Sentenza 3 maggio 2005
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, l'aggravante del danno di rilevante gravità, prevista dal secondo comma dell'art. 323 cod. pen., ha carattere di specialità rispetto a quella comune, di analogo contenuto, prevista dall'art. 61, n. 7 cod. pen., per cui deve escludersi che quest'ultima possa concorrere con l'altra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2005, n. 33933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33933 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/05/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 685
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 26424/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. EO OR, nato il [...] ad [...];
2. LC ER, nato il [...] a [...];
3. PI NI, nato il [...] a [...];
4. NI GN, nato il [...] a [...];
5. CO TI, nato l'[...] a [...];
6. OT EN, nato il [...] a [...];
Letta la memoria difensiva con motivi nuovi, depositata il 14 aprile 2005;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G. in persona del Dr. CIAMPOLI Luigi, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio nei confronti del PI perché estinti i reati per morte dell'imputato;
l'annullamento senza rinvio, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., perché estinti i reati di cui all'art. 323 c.p. per intervenuta prescrizione;
rigetto dei ricorsi per il reato di cui all'art. 733 c.p.. Sentite le arringhe dell'avv. dello Stato GIANNUZZI Massimo, difensore delle parti civili costituite Regione Siciliana e Ministro delle Finanze subentrato al Ministero del Tesoro, e dell'avv. FILIANI Giampaolo, sostituto processuale dell'avv. Bertolotta Francesco, difensore della parte civile costituita Comune di Palermo, i quali hanno chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentite le arringa dell'avv. MESSINA Salvatore Donato, difensore di PI NI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché i reati sono estinti per morte del reo;
dell'avv. MONACO Sergio, difensore degli imputati EO OR e OT EN, dell'avv. Salvatore Donato MESSINA, sostituto processuale dell'avv. Miglio Pietro, difensore di ER GN, e degli avv.ti Guido CORSO e Gioacchino SBACCHI, difensori di CA ER, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 13 novembre 2001 n. 3194 - con la quale, in riforma 25 novembre 1999 n. 1005, hanno proposto ricorso per cassazione OR EO, ER CA, NI PI, GN ER, TI GR e EN OT, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
l'EO;
1. erronea applicazione degli artt. 42 e 110 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la Corte di merito ha proceduto alla ricognizione degli atti amministrativi illegittimi, posti in essere dal ricorrente e tesi a favorire l'affidamento a trattativa privata alla CO dei lavori di completamento della struttura edilizia del Teatro Massimo, senza tuttavia procedere a un'esauriente valutazione della dolosa intenzionalità degli stessi;
in particolare, non esplicitato sulla base di quali elementi avesse desunto un rapporto fiduciario tra il Presidente della Regione e il dr. EO, che potesse indurre quest'ultimo a commettere atti illeciti su istigazione del primo ed a favore del ER, ne', di converso, quando e come tali atti di induzione sarebbero avvenuti;
2. erronea applicazione dell'art. 61 n.7 c.p. in relazione all'art. 323 c. 2 c.p. e conseguente erronea applicazione dell'art. 157 c.p.
(art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha ritenuto l'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p. compatibile con quella del secondo comma dell'art. 323 c.p. mentre tra le due circostanze vi è un rapporto di specialità che ne esclude il cumulo;
3. prescrizione dei reati contestati ai sensi degli artt. 157 e 323 c. 2 c.p. in seguito all'esclusione dell'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p.;
il CA;
1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 c.p. con riguardo ai capi d'imputazione 2), 4-7), 9-12) e 14-16) (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché il contributo causale che avrebbe determinato il concorso morale del Caldara sarebbe costituito, per quanto riguarda il progetto 2641, dalle note del 12 luglio e del 13 settembre 1989;
e, per quanto riguarda il PAL/17, dalla sottoscrizione di una missiva con la quale veniva inoltrata al Comitato di Gestione dell'GENSUD di una monografia a firma dell'ing. TI GR;
2. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 323 c.p. sotto il profilo della carenza dei presupposti per integrare il delitto de quo e del dolo intenzionale (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) nonché violazione dell'art. 192 c. 2 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.) perché la Corte di merito avrebbe rilevato una sorta di dolo eventuale nella condotta del ricorrente;
3. erronea dichiarazione di prescrizione in luogo di assoluzione (art. 129 c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.); violazione dell'art. 110 c.p. perché la Corte
d'appello al fine di statuire la prescrizione ha indagato nel merito e attribuito al fatto una diversa qualificazione giuridica, rilevando che la data di consumazione del reato era anteriore a quella in contestazione, motivando ampiamente e illogicamente sulla pretesa responsabilità dell'imputato;
4. violazione ed erronea applicazione degli artt. 25 L. Reg. Siciliana n. 21/85; 29 L. Reg. Siciliana n. 35/78, 337 e 338 L. n. 2248/1865 all. F), 10 R.D. n. 350/1895 (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché il Giudice d'appello ha condannato il ricorrente per l'abuso d'ufficio ravvisato nell'indebita attribuzione all'impresa CO dell'anticipazione del prezzo contrattuale dopo aver riconosciuto che la legge statale consente la consegna dei lavori anche prima dell'approvazione (stipulazione) del contratto nei casi di urgenza e per le opere la cui consegna richieda molto tempo, ritenendo che la legislazione regionale in materia di lavori pubblici contenga una disciplina speciale, derogatoria rispetto a questi principi;
5. esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi (art. 606 lett. a) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha ritenuto la carenza delle ragioni d'urgenza al fine di una consegna parziale dei lavori e ha censurato l'omesso esercizio da parte dell'Ingegnere Capo del potere di revoca ponendo in essere indebite ingerenze nell'esercizio di competenze amministrative di discrezionalità tecnica, non censurabili in sede penale;
6. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 323 e 110 c.p. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la condotta di chi si limiti a trasmettere a terzi (i membri del Comitato di gestione) un atto altrui (la monografia dell'Ing. GR) è insuscettibile di essere qualificata negli stessi termini di chi l'ha redatto, considerando il principio elementare dell'organizzazione burocratica, secondo il quale il dipendente autore dell'atto è il solo responsabile del suo contenuto (art. 28 Cost.);
7. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 733 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha prosciolto l'imputato per prescrizione dal reato contravvenzionale in luogo di pronunciare assoluzione, ritenendo erroneamente che possa essere commesso anche da chi non è proprietario, ma semplice possessore o detentore della cosa danneggiata;
8. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p. perché il Giudice d'appello, prosciogliendo il ricorrente dai reati di cui ai capi 2) e 4-7) per prescrizione ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado;
9. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 61 n. 7 e 323 c. 2 c.p. (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché il Giudice d'appello ha erroneamente ritenuto compatibili le aggravanti dell'art. 61 n. 7 c.p. e dell'art. 323 c. 2 c.p., contravvenendo al principio di portata generale che sancisce il ne bis in idem sostanziale;
10. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
il PI;
1. erronea applicazione dell'art. 323 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la condotta illecita non poteva essere individuata nel verbale di consegna, che è l'atto formale con cui la P.A. immette l'aggiudicatario nella detenzione dell'immobile, bensì negli atti prodromici, costituiti dall'approvazione del contratto di appalto o negli atti amministrativi che lo hanno preceduto;
il ER;
1. violazione dell'art. 323 c.p. e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché il ricorrente, soggetto estraneo alla P.A. è stato dichiarato colpevole del reato di abuso d'ufficio in concorso con i funzionali preposti al compimento degli atti amministrativi per ricaduta della condotta di questi, senza spiegare come la CO, e per essa il suo rappresentante legale, abbia concorso alla realizzazione degli illeciti in questione con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori nella cat. 3/A e all'affidamento dell'appalto a trattativa privata e all'esistenza di interconnessioni tra il Pal. 9 e il 2641;
2. violazione dell'art. 323 c.p. e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. perché la Corte d'appello è incorsa in un evidente errore di interpretazione dell'art. 10 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 nel ritenere illegittima la consegna parziale dei lavori di appalti pubblici e la corresponsione anticipata dell'importo delle opere che essi prevedono;
3. violazione dell'art. 323 c.p. e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. perché la sentenza impugnata ha dichiarato il ricorrente colpevole anche del reato di cui al capo 12), riguardante l'aggiudicazione a trattativa privata dell'appalto del progetto PAL 17, relativo alla ristrutturazione dell'ex Ufficio di igiene da destinare all'attività dell'E.A.T.M., senza dimostrare che la condotta dell'imprenditore è stata, e in qual modo efficiente al rafforzamento dell'istigazione o all'ispirazione della manovra illecita o che in altro modo abbia prestato adesione all'azione dell'autore materiale;
4. violazione degli artt. 129 e 495 n. 4 c.p.p. e 733 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha prosciolto l'imputato per prescrizione dal reato contravvenzionale in luogo di pronunciare assoluzione, ritenendo erroneamente che possa essere commesso anche da chi non è proprietario, ma semplice possessore o detentore della cosa danneggiata;
il GR;
1. violazione degli artt. 161, 162, 179, 185, 548 e 601 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. c) c.p.p.) perché, malgrado l'elezione del domicilio presso il proprio difensore con atto datato 3 marzo 2000, depositato il 5 giugno 2000, sia l'avviso di deposito della sentenza del Tribunale, che l'atto d'appello del P.M. gli erano stati notificati in luogo diverso (a Bagheria, via Matteotti 2) e non a mani proprie (mediante consegna della copia dell'atto a un familiare convivente);
il OT;
1. erronea applicazione degli artt. 323 c.p., 10 R.D. n. 350/1895, 25 L.R. n. 21/85, 3 L. n. 741/81, 1 L. 26 luglio 1988 n. 291, 42 e 110 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché il Giudice d'appello ha condannato il ricorrente per l'abuso d'ufficio ravvisato nell'indebita attribuzione all'impresa CO dell'anticipazione del prezzo contrattuale per il rilascio in data 28 dicembre 1989 di un parere nella sua qualità di direttore dell'Ispettorato Regionale Tecnico e per l'avallo da lui dato con la sua presenza all'operato del Direttore dei lavori e dell'Ingegnere Capo;
e malgrado che l'importo dell'anticipazione fosse coperto da polizza fideiussoria a garanzia dell'Amministrazione da inadempienze dell'impresa e che il relativo importo venisse recuperato con gli stati di avanzamento in corso d'opera e sullo stesso si calcolasse la revisione dei prezzi, con decorrenza degli interessi di mora;
4. erronea applicazione dell'art. 61 n. 7 c.p. in relazione all'art. 323 c. 2 c.p. e conseguente erronea applicazione dell'art. 157 c.p.
