Sentenza 20 settembre 2002
Massime • 1
Soggetto attivo del reato di cui all'art.733 cod. pen. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) è il solo titolare di diritti reali sui beni protetti, ma anche il sequestro detentore o il possessore degli stessi, mentre i terzi estranei alla proprietà possono solo concorrere con il primo nella commissione della contravvenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2002, n. 39727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39727 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 20/09/2002
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1736
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE AR - Consigliere - N. 32859/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trento, nei confronti degli imputati:
BE GI, n. il 21.08.59 a Cles, res. a Fondo;
AL AR, n. il 04.10.55 a Romeno, ivi res.;
AL NA, n. il 07.12.57 a Dambel, ivi res.;
avverso la sentenza del Tribunale di Trento, del 6/6-20/7/2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. M. Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza epigrafe, GI BE, quale progettista e direttore delle opere di restauro di una chiesa parrocchiale, AR CA e NA AZ, quali legali rappresentanti della ditta esecutrice, imputati di concorso (tra loro e con il parroco, giudicato a parte e prosciolto per oblazione) nel reato di cui all'art. 733 c.p. (per aver distrutto alcune parti di un affresco quattrocentesco, venute alla luce durante i lavori), sono stati assolti sulla base del seguente duplice ordine di considerazioni: a) perché non titolari del diritto di proprietà sul bene tutelato e, dunque, non passibili della rubricata contravvenzione, configurante un "reato proprio"; b) per assenza di prove in ordine alla necessaria consapevolezza, indispensabile ai fini della "compartecipazione dolosa nel reato" de quo, non essendo risultato ne' comunque essendo stato assunto dalla pubblica accusa, "che gli stessi si fossero ben resi conto e avessero voluto che la propria azione desse un contributo causale nella determinazione del fatto.". Avverso detta decisione ricorre il P.G. territoriale, con impugnazione non titolata, ma sostanzialmente deducente violazione della legge penale, per avere il giudice di merito aderito a quella "giurisprudenza per la quale il soggetto attivo del reato di cui all'art. 733 C.P. può essere soltanto il proprietario della cosa". Il ricorrente ritiene, invece, più corretto quel diverso indirizzo giurisprudenziale che estende l'ascrivibilità del reato in questione anche ai possessori e detentori delle cose in questione, censurando un'interpretazione "eccessivamente restrittiva del termine proprio", che lascerebbe fuori della tutela penale tutti i beni pubblici, "che, in quanto res communes omnium, non possono considerarsi strido sensu 'proprì di determinate persone fisiche preposte alla loro effettiva salvaguardia".
L'impugnazione non è meritevole di accoglimento. Dall'esame del capo d'imputazione si rileva che al BE, al CA ed al AZ è stato contestato il concorsoci sensi dell'art. 110 c.p., con il parroco Marches, nel reato di cui all'art. 733 c.p., per la consapevole partecipazione degli odierni residui imputati alla distruzione dell'affresco, bene appartenente alla Parrocchia e, dunque, da ritenersi, agli effetti della fattispecie penale, "cosa propria" dell'ente rappresentato dal sacerdote, con la conseguente applicabilità a tale imputato, intraneus nella suddetta qualità, della disposizione configurante un reato "proprio", nel quale ben avrebbero potuto concorrere soggetti estranei, ove ricorrente, in ciascuno, l'adeguato elemento soggettivo. Ma questo, con la seconda delle argomentazioni poste a base della decisione, in narrativa menzionata, è stato ritenuto insufficientemente provato dal giudice di merito, con motivazione in fatto non censurabile, ne', peraltro, oggetto di alcuna censura da parte del ricorrente P.G. Ne consegue, vertendosi in tema di concorso di extranei in un reato proprio (nè essendo contestata alcuna ipotesi di cooperazione ex art. 113 c.p. nella colpa), l'inconferenza non solo delle argomentazioni, svolte dal giudice di merito in ordine alla non ascrivibilità dell'addebito ai tre imputati diversi dal parroco (giacché non nelle loro qualità di detentori, più o meno "qualificati", gli stessi ne erano stati chiamati a rispondere, bensì quali concorrenti nella volontaria distruzione del bene protetto), ma anche delle censure con le quali il ricorrente P.G., senza porre in discussione la seconda argomentazione (di per sè sola idonea a sorreggere la decisione assolutoria), propone un'"interpretazione estensiva" (o, meglio, un'inammissibile applicazione analogica) della disposizione penale, tale da ricomprendere tra i destinatari del precetto anche soggetti privi della titolarità di diritti reali o comunque di possesso sui beni protetti.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 20 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2002