta su un oggetto trattenuto dalla vittima quando l'azione diretta ad impossessarsi dello stesso sia tale da estendere la violenza alla persona. Si è infatti stabilito che la violenza può dirsi esercitata sulla cosa quando la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Cass. sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, Rv. 248751; Cass. Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014 Rv. 262281).
1.2. Tale approdo interpretativo può essere generalizzato, sicché può ritenersi che ogni volta che le emergenze processuali indicano che l'azione violenta diretta verso un oggetto aderente al corpo della persona si è estesa anche al detentore, tale azione può essere qualificata come violenza fisica idonea a rendere inoperante la clausola di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p.. 1.3. Nel caso di specie la Corte d'appello rimarcava che l'azione sulla borsa si sviluppava in un contesto particolarmente aggressivo e che non poteva sostenersi che "la violenza immediatamente rivolta verso la borsa non includesse anche se in via indiretta anche la persona". Si tratta di un apprezzamento di merito coerente con le indicate linee interpretative, privo di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità.
1.4. Anche con riferimento al diniego della sospensione condizionale la Corte effettuava una valutazione di merito che si presenta insindacabile in sede di legittimità. Il collegio territoriale effettuava un prognosi negativa circa la possibile reiterazione dei reati traendo elementi di giudizio dalle emergenze processuali che avevano evidenziato commissione di azioni connotate particolare violenza;
specificamente, erano stati repertati esiti di coltellate sui muri e sulla porta dell'abitazione teatro delle aggressioni oltre al danneggiamento del telefono: tali elementi che inducevano a ritenere negativa la prognosi necessaria per la concessione del beneficio.
La valutazione si presenta priva di fratture logiche, coerente con le emergenze processuali ed aderente alle linee interpretative indicate dalla Corte di legittimità in materia. Sul punto la Cassazione, con orientamento che si condivide ha infatti ribadito che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Cass. sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Cass. sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136). Non si ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 c.p., con riguardo alla personalità dell'imputato (Cass. sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Rv. 260660; Cass. sez. 1^, n. 2171 del 15/05/1992, Florio, Rv. 191457).
Si ritiene tuttavia di non condividere tale posizione interpretativa dato che il giudizio prognostico sulla futura commissione di reati può essere ragionevolmente tratto anche dall'analisi di alcuni dei parametri indicati dall'art. 133 c.p., che si presentino tuttavia ostativi, per la intensità della indicazione negativa che da essi promana, alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudizio prognostico richiede infatti una valutazione sul futuro comportamento dell'imputato che può essere tratto da dati connotati da tale pregnanza da configurarsi come ostativi rispetto ad ogni possibile sviluppo positivo dei comportamenti dell'imputato.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2015