(art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha ritenuto l'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p. compatibile con quella del secondo comma dell'art. 323 c.p. mentre tra le due circostanze vi è un rapporto di specialità che ne esclude il cumulo.
In primo luogo la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio nei confronti di NI NE perché i reati a lui ascritti sono estinti per morte dell'imputato, verificatasi a AT il 30 giugno 2004 come da certificato medico del Comune di Palermo in data 3 maggio 2005.
Dev'essere, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso di TI GR perché intempestivo, in quanto, essendo l'anno bisestile, il termine di quarantacinque giorni a partire dalla notifica dell'estratto contumaciale del 12 febbraio, prescritto per proporlo, scadeva il 28 marzo 2004 (vale in ogni modo l'accertamento della regolarità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, regolarmente notificato al GR il 18 marzo 2001 nel domicilio eletto presso il suo difensore, avv. Francesco Crescimanno, per cui l'imputato avrebbe potuto costituirsi in appello per far valere l'eccezione proposta col ricorso).
Per quanto riguarda i ricorsi dei rimanenti imputati, appare fondata la questione proposta da OR EO, col secondo e terzo motivo di ricorso;
da ER CA col nono motivo di ricorso;
e da EN OT col secondo motivo di ricorso.
L'aggravante del secondo comma dell'art. 323 c.p., che prevede un aumento di pena nel caso in cui l'abuso d'ufficio ha determinato un danno di rilevante gravità, costituisce un'aggravante speciale rispetto a quella comune dell'art. 61 n. 7 c.p., che riguarda più in generale la condotta di chi cagiona alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Infatti, all'unicità dell'evento che dà luogo ad entrambe le aggravanti, la causazione alla parte offesa di un danno di rilevante gravità, al reato che comunque offende il patrimonio, previsto con determinazione generale dall'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p., corrisponde nell'art. 323 c. 2 c.p. l'elemento specializzante del reato di abuso d'ufficio.
L'eliminazione dell'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p., dopo quelle dei nn. 2 e 9 del medesimo articolo, riduce la pena per ciascuno dei reati di abuso d'ufficio contestati ai capi 2) e 10) dell'imputazione al massimo previsto dall'art. 323 c.p. nella forma aggravata del secondo comma, per cui il termine prescrittivo, conseguentemente ridotto a cinque anni, prorogato a sette anni e mezzo ai sensi dell'art. 160 c.p. per effetto delle interruzioni, dal 16 gennaio 1990, data di commissione del reato, è in atto definitivamente decorso.
Per questo capo la sentenza dev'essere perciò annullata senza rinvio, ferme restando le statuizioni civili.
Non sussistono, infatti, cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. E gli altri motivi di ricorso o deducono censure in fatto o valutazioni alternative di merito (n. 1 del ricorso EO;
nn. 1, 5 e 6 del ricorso Caldara;
n. 3 del ricorso del ER;
n. 1 del ricorso del OT); o sono manifestamente infondati (n. 2, 4, 5, 8 e 10 del ricorso del Caldara) e quand'anche fossero fondati, richiederebbero un accertamento in fatto con rinvio in sede di merito, incompatibile con l'estinzione dei reati.
Sono infondati e devono essere, quindi, rigettati i motivi di ricorso relativi al reato di cui all'art. 733 c.p., in quanto nell'ampia dizione della norma soggetto attivo del reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale è non solo il solo titolare di diritti reali sui beni protetti, ma anche il detentore e il possessore degli stessi, mentre i terzi estranei alla proprietà possono comunque concorrere con i predetti nella commissione della contravvenzione (Cass., Sez. 3^, 20 settembre 2002 n. 39727, ric. P.G. in proc. Berti ed altro). Segue il rimborso delle spese sostenute in questa fase dalle parti civili costituite, liquidato per ciascuna di esse in E. 2000,00 (duemila) complessive, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PI NI perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di GR TI, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di E. 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., perché i reati di cui all'art. 323 c.p. loro ascritti sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili (anche nei confronti del GR).
Rigetta i ricorsi degli stessi ricorrenti in relazione al reato di cui all'art. 733 c.p. e li condanna in solido fra loro e con il GR al rimborso delle spese sostenute in questa fase dalle parti civili costituite, che liquida per ciascuna di esse in E. 2000,00 (duemila) complessivi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2005