Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10130 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL11-0130201... E E JADICA SAZIONE Oggetto responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22538/98 Presidente Dott. Vittorio DUVA - - Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Consigliere Cron. 22733 Dott. Ernesto LUPO Rep. 3383 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Ud.14/02/01 Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NT ENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 BI RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 11-25 LUG 2001 IL CANCELLIERE 么 DELLA BALDUINA 14, presso lo studio dell'avvocato MARRAPESE GIOVANNI, che lo difende unitamente all'avvocato CIOCE NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente €1,55 1.3000 CANCELLERIA
contro
SAI SOCIETA' ASSICURATRICE IDUSTIALE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, difeso DF021924 dall'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, con procura notarile del Dott. Notaio Benedetta LATTANZI, TORINO 2001 28/1/1999, Rep. N.277581; 314 - resistente
contro
ZA MA;
- intimata avversO la sentenza n. 241/98 del Tribunale di LODI, emessa il 19/05/98; RG.927/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigettto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SI MA conveniva in giudizio, innanzi al giu- dice di pace di Lodi, AZ Emanuela e la s.p.a. S.A.I., per sentirli condannare, in solido, al risarci- mento dei danni patiti in occasione di un incidente stradale avvenuto il 1° luglio 1995 tra l'auto condotta dall'attore e quella condotta dalla AZ. Si costituiva la sola società assicuratrice, ecce- pendo di avere già pagato al SI lire 10.500.000, da lui accettate a saldo definitivo di qualsivoglia ulte- riore pretesa. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda e per la condanna dell'attore ai danni, ai sen- si dell'art. 96 C.p.c. 2 Il giudice adito, con sentenza del 19 giugno 1996, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti a pagare all'attore una differenza di lire 13.140.840, oltre alla rivalutazione e agli interessi. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 2 giugno 1998, il Tribunale di Lodi, in accoglimento del gravame della S.A.I., ha rigettato la domanda proposta dal Bia- sio contro la S.A.I. e la AZ, quest'ultima inter- venuta volontariamente e adesivamente nel giudizio di secondo grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Bia- sio, sulla base di due motivi, illustrati da una memo- ria. M La AZ non ha svolto difese e la S.A. I. ha solo partecipato alla discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente, denunciando falsa applicazione dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, si duole che il Tribunale abbia ammessO l'intervento volontario della AZ sull'erroneo pre- supposto che si tratti di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, mentre, nel caso di azione diretta del dan- neggiato contro l'assicuratore, a norma dell'art. 18 della legge cit., il responsabile del danno è litiscon- sorte necessario dell'assicuratore solo quando il giu- 3 dizio involga 1' "an debeatur", ossia l'accertamento della responsabilità, e non pure quando, come nel caso di specie, si controverta solo del "quantum debeatur”, vale a dire dell'importo del risarcimento. La censura è infondata. In linea di principio, il Collegio intende riaffer- mare la propria giurisprudenza, secondo cui, dovendo la "ratio" del litisconsorzio necessario imposto dall'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 essere indivi- duata nell'esigenza che la responsabilità sia accertata in contraddittorio col responsabile del danno, essa non ricorre se non quando, esperita dal danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei con- fronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della 么 stessa legge, debba procedersi, nel relativo giudizio, all'accertamento della responsabilità, la cui esistenza costituisce il presupposto dell'obbligo incombente all'assicuratore in forza del contratto di assicurazio- ne. E pertanto, mentre nel giudizio sull'"an debeatur", promosso dal danneggiato contro l'assicuratore della responsabilità civile, sempre necessaria la parteci- pazione al processo del responsabilitat del danno, nel giudizio sul "quantum", qualora questo si svolga sepa- ratamente dal giudizio sull'"an", detta partecipazione 4 n. 5350; non è necessaria (Cass. S.U. 15 ottobre 1982 conf. Cass. 25 ottobre 1993 n. 10591). Sta di fatto, tuttavia, che, contrariamente a quan- to sostenuto dal ricorrente, il presente giudizio ha investito anche 1'"an debeatur" e non solo il "quantum debeatur". Ed invero nella citazione il SI chiese "dichiararsi che il sinistro di cui è causa si è veri- ficato per fatto e colpa" della AZ, e il giudice di pace, in apertura della sentenza, dichiarò la (pe- raltro incontestata dalla S.A.I.) piena responsabilità della AZ nella causazione dell'incidente. A sua volta la S.A.I., nell'appello, concluse per il rigetto di "tutte le domande avanzate dal SI con l'atto in- troduttivo del giudizio", con un preciso riferimento quindi (attesa la latitudine di tale espressione) anche alla domanda di accertamento della responsabilità esclusiva della AZ: conclusioni queste che comun- que (fossero o no sorrette, sul punto, da specifici mo- tivi) introducevano nel "thema decidendum" del gravame anche il profilo della responsabilità, di cui pertanto il Tribunale non poteva disinteressarsi, sia pure per dichiarare non più modificabile la relativa statuizione del giudice di primo grado (e del resto, non tornando sull'argomento, tale, a torto o a ragione, l'ha impli- 5 citamente giudicata). Di qui l'esigenza del litisconsorzio necessario an- che in seconde cure, soddisfatta dalla AZ col suo intervento (con appello incidentale adesivo), che, come esattamente ritenuto dal Tribunale, ha prevenuto l'ordine di integrazione del contraddittorio da emette- re ai sensi dell'art. 331 C.p.c. Non va poi sottaciuto, in ogni modo, che la propo- sizione di qualsiasi impugnazione dev'essere sostenuta da un idoneo interesse, identificabile nella possibili- tà di conseguire, attraverso la rimozione della statui- zione censurata, un risultato giuridicamente apprezza- bile, e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass. 26 gennaio 1995 n. 912). Nella specie il ricorrente si limita ad eccepire l'inammissibilità dell'intervento in appello della AZ, ma non si duole nel ricorso di eventuali conseguenze, per lui pregiudizievoli, di tale intervento, così dimostrando di aver interesse solo a un'astratta affermazione di principio, piuttosto che a un concreto, utile provvedimento: ciò che evidenzia un secondo profilo di infondatezza della censura. Col secondo motivo, denunciando 1'"errata valuta- zione del valore giuridico dell'atto di quietanza”, il 6 ricorrente sostiene che a torto, e per giunta immotiva- tamente, il Tribunale ha attribuito carattere transat- tivo ed efficacia pienamente liberatoria alla quietanza da lui sottoscritta. Nemmeno questa censura può essere accolta. The Co qu'etanz E' "Jus receptum" (art. 1199 C.C.) ha valore proba- torio, di regola, limitatamente alla somma di cui atte- sta la ricezione, tranne che, in base a particolari elementi di fatto, che devono essere individuati nella motivazione, si evidenzi la volontà abdicatoria del ri- chiedente in relazione ad altri importi dovuti per il medesimo titolo, oltre a quelli indicati come percepi- an ti;
о la volontà comune delle pari, in relazione a un dissenso sia pure potenziale, su un determinato rappor- to giuridico, di evitare ogni contestazione mediante reciproche concessioni (Cass. 12 novembre 1998 n. 11451; 26 gennaio 1995 n. 933). La quietanza può insom- ma, in determinati casi, contenere una più ampia con- venzione liberatoria, e, in particolare, la rinuncia a un diritto o a più ampie pretese in ordine al medesimo diritto (Cass. 21 maggio 1991 n. 5706). Il Tribunale, premesso che "non può negarsi il ca- rattere transattivo e l'efficacia liberatoria della quietanza a saldo" (con la quale, soggiunge la sentenza impugnata, il SI ha dichiarato di "accettare, in 7 via di bonaria definizione sulla questione della re- sponsabilità, a tacitazione definitiva ed irrevocabile di tutti i danni presenti e futuri, anche non prevedi- bili о ignoti о non patrimoniali, la somma di lire 10.500.000" ed ha rinunciato "ad ogni azione sia in se- de civile che in sede penale contro il guidatore ed il proprietario del veicolo e contro la S.A.I.", rila- sciando "ampia e liberatoria quietanza della somma sud- detta"), conclude che "il tenore della dichiarazione (...) non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo in ordine al significato, alla natura ed alla efficacia di tale atto". L'accertamento sulla esistenza, nella quietanza, di una convenzione liberatoria o di una rinuncia ad ulte- riori diritti costituisce un'indagine di fatto demanda- ta al giudice di merito che, se sostenuta da adeguata e corretta motivazione, sfugge al sindacato in sede di legittimità (Cass. N. 5706/1991 cit.). A quest'obbligo di motivazione ha adempiuto il Tri- bunale, essendosi attenuto, nell'interpretazione del documento, come è d'uopo, al criterio fondamentale e prioritario del complessivo senso letterale delle paro- le usate, giudicate di estrema chiarezza, indicative pertanto della volontà indiscussa del SI di "rinunciare" ad ogni ulteriore importo risarcitorio, in 8 aggiunta a quanto riscosso, e di "liberare" la S.A.I. e la AZ) da ogni conseguente azione giudiziaria. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
109T 250.000 456T.60000 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del TOT. 310000 giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 14 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Hankaly Vitoria toura IL CANCELE Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 25 LUG. 2001 oggi, lì A M E IL CANCELLIERE C1 R P U Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in aln53812 310.000 (lire frecer th er a - d Cervizi (00 (PPO) Response Servizi Alti Cudiziari OR RACCICHING) 